CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Bergamoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto annullarsi l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo incomposizione monocratica.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bergamo incomposizione collegiale ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati dallesentenze emesse:1) dalla Corte di appello di Milano in data 15 giugno 2015 (condanna per ireati di cui agli artt. 416, 110 e 628 comma 3, 110, 576, 582, 585 e 61 n.2, 56 e624 cod. pen., commessi dal luglio all'ottobre 2007)2) dal Tribunale di Milano in composizione collegiale in data 6 dicembre 2012(condanna per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, cod. pen. commessiil 6 febbraio 2009).A ragione della decisione osserva che le violazioni, pur in gran parteomogenee, sono state commesse in luoghi diversi e a notevole distanzatemporale; esse, pertanto, sono riconducibili ad uno stile di vita delinquenziale,peraltro confermato dall'utilizzo di alias. La difesa non ha allegato elementi da cuiinferire l'unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'individuazionedel giudice territorialmente competente quale giudice dell'esecuzione.Il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'eccezione difensiva di competenzaterritoriale in favore della Corte d'appello di Milano ed ha affermato la propriacompetenza sul presupposto che l'ultimo procedimento irrevocabile è costituitodalla sentenza, in data 4 aprile 2019, con cui la Corte di appello di Brescia haconfermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, in data 4 giugno 2018.Avrebbe, però, dovuto considerare che Corte di appello di Brescia, con talesentenza, ha confermato la decisione di condanna del tribunale di Bergamo incomposizione monocratica e non collegiale. Pertanto, in conformitàall'orientamento giurisprudenziale concernente la competenza nel caso dipluralità di titoli esecutivi pronunciati sia dal giudice in composizione monocraticasia dal giudice in composizione collegiale, avrebbe dovuto applicare ladisposizione di cui all'art. 665, comma 4-bis cod. proc. pen., secondo cui, quandol'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizionecollegiale e monocratica, la competenza per l'esecuzione spetta sempreall’organo collegiale da individuarsi in quello che ha emesso l'ultimoprovvedimento definitivo, nella specie costituito dalla Corte d'appello di Milanocon riferimento alla sentenza in data 15 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 20giugno 2017.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, erroneità e contraddittorietàdella motivazione in ordine alla valutazione e alla verifica circa la sussistenza deirequisiti necessari l'applicazione dell'istituto della continuazione.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto insussistentel’unitarietà del disegno criminoso nonostante la presenza di tutti gli indicatoritradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali: la distanzatemporale dei fatti, che non è di due anni ma di appena quattro mesi, stante laretrodatazione l'inizio della consumazione del reato accertata in sede cognitiva; ilmedesimo contesto territoriale in cui sono stati commessi i fatti di reato, lemodalità dell'azione, che sono sovrapponibili anche considerato che il condanantoha sempre utilizzato il medesimo “alias”.[OSCURATO:PERSONA].1. Il primo motivo, relativo alla competenza, è fondato, sia pure per ragionidiverse da quelle indicate dal ricorrente, ed assume valenza assorbente rispettoalla doglianza difensiva sviluppata nel secondo motivo.In premessa, va ricordato che la competenza del giudice dell’esecuzione hacarattere inderogabile e, di conseguenza, l'incompetenza non solo è deducibiledalle parti mediante ricorso per cassazione ma deve essere rilevata d'ufficio dalgiudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008,Peco, Rv. 240812 – 01; Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Zapata, Rv. 240775 –01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv. 233583-01).Risulta dagli atti di causa che la sentenza radicante la competenza delgiudice della esecuzione - per essere l’ultima in ordine di tempo divenutairrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche se diversa ed ulteriorerispetto alle pronunce interessate dalla richiesta di unificazione ex art. 81,secondo comma, cod. pen. - è quella emessa dalla Corte di appello di Brescia indata 4 aprile 2019 (erroneamente indicata nel provvedimento impugnato comeemessa il 4 luglio 2017).Altrettanto certo è che la Corte di appello di Brescia, con tale sentenza, haconfermato quella, in data 4 giugno 2018, con cui il Tribunale di Bergamo incomposizione monocratica aveva condannatoDrago [OSCURATO:PERSONA] per il reato ditruffa continuata commessa in data 11 settembre 2015 in [OSCURATO:PERSONA].In tale peculiare situazione, caratterizzata dalla pluralità di sentenze emessenei confronti del condannato istante da giudici diversi (Tribunale di Milano incomposizione colegiale, Corte di appello di Milano, Tribunale di Bergam incomposizione monocratica), per determinare il Giudice dell’esecuzionefunzionalmente competente ad esaminare l’istanza avanzata ex art. 671 cod.proc. pen. non può farsi ricorso, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alcriterio speciale fissato dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cuila competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal Tribunalein composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio.Tale criterio attributivo della competenza, infatti, opera nella sola ipotesi dipluralità di provvedimenti irrevocabili pronunciati dallo stesso tribunale, mentre,nel caso in esame, in cui le sentenze irrevocabili sono state emesse da autoritàgiudiziarie diverse, trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 665,comma 4, cod. proc. pen., secondo cui è competente il giudice, monocratico ocollegiale, che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.Come ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questaCorte, mentre l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. fissa la regola generale diquale ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi ècompetente il giudice, monocratico o collegiale, che abbia pronunciato ilprovvedimento divenuto irrevocabile (“Se l'esecuzione concerne piùprovvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso ilprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimentisono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni casoil giudice ordinari”), l'art. 665., comma 4 bis, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs.d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (“Se l'esecuzione concerne più più provvedimentiemessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione ègenerale né un criterio autonomo di attribuzione della competenza territorialefunzionale del giudice dell’esecuzione, ma ha un diverso e limitato spazioapplicativo, prevedendo solo per una ipotesi specifica - quella in cui l'esecuzioneriguarda una pluralità di provvedimenti emessi da un particolare ufficiogiudiziario, il Tribunale in composizione monocratica o collegiale - chel'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio (da ultimo, Sez. 1, n. 6766 del29/01/2026, Rv. 289438 – 01 in precedenza Sez. 1, n. 19054 del 10/03/2004,Zequiri, Rv. 228651 – 01; Sez. 1, n. 31368 del 02/07/2008, Pizzo, Rv. 240680 -01; Sez. 1, n. 25080 del 19/06/2012, Granato, Rv. 252743 – 01; Sez. 1, n.49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517 - 01).2. L'inosservanza della regola della competenza funzionale del giudice dellaesecuzione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice a quo.Conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e latrasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Bergamo in composizione monocraticaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente