CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 28499/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1356/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14468/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita larelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto di restituzione emesso dal Pubblico Ministero e avente ad oggetto una minicar Aixam, con contrassegno X94Y9D. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 127, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., avendo il Giudice provveduto de plano sull’opposizione presentata dalla terza interessata. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta – sotto il profilo della violazione dell’art.1153 cod. civ. e della carenza di motivazione – l’affermazione per cui ai quadricicli dovrebbe applicarsi, in luogo del principio “possesso vale titolo”, la disciplina dei beni mobili registrati e la conseguente necessità di trascrizione dell’atto di acquisto. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., poiché, in presenza di contestazioni sulla proprietà, avrebbe dovuto rimettere la soluzione della controversia al giudice civile. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo. 2. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione dei beni in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28499/2025 Roma, lì, 04/08/2025 sequestro deve essere assunta a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., e, quindi, con la garanzia del contraddittorio, per espressa indicazione testuale dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (solo in caso di inammissibilità dell’opposizione – ciò che non rileva nel presente procedimento, poiché il Giudice di merito ha motivato sull’infondatezza delle deduzioni difensive – potrebbe provvedersi, ai sensi dell’art. 129, comma 9, cod. proc. pen., senza formalità di procedura – cfr. Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914- 01). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, se il provvedimento del giudice viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 46273 del 20/09/2024, Giustino, non mass.; Sez. 5, n. 37495 del 13/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 09/07/2024, Ferrante; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non mass.). 3. Da tale nullità, discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte, dopo aver costituito il contraddittorio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazione delle ragioni dell’annullamento. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]