CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Luigi ESPOSITO per il reato di ricettazione, ma concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Propone ricorso Luigi ESPOSITO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e alla omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 712 del codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, reiterativo delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). Va ribadito altresì che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., disattendendo la deduzione difensiva, fondata su una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], D'A