CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 19605/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PORDENONEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone respingeva la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. (truffa commessa tramite internet, con pagamento su carta di credito intestata all'imputata), ordinando al Pubblico ministero l'iscrizione a carico dell'indagata anche per il reato di cui all'art. 493 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone, deducendo che la stessa fosse abnorme nella parte in cui aveva provveduto in modo solo parziale in relazione alla richiesta di archiviazione per l'ipotesi di truffa: poiché l'art. 640 comma 2 e l'art. 493 ter cod.pen. avevano ad oggetto due fatti ben distinti, il giudice per le indagini preliminari, una volta investito della richiesta di archiviazione per il reato di truffa, avrebbe dovuto pronunciarsi. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1! ricorso è inammissibile. 1.1. Come recentemente precisato da questa stessa Sezione (sentenza n. 13917/2022 del 5 aprile 2022) "ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato sia del tutto legittimo, non avendo il giudice esercitato alcun potere eccedente la propria competenza, non avendo reso una decisione estranea al sistema organico della legge processuale, né, ancora, avendo determinato, in forza del proprio decisurn, una paralisi del procedimento. Invero, l'aver ordinato una nuova iscrizione a carico di persona già nota ed iscritta per altro reato, costituisce legittimo potere cognitivo conferito al giudice dal sistema processuale, e ciò in quanto la valutazione del giudice per le indagini preliminari non può mai ritenersi limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma è necessariamente estesa al complesso delle risultanze rimesse al giudice dall'organo requirente, nel rispetto delle prerogative di quest'ultimo nell'esercizio dell'azione penale. Se nessun dubbio vi può essere sul fatto che "in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), è altrettanto pacifico che, dall'ordine di imputazione coatta, deve però tenersi distinto l'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in relazione al quale le stesse Sezioni Unite hanno affermato come lo stesso, solo apparentemente, non è contemplato dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., in quanto esso è da ritenersi ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare le regole di legalità formale imposte dall'art.335 cod. proc. pen., al cui rispetto l'organo inquirente è obbligato. Detti principi sono stati successivamente ribaditi da Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, secondo cui "costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta". Tali affermazioni di principio sono state ulteriormente riprese e riaffermate nella recente Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, e si pongono in armonia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha riconosciuto che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice (Corte cost., sent. n. 88 del 1991), che deve necessariamente riguardare l'integralità dell'indagine, non potendo rimanere circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 478 del 1993). In tale contesto ricostruttivo, l'azione del giudice, non condizionata dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolata né dal petitum né dalla causa petendi, è limitata ad un'attività di impulso, che non esorbita dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovinnento dell'azione penale, che si esplica nella formulazione dell'imputazione, resta di esclusiva competenza del pubblico ministero. E, sempre la Corte costituzionale (ord. n. 176 del 1999) ha ricordato come spetti in ogni caso al giudice Orcli.sre nell'ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, k---3 ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. Infine, non va dimenticato come, a tutto questo vada aggiunto che, per consolidata giurisprudenza, il giudice per le indagini preliminari, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione ha, altresì, il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281441; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509)." Ciò premesso, le argomentazioni del Pubblico Ministero contenute nella penultima pagina del ricorso sarebbero corrette se fosse vero che il giudice per le indagini preliminari si fosse limitato a rigettare la richiesta di archiviazione relativamente al reato di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. senza alcuna ulteriore statuizione, ma così non è: infatti, il provvedimento impugnato, dopo aver ordinato al Pubblico Ministero l'iscrizione a carico dell'indagata anche del reato di cui all'art. 493 ter cod.pen. si conclude con l'inciso "svolgendo le indagini che riterrà eventualmente opportune in relazione a tale ipotesi di reato, alternativa al reato già iscritto"; il chè significa che il Pubblico Ministero può svolgere indagini sul fatto-reato, e poi valutare, all'esito delle stesse, ogni eventuale ulteriore iniziativa, ivi compresa l'ipotesi di una reiterazione della richiesta di archiviazione, per uno od entrambi i reati iscritti; infatti, a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari profila la possibilità di una imputazione alternativa, per cui il fatto reato su cui il Pubblico Ministero viene invitato ad indagare è sempre il medesimo; conseguentemente, visto che il rigetto della richiesta di archiviazione del reato di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. è seguito dalla disposizione di svolgere nuove indagini, non vi è alcuna stasi del procedimento, essendo il Pubblico Ministero autorizzato allo svolgimento delle stesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/05/2022 Il consigli