CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 29718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza emessa in data 06/07/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideternninazione del valore delle quote; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 48215 del 28/09/2022, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte annullava parzialmente con rinvio la sentenza di condanna alla sanzione amministrativa di giustizia emessa in data 02/10/2020, dalla Corte d'Appello di Bologna, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla responsabilità amministrativa ipotizzata, ai sensi dell'art. 590 cod. pen. e 25- septies d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alle lesioni personali subite dal lavoratore COLUCCI Francesco nel corso dell'attività produttiva. In particolare, la Quarta Sezione annullava la sentenza limitatamente al punto relativo alla determinazione della sanzione di 75 quote dell'importo di Euro 300 ciascuna (non avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile la riduzione fissa della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3 e 12, comma 1 lett. a, d.lgs. n. 231), dichiarando invece inammissibile il ricorso quanto alle censure proposte in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Bologna riteneva applicabile l'attenuante di cui all'art. 12, lett. a), d.lgs. n. 231, e per l'effetto rideterminava la sanzione nei confronti dell'ente nella misura di 38 quote dell'importo di Euro 300 ciascuna. 2. Anche avverso tale decisione, ricorre per cassazione la TCZ, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento al valore delle quote, mantenuto nella misura di Euro 300 anziché in quello fisso indicato dall'art. 11, comma 3 del d.lgs., ai sensi del quale, nei casi di cui all'art. 12, lett. a, l'importo della quota è sempre di Euro 103. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideternninazione della sanzione da parte della Suprema Corte (con il rispetto del limite minimo di Euro 10.330 di cui all'ultimo comma dell'art. 12 cit.), condividendo i rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto fondata la doglianza difensiva concernente la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, tenendo peraltro fermo il valore delle quote ad Euro 300, come disposto nella sentenza annullata che aveva riconosciuto la sola attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), del medesimo decreto legislativo. Coglie perciò nel segno la censura difensiva concernente la mancata applicazione dell'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, secondo il quale "nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di Euro 103". 3. Quanto precede impone un nuovo annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, che tenga conto, da un lato, della necessità di attenersi alla disposizione qui appena richimata quanto all'importo della singola quota, e - d'altro lato - della necessità di rispettare anche il limite minimo individuato dall'ultimo comma del richiamato art. 12 d.lgs. n. 231.2 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuogo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso il 17 maggio 2