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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26840/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7869-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 Sc.

E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 04/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Patti il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Premettendo di avere prestato assistenza professionale in favore dello stesso nell'ambito di svariati procedimenti giudiziali pendenti avanti ai Tribunali di Patti, di Sant'Agata di Militello e di Messina edi avere svolto attività stragiudizial e nell’interesse del medesimo, esponeva di essere creditore del complessivo importo di euro 213.388,94, di cui chiedeva la condanna al pagamento, precisandodi avere ricevuto dal cliente un acconto pari ad euro 30.000,00, ma per attività professionale resa nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA]., non oggetto del presente giudizio. 2.Si costituiva in giudizio il resistente, che in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quello di Messina, in relazione alle domande relative alle prestazioni svolte nell'ambito degli uffici giudiziari di quest'ultimo Tribunale;deduceva l’inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c . p . c . in relazione alla richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale svolta ; nel merito contestava, comunque , la fondatezza dell a domanda evidenziando di avere provveduto al pagamento delle spettanze del professionista di cui alla parcella n.24 del 02/05/2012, oltre che di quella n. 11 del 17/01/2007, che produceva in giudizio, per complessivi euro 71.588,25, con versamenti effettuati a Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -3- mezzo di assegni bancari e bonifici.

C ontestava inoltre l'esposizione dell'importo di euro 10.000,00 chiesto a titolo di rimborso spese in quanto non documentato, oltre che l'applicazione dei parametri di cui al D.M.08/04/2004 anziché di quelli ex D.M.140/20 12 .

3. Con ordinanza del 27.07.2017 il Tribunale di Patti, in composizione collegiale: - riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente in relazione al procedimento r.g. n. 2943/2005, assegnando termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Messina; - rigettava l'eccezione formulata del resistente in ordine alla non applicazione del rito per le prestazioni stragiudiziali, potendo lo stesso estendersi anche a quelle “strumentali e complementari” all'attività giudiziariasvolta; - riteneva che quanto esposto nella parcella n. 24 del 2.05.2012,emessa a conclusione di tutti i giudizi illustrati e non seguita da richieste al cliente del residuo delle proprie spettanze, fosse da imputarsi a titolo di saldo del pagamento delle intere prestazionidel ricorrente ; - a ggiungeva che non era giustifica to l’importo complessivo per spese e che l'attività difensiva svolta dal ricorrente non era stata nel presente giudizio adeguatamente documentata.

In conclusione, respingeva il ricorso e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso è stat o avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -4-

7. In prossimità dell’udienza e ntrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1-14 del DM 127/04, 1-11 del DM 140/12, 1-11, 18- 27 del DM 55/14, 1193 e 2697 c.c., 167e 115 c.p.c., degli artt. 99 e 101 c .p.c., 112 c .p.c. sub specie della ultrapet izione e omessa pronuncia anche ex art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c. ; e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art.360 comma 1, n. 5 c.p.c.

Contesta il ricorrente che il Tribunale abbia incentrato la sua decisione sulla parcella n. 24 del 2 maggio 2012, traendone conseguenze erronee, essendo la stessa stata formulata a puro scopo conciliativo e non accettata da Annibale B ianco .

Comunque, anche a volere assumere tale parcella come riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al ricorrente, le somme da versare sono da considerarsi in aggiunta a quelle già corrisposte a titolo di acconto.

Deduce, inoltre , il ricorrente che l'onere di provare la riferibilità dei pagamenti alle posizioni da lui elencate incombeva sul resistente, che non avevaallegato nulla; che, incontestate le attività processuali e stragiudiziali elencate, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare economicamente l'attività prestata dal professionista e, dedotti gli acconti percepiti, liquidare il saldo delle spettanze dovute; che nessuna motivazione il Tribunale ha speso relativamente alla compiuta attività stragiudiziale.

Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -5- 2.- Con il secondo moti vo il ricorrente censura l’ordinanza per la violazionee falsa applicazione , ai sensi dell'art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c.,dell'art. 132 comma 2, n. 4 e dell'art . 111 comma 6 Cost. e per l’omesso esame circ a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.

Il ricorrente lamenta la mancata comprensione delle ragioni per le quali l’ordinanza ha ritenuto che gli importi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] fossero da ritenersi “esaustivi” delle pretese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], imputando al provvedimento impugnato una motivazione apparente e/o obiettivamente incomprensibile.

Inoltre, sostiene parte ricorrente, l'ordinanza appare contraddittoria nel punto in cui il T ribunale afferma che non è contestata la circostanza che le attività elencate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] siano state effettivamente espletate,per poi sostenere che non vi sarebbe dimostrazione né del sostenimento delle spese né dell'attività difensiva dallo stesso svolta.

Anche l'affermazione secondo cui la produzione dei verbali di udienza non sarebbe probante delle attività svolte appare contraddittoria, atteso che dalla partecipazione all'udienza si può presumere sia la costituzione in giudizio della parte, sia – nel cas o di udienze istruttorie –il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.

3. - I motivi , che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono infondatiin ciascuna delle censure articolate.

3.1. - Non sussiste la dedotta ultrapetizione , se la censura è da individuarsi, visto che il ricorso non è cristallino al riguardo, nel fatto che il Tribunale avrebbe posto a base della sua decisione una “fonte esterna”, quale la parcella del 2.5.2012, Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -6- che è atto del legale procedente eprodotta dal controricorrente in giudizio.

Ed infatti, il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla causa petendi e dal petitum, sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime (così, Cass., ord.n. 15734/22).

Nella specie, parte ricorrente si duole di ciò, che il Tribunale avrebbe sopravvalutato ai fini decisori un documento prodotto dall’avversario, ma formato dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Al netto diquanto infra (v. par.

3.2.2.1. che segue) , una tale doglianza non è minimamente rapportabile alla confinazione della controversia, quale risultante dal petitum e dalla causa petendi, e al correlato vizio di ultrapetizione, che ricorre solo quando la pronuncia ecceda quantitativamente l’uno e/o l’altra.

Situazione, questa, non configurabile ove la decisione sia, come nella specie, reiettiva della sola domanda così come proposta, e non anche di altre pretese di diritto.

Va da sé che la doglianza mal cela, sotto le apparenze di un inesistente vizio di ultra petizione, null’altro che la non condivisione di un apprezzamento di fatto, che in quanto tale compete unicamente al giudice di merito, restandone insindacabile in sede di legittimità il relativo esito.

3.2. - L ’ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna inversione degli oneri probatori, e precisamente del combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c., né tanto meno nell’asserita violazione del principio della disponibilità delle prove.

Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -7-

3.2.1. -Sul primo versante, si rileva che la censura mostra di non considerare – o di non collegare rettamente fra loro – quattrofondamentali indirizzi di questa Corte suprema.

Il primo è che"la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo"art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass., 3, n. 13395 del 29/5/2018; Cass., 6-3, n. 18092 del 31/8/2020).

Il secondo afferma che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -8- di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore)”(sentenza n. 31837/22).

Il terzo puntualizza che “in tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione” (nn. 2672/13 e 27405/05).

Ed il quarto, infine, chiarisce che “quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.

La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -9- mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza”(nn. 917/13 e 27405/05).

Se ne ricava, in conclusione ed in sintesi , quanto segue: assente l’imputazione operata dal debitore, il creditore può sì imputare ilpagamento ad altro credito, ma deve farlo nell’atto di quietanza e tale imputazione deve essere accettata dal debitore, sia pure soltanto in virtù d’una condottaacquiescente.

3.2.1.1. - N ella specie, nulla di tutto ciò risulta né dall’ordinanza impugnata né dal ricorso, nel quale, in particolare, il ricorrente si limita a sostenere di aver dedotto, nelle proprie note di replica del 5.2.2014, che la somma di € 30.000,00 ricevuta in pagamento da [OSCURATO:PERSONA], riguardava il procedimento arbitrale [OSCURATO:SOCIETA]., che non formava oggetto della pretesa azionata in giudizio(v. pag. 10 del ricorso).

Ne consegue, in definitiva, che era onere proprio dell’odierno ricorrente dimostrare l’asserita diversa imputazione di quanto ricevuto in pagamento, per cui il provvedimento impugnato risulta esente dal vizio dedotto.

3.2.2. -Quanto al secondo profilo, va osservato che “ intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass.

S.U. n. 20867/20).

Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -10-

3.2.2.1. -Nella specie, il giudice a quo ha basato la decisio ne non già su prove acquisite d’ufficio , ma solo sulla documentazione prodotta dalle parti.

Il fatto che l’odierno ricorrente abbia sostenuto, contro la tesi della sua controparte, di aver redatto la notula n. 24 del 2.5.2012a soli fini conciliativi e al netto degli acconti ricevuti, non rende tale documento estraneo al complessivo corredo istruttorio(non lo rende, cioè, “fonte esterna”, come deduce detta parte con un’espressione ignota al lessico processual civil istico ) .

Tanto meno, poi, lo immunizza da un apprezzamento non conforme all’interesse del suo autore, giacché,per il principio di acquisizione probatoria, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro(cfr. n. 1112/03).

Se ne ricava che anche l’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c. scherma, attraverso una lettura errata della norma, una censura di puro merito incompatibile con i vincoli di critica imposti dall’art. 360 c.p.c.

3.3. - La cen s urata violazione delle norme tariffarie (artt. 1 - 14 del DM 127/04, 1-11 del DM 140/12, 1-11, 18-27 del DM 55/14 D.M. 127/2004) appare , poi, inammissibile sotto un duplice profilo: il primo, per difetto di specificità, poiché il ricorso non indica le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota-spese, in ordine alle quali il giudice a quo sarebbe incorso in errore; il secondo, perché “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -11- all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”(giurisprudenza del tutto costante di questa Corte: v. n. 3010/12).

3.3.1. - Nello specifico, l’asserita mancanza di “un nesso inferenziale” tra la parcella anzi detta e la ricostruzione quantitativa del credito in base alle norme dei D.M. citati (v. pag. 12 del ricorso) è puramente enunciativa, nel senso che non dimostra ex se alcuna violazione de lle ridette fonti regolamentari, né vale a invertire i termini del problema.

Invero, non è mai l’apprezzamento del materiale istruttorio a determinare la violazionedi norme, ma è quest’ultima che, ove dimostrata, invalida le conseguenze fattuali che il giudice ne abbia tratto.

3.4. -Neppure ricorre il vizio di omessa pronuncia quanto alle prestazioni stragiudiziali, di cui il giudice a quo non avrebbe tenuto conto.

Si legge nel ricorso che il Tribunale “non si è minimamente pronunciato sulla ulteriore ed autonoma domanda di compenso per l’attività stragiudiziale, coronata nel contratto di transazione di 22 pagine (prodotto in giudizio quale doc. 66) negoziato e predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale le parti ebbero finalmente a dirimere tutte le controversie tra loro insorte”.

Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -12- Orbene, se questa attività fosse stata effettivamente “ulteriore e autonoma” rispetto al credito azionato per l’attività giudiziale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, in parte qua,la domanda, pe rché il rito speciale ex l. 794/1942 non riguarda le prestazioni stragiudiziali.

Evidentemente, invece, il Tribunale ha ritenuto tale attività (considerato che l’atto di transazione era stato concluso per dirimere tutte le controversie) “strumentale e comp lementare” alle prestazioni giudiziali civili,cui si estende il rito specie ( v. n. 21954/14 ) , e dunque ha considerato le medesime prestazioni incluse nella parcella n. 24/2012.

3.4.1. - Neppure coglie nel segno l’assunto per cui l a n on contestazione del le attività professionali svolte avrebbe dispensatol’odierno ricorrente dalrelativo onere probatorio.

Una cosa, infatti, è non contestare l’esistenza e il contenuto del rapporto professionale, altra è ammettere –il che, nella specie, non risulta dal provvedimento impugnato –che tutte e ciascuna delle attività della cui remunerazione si tratta siano state effettivamente svolte così come pretese.

Ciò posto, la relevatio ab onere probandi per effetto di non contestazione avrebbe richiesto la previa indicazione specifica deifatti costitutivi del diritto azionato , poiché è solo su questi fatti che può operare il principio di non contestazione (cfr. n n. 17966/16e n. 21460/19).

La valutazione sulla produzione, riguardo alla prova dell’attività difensiva, solo “di alcuni dei verbali di udienza comprovanti le attività svolte”, per cui secondo il Tribunale di Patti l’attività prestata non è stata dimostrata in giudizio , costituisce, poi , una valutazione che rientra nel potere Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -13- decisionale del giudice a quo e non può esser riesaminata da questa Corte.

3.5. – Di riflesso, neppure è ravvisabile la dedotta contraddittorietà motivazionale, rilevante solo ove siconcreti in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (secondo la nota formula adottata daCass.

S.U. n. 8053/14).

Nella specie, un siffatto contrasto non è configurabile, per le medesime ragioni su esposte, tra la premessa per cui “ non è contestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia assistito e rappresentato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle attività svolte in relazione ai numerosi giudizi per i quali agisce in pagamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]” (così, a pag. 4 dell’ordinanza impugnata), e la notazione conclusiva in base alla quale “l’attività difensiva svolta dallo stesso [ricorrente] non sia stata nel presente giudizio adeguatamente documentata, essendo stati prodotti atti relativi ai giudizi per i quali agisce per il pagamento dei compensi senza, tuttavia, la prova dell’avvenuto deposito in cancelleria, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione di alcuni dei verbali d’udienza comprovanti le attività svolte, che attestano, invero, la partecipazione del professionista alle varie udienze svoltesi” (così, a pag. 5 del provvedimento impugnato).

L’una affermazione, che delimita la cornice di riferimento comune alle parti, non esclude minimamente l’altra, che si riferisce, invece, a ciò di cui si è discusso in causa. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.

5. - Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della Ric. 2018 n. 07869 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -14- sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7869-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 Sc. E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 04/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Patti il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Premettendo di avere prestato assistenza professionale in favore dello stesso nell'ambito di svariati procedimenti giudiziali pendenti avanti ai Tribunali di Patti, di Sant'Agata di Militello e di Messina edi avere svolto attività stragiudizial e nell’interesse del medesimo, esponeva di essere creditore del complessivo importo di euro 213.388,94, di cui chiedeva la condanna al pagamento, precisandodi avere ricevuto dal cliente un acconto pari ad euro 30.000,00, ma per attività professionale resa nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA]., non oggetto del presente giudizio. 2.Si costituiva in giudizio il resistente, che in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quello di Messina, in relazione alle domande relative alle prestazioni svolte nell'ambito degli uffici giudiziari di quest'ultimo Tribunale;deduceva l’inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c . p . c . in relazione alla richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale svolta ; nel merito contestava, comunque , la fondatezza dell a domanda evidenziando di avere provveduto al pagamento delle spettanze del professionista di cui alla parcella n.24 del 02/05/2012, oltre che di quella n. 11 del 17/01/2007, che produceva in giudizio, per complessivi euro 71.588,25, con versamenti effettuati a Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -3- mezzo di assegni bancari e bonifici. C ontestava inoltre l'esposizione dell'importo di euro 10.000,00 chiesto a titolo di rimborso spese in quanto non documentato, oltre che l'applicazione dei parametri di cui al D.M.08/04/2004 anziché di quelli ex D.M.140/20 12 . 3. Con ordinanza del 27.07.2017 il Tribunale di Patti, in composizione collegiale: - riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente in relazione al procedimento r.g. n. 2943/2005, assegnando termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Messina; - rigettava l'eccezione formulata del resistente in ordine alla non applicazione del rito per le prestazioni stragiudiziali, potendo lo stesso estendersi anche a quelle “strumentali e complementari” all'attività giudiziariasvolta; - riteneva che quanto esposto nella parcella n. 24 del 2.05.2012,emessa a conclusione di tutti i giudizi illustrati e non seguita da richieste al cliente del residuo delle proprie spettanze, fosse da imputarsi a titolo di saldo del pagamento delle intere prestazionidel ricorrente ; - a ggiungeva che non era giustifica to l’importo complessivo per spese e che l'attività difensiva svolta dal ricorrente non era stata nel presente giudizio adeguatamente documentata. In conclusione, respingeva il ricorso e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso è stat o avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -4- 7. In prossimità dell’udienza e ntrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1-14 del DM 127/04, 1-11 del DM 140/12, 1-11, 18- 27 del DM 55/14, 1193 e 2697 c.c., 167e 115 c.p.c., degli artt. 99 e 101 c .p.c., 112 c .p.c. sub specie della ultrapet izione e omessa pronuncia anche ex art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c. ; e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. Contesta il ricorrente che il Tribunale abbia incentrato la sua decisione sulla parcella n. 24 del 2 maggio 2012, traendone conseguenze erronee, essendo la stessa stata formulata a puro scopo conciliativo e non accettata da Annibale B ianco . Comunque, anche a volere assumere tale parcella come riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al ricorrente, le somme da versare sono da considerarsi in aggiunta a quelle già corrisposte a titolo di acconto. Deduce, inoltre , il ricorrente che l'onere di provare la riferibilità dei pagamenti alle posizioni da lui elencate incombeva sul resistente, che non avevaallegato nulla; che, incontestate le attività processuali e stragiudiziali elencate, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare economicamente l'attività prestata dal professionista e, dedotti gli acconti percepiti, liquidare il saldo delle spettanze dovute; che nessuna motivazione il Tribunale ha speso relativamente alla compiuta attività stragiudiziale. Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -5- 2.- Con il secondo moti vo il ricorrente censura l’ordinanza per la violazionee falsa applicazione , ai sensi dell'art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c.,dell'art. 132 comma 2, n. 4 e dell'art . 111 comma 6 Cost. e per l’omesso esame circ a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta la mancata comprensione delle ragioni per le quali l’ordinanza ha ritenuto che gli importi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] fossero da ritenersi “esaustivi” delle pretese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], imputando al provvedimento impugnato una motivazione apparente e/o obiettivamente incomprensibile. Inoltre, sostiene parte ricorrente, l'ordinanza appare contraddittoria nel punto in cui il T ribunale afferma che non è contestata la circostanza che le attività elencate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] siano state effettivamente espletate,per poi sostenere che non vi sarebbe dimostrazione né del sostenimento delle spese né dell'attività difensiva dallo stesso svolta. Anche l'affermazione secondo cui la produzione dei verbali di udienza non sarebbe probante delle attività svolte appare contraddittoria, atteso che dalla partecipazione all'udienza si può presumere sia la costituzione in giudizio della parte, sia – nel cas o di udienze istruttorie –il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. 3. - I motivi , che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono infondatiin ciascuna delle censure articolate. 3.1. - Non sussiste la dedotta ultrapetizione , se la censura è da individuarsi, visto che il ricorso non è cristallino al riguardo, nel fatto che il Tribunale avrebbe posto a base della sua decisione una “fonte esterna”, quale la parcella del 2.5.2012, Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -6- che è atto del legale procedente eprodotta dal controricorrente in giudizio. Ed infatti, il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla causa petendi e dal petitum, sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime (così, Cass., ord.n. 15734/22). Nella specie, parte ricorrente si duole di ciò, che il Tribunale avrebbe sopravvalutato ai fini decisori un documento prodotto dall’avversario, ma formato dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Al netto diquanto infra (v. par. 3.2.2.1. che segue) , una tale doglianza non è minimamente rapportabile alla confinazione della controversia, quale risultante dal petitum e dalla causa petendi, e al correlato vizio di ultrapetizione, che ricorre solo quando la pronuncia ecceda quantitativamente l’uno e/o l’altra. Situazione, questa, non configurabile ove la decisione sia, come nella specie, reiettiva della sola domanda così come proposta, e non anche di altre pretese di diritto. Va da sé che la doglianza mal cela, sotto le apparenze di un inesistente vizio di ultra petizione, null’altro che la non condivisione di un apprezzamento di fatto, che in quanto tale compete unicamente al giudice di merito, restandone insindacabile in sede di legittimità il relativo esito. 3.2. - L ’ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna inversione degli oneri probatori, e precisamente del combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c., né tanto meno nell’asserita violazione del principio della disponibilità delle prove. Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -7- 3.2.1. -Sul primo versante, si rileva che la censura mostra di non considerare – o di non collegare rettamente fra loro – quattrofondamentali indirizzi di questa Corte suprema. Il primo è che"la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo"art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass., 3, n. 13395 del 29/5/2018; Cass., 6-3, n. 18092 del 31/8/2020). Il secondo afferma che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -8- di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore)”(sentenza n. 31837/22). Il terzo puntualizza che “in tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione” (nn. 2672/13 e 27405/05). Ed il quarto, infine, chiarisce che “quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -9- mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza”(nn. 917/13 e 27405/05). Se ne ricava, in conclusione ed in sintesi , quanto segue: assente l’imputazione operata dal debitore, il creditore può sì imputare ilpagamento ad altro credito, ma deve farlo nell’atto di quietanza e tale imputazione deve essere accettata dal debitore, sia pure soltanto in virtù d’una condottaacquiescente. 3.2.1.1. - N ella specie, nulla di tutto ciò risulta né dall’ordinanza impugnata né dal ricorso, nel quale, in particolare, il ricorrente si limita a sostenere di aver dedotto, nelle proprie note di replica del 5.2.2014, che la somma di € 30.000,00 ricevuta in pagamento da [OSCURATO:PERSONA], riguardava il procedimento arbitrale [OSCURATO:SOCIETA]., che non formava oggetto della pretesa azionata in giudizio(v. pag. 10 del ricorso). Ne consegue, in definitiva, che era onere proprio dell’odierno ricorrente dimostrare l’asserita diversa imputazione di quanto ricevuto in pagamento, per cui il provvedimento impugnato risulta esente dal vizio dedotto. 3.2.2. -Quanto al secondo profilo, va osservato che “ intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. S.U. n. 20867/20). Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -10- 3.2.2.1. -Nella specie, il giudice a quo ha basato la decisio ne non già su prove acquisite d’ufficio , ma solo sulla documentazione prodotta dalle parti. Il fatto che l’odierno ricorrente abbia sostenuto, contro la tesi della sua controparte, di aver redatto la notula n. 24 del 2.5.2012a soli fini conciliativi e al netto degli acconti ricevuti, non rende tale documento estraneo al complessivo corredo istruttorio(non lo rende, cioè, “fonte esterna”, come deduce detta parte con un’espressione ignota al lessico processual civil istico ) . Tanto meno, poi, lo immunizza da un apprezzamento non conforme all’interesse del suo autore, giacché,per il principio di acquisizione probatoria, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro(cfr. n. 1112/03). Se ne ricava che anche l’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c. scherma, attraverso una lettura errata della norma, una censura di puro merito incompatibile con i vincoli di critica imposti dall’art. 360 c.p.c. 3.3. - La cen s urata violazione delle norme tariffarie (artt. 1 - 14 del DM 127/04, 1-11 del DM 140/12, 1-11, 18-27 del DM 55/14 D.M. 127/2004) appare , poi, inammissibile sotto un duplice profilo: il primo, per difetto di specificità, poiché il ricorso non indica le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota-spese, in ordine alle quali il giudice a quo sarebbe incorso in errore; il secondo, perché “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -11- all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”(giurisprudenza del tutto costante di questa Corte: v. n. 3010/12). 3.3.1. - Nello specifico, l’asserita mancanza di “un nesso inferenziale” tra la parcella anzi detta e la ricostruzione quantitativa del credito in base alle norme dei D.M. citati (v. pag. 12 del ricorso) è puramente enunciativa, nel senso che non dimostra ex se alcuna violazione de lle ridette fonti regolamentari, né vale a invertire i termini del problema. Invero, non è mai l’apprezzamento del materiale istruttorio a determinare la violazionedi norme, ma è quest’ultima che, ove dimostrata, invalida le conseguenze fattuali che il giudice ne abbia tratto. 3.4. -Neppure ricorre il vizio di omessa pronuncia quanto alle prestazioni stragiudiziali, di cui il giudice a quo non avrebbe tenuto conto. Si legge nel ricorso che il Tribunale “non si è minimamente pronunciato sulla ulteriore ed autonoma domanda di compenso per l’attività stragiudiziale, coronata nel contratto di transazione di 22 pagine (prodotto in giudizio quale doc. 66) negoziato e predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale le parti ebbero finalmente a dirimere tutte le controversie tra loro insorte”. Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -12- Orbene, se questa attività fosse stata effettivamente “ulteriore e autonoma” rispetto al credito azionato per l’attività giudiziale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, in parte qua,la domanda, pe rché il rito speciale ex l. 794/1942 non riguarda le prestazioni stragiudiziali. Evidentemente, invece, il Tribunale ha ritenuto tale attività (considerato che l’atto di transazione era stato concluso per dirimere tutte le controversie) “strumentale e comp lementare” alle prestazioni giudiziali civili,cui si estende il rito specie ( v. n. 21954/14 ) , e dunque ha considerato le medesime prestazioni incluse nella parcella n. 24/2012. 3.4.1. - Neppure coglie nel segno l’assunto per cui l a n on contestazione del le attività professionali svolte avrebbe dispensatol’odierno ricorrente dalrelativo onere probatorio. Una cosa, infatti, è non contestare l’esistenza e il contenuto del rapporto professionale, altra è ammettere –il che, nella specie, non risulta dal provvedimento impugnato –che tutte e ciascuna delle attività della cui remunerazione si tratta siano state effettivamente svolte così come pretese. Ciò posto, la relevatio ab onere probandi per effetto di non contestazione avrebbe richiesto la previa indicazione specifica deifatti costitutivi del diritto azionato , poiché è solo su questi fatti che può operare il principio di non contestazione (cfr. n n. 17966/16e n. 21460/19). La valutazione sulla produzione, riguardo alla prova dell’attività difensiva, solo “di alcuni dei verbali di udienza comprovanti le attività svolte”, per cui secondo il Tribunale di Patti l’attività prestata non è stata dimostrata in giudizio , costituisce, poi , una valutazione che rientra nel potere Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -13- decisionale del giudice a quo e non può esser riesaminata da questa Corte. 3.5. – Di riflesso, neppure è ravvisabile la dedotta contraddittorietà motivazionale, rilevante solo ove siconcreti in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (secondo la nota formula adottata daCass. S.U. n. 8053/14). Nella specie, un siffatto contrasto non è configurabile, per le medesime ragioni su esposte, tra la premessa per cui “ non è contestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia assistito e rappresentato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle attività svolte in relazione ai numerosi giudizi per i quali agisce in pagamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]” (così, a pag. 4 dell’ordinanza impugnata), e la notazione conclusiva in base alla quale “l’attività difensiva svolta dallo stesso [ricorrente] non sia stata nel presente giudizio adeguatamente documentata, essendo stati prodotti atti relativi ai giudizi per i quali agisce per il pagamento dei compensi senza, tuttavia, la prova dell’avvenuto deposito in cancelleria, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione di alcuni dei verbali d’udienza comprovanti le attività svolte, che attestano, invero, la partecipazione del professionista alle varie udienze svoltesi” (così, a pag. 5 del provvedimento impugnato). L’una affermazione, che delimita la cornice di riferimento comune alle parti, non esclude minimamente l’altra, che si riferisce, invece, a ciò di cui si è discusso in causa. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 5. - Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della Ric. 2018 n. 07869 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -14- sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 26840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris