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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12483/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha parzialmente riformato, in punto di tratta-mento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, per avere detenuto ottantasei panetti di hashish con principio attivo compreso tra il 21% e il 34% per un totale di 100.508 dosi (pari a 2.512.726 milligrammi).

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con il quale la difesa si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va ricor-dato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le 2 tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che con l'atto di appello non si faceva questione di responsabilità ma venivano invocate le circostanze at-tenuanti generiche già concesse dal primo giudice in giudizio di equivalenza ri-spetto alla circostanza aggravante contestata, in termini di prevalenza.

Sul punto la Corte territoriale ha motivatamente respinto l'argomento po-nendo l'accento sul «profilo personologico dell'imputato quale emergente dal ca-sellario da cui risulta che l'imputato ha già commesso, sia pure in tempi non re-centi, analoghi reati della stessa indole».

A quanto detto deve aggiungersi che l'unico motivo di ricorso con cui si con-testa il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze è manifestamente in-fondato poiché si prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo.

Infatti, l'art. 69, quarto comma, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con il richiamo all'art. 407 cod.proc. pen. prevede il divieto di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cod. pen.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza for-malità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende per ciascuno.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha parzialmente riformato, in punto di tratta-mento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, per avere detenuto ottantasei panetti di hashish con principio attivo compreso tra il 21% e il 34% per un totale di 100.508 dosi (pari a 2.512.726 milligrammi). Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con il quale la difesa si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va ricor-dato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le 2 tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che con l'atto di appello non si faceva questione di responsabilità ma venivano invocate le circostanze at-tenuanti generiche già concesse dal primo giudice in giudizio di equivalenza ri-spetto alla circostanza aggravante contestata, in termini di prevalenza. Sul punto la Corte territoriale ha motivatamente respinto l'argomento po-nendo l'accento sul «profilo personologico dell'imputato quale emergente dal ca-sellario da cui risulta che l'imputato ha già commesso, sia pure in tempi non re-centi, analoghi reati della stessa indole». A quanto detto deve aggiungersi che l'unico motivo di ricorso con cui si con-testa il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze è manifestamente in-fondato poiché si prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo. Infatti, l'art. 69, quarto comma, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con il richiamo all'art. 407 cod.proc. pen. prevede il divieto di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cod. pen. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza for-malità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende per ciascuno. P P.Q.M
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