CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24674/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché: - quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); - quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si tratta di motivo inedito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese di [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe scagionato l'imputato, è manifestamente infondato perché la Corte distrettuale ha spiegato come, al di là del tentativo del correo di scagionarlo, la responsabilità dell'imputato emergesse in maniera "cristallina" dal contenuto delle conversazioni tra Licata e Sorce (pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così