CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10 maggio 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 10 giugno 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nella mancata irrogazione della pena in misura pari al minimo edittale, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato, in ogni caso, che la censura difensiva è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha puntualmente argomentato a pagina 4 della sentenza impugnata sulla pena irrogata, peraltro minima, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione in ragione della gravità dell'episodio e del precedente penale gravante sul prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos