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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 44174/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Savona dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen.

Rilevava il Tribunale come tale provvedimento dovesse considerarsi invalido in quanto preceduto da una notifica irregolare dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., che era stato notificato all'imputato in quanto latitante, laddove un decreto di latitanza non era stato emesso.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, il quale ne ha dedotto l'abnormità per essere stato tale provvedimento adottato in un caso nel quale l'avviso della conclusione delle indagini era stato correttamente notificato al difensore ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., essendo l'imputato evaso: la decisione del Tribunale aveva, così, comportato una indebita regressione e una stasi del procedimento, non potendo il Pubblico Ministero provvedere ad una nuova notifica del decreto all'imputato, non essendo questi latitante così come indicato dal giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Premesso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., in generale non è impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice abbia dichiarato la nullità decreto di citazione a giudizio dell'imputato, deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per abnormità (che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito).

È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il giudice del dibattimento ha adottato una ordinanza dichiarativa del provvedimento contenente la vocatio in iudicium dell'imputato in un caso consentito dalla legge processuale: sotto l'aspetto strutturale, il provvedimento emesso dal Tribunale di Savona appare perciò al più illegittimo, ma di certo non abnorme.

Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Tribunale non era neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere nuovamente alla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato nelle forme previste dall'art.165 cod. proc. pen., precisando che il prevenuto è soggetto evaso e non latitante.

Va, dunque, ribadita la validità del principio di diritto secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 16/11/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Savona dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. Rilevava il Tribunale come tale provvedimento dovesse considerarsi invalido in quanto preceduto da una notifica irregolare dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., che era stato notificato all'imputato in quanto latitante, laddove un decreto di latitanza non era stato emesso. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, il quale ne ha dedotto l'abnormità per essere stato tale provvedimento adottato in un caso nel quale l'avviso della conclusione delle indagini era stato correttamente notificato al difensore ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., essendo l'imputato evaso: la decisione del Tribunale aveva, così, comportato una indebita regressione e una stasi del procedimento, non potendo il Pubblico Ministero provvedere ad una nuova notifica del decreto all'imputato, non essendo questi latitante così come indicato dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Premesso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., in generale non è impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice abbia dichiarato la nullità decreto di citazione a giudizio dell'imputato, deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per abnormità (che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito). È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il giudice del dibattimento ha adottato una ordinanza dichiarativa del provvedimento contenente la vocatio in iudicium dell'imputato in un caso consentito dalla legge processuale: sotto l'aspetto strutturale, il provvedimento emesso dal Tribunale di Savona appare perciò al più illegittimo, ma di certo non abnorme. Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Tribunale non era neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere nuovamente alla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato nelle forme previste dall'art.165 cod. proc. pen., precisando che il prevenuto è soggetto evaso e non latitante. Va, dunque, ribadita la validità del principio di diritto secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/11/2021
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