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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 22217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 25 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2015, a seguito della pronuncia costituzionale n. 185/2015, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligatoria applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen.

Con ordinanza depositata in data 14 aprile 2021 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, rilevando che riguardava questione già oggetto di motivo di impugnazione nel giudizio di cognizione, che era stato definito con sentenza pronunciata da Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, in data 30.10.2018, e divenuta irrevocabile il 11.9.2019.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la assenza di motivazione e la violazione dell'art. 99 cod. pen. in quanto il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarata incostituzionalità, doveva comunque rivedere il giudizio sulla recidiva, a prescindere dalla motivazione data nel giudizio di cognizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

La difesa ha chiesto la rideterminazione, in executivis, della pena in relazione a pronuncia di incostituzionalità di norma (l'art. 99, comma 5, cod. pen.) incidente sul trattamento sanzionatorio, pronuncia che non era sopravvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, bensì, come precisato, nel corso del giudizio di cognizione.

La questione, inoltre, era stata espressamente devoluta con il ricorso per cassazione e respinta sul rilievo che i giudici del merito avevano applicato la recidiva, non in forza dell'automatismo legale dichiarato incostituzionale, bensì in ragione di una specifica motivazione in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato.Si tratta dunque di questione già esaminata dal giudice della cognizione e che quindi non può essere proposta in sede esecutiva.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore ,.1Il residente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 25 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2015, a seguito della pronuncia costituzionale n. 185/2015, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligatoria applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. Con ordinanza depositata in data 14 aprile 2021 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, rilevando che riguardava questione già oggetto di motivo di impugnazione nel giudizio di cognizione, che era stato definito con sentenza pronunciata da Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, in data 30.10.2018, e divenuta irrevocabile il 11.9.2019. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la assenza di motivazione e la violazione dell'art. 99 cod. pen. in quanto il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarata incostituzionalità, doveva comunque rivedere il giudizio sulla recidiva, a prescindere dalla motivazione data nel giudizio di cognizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La difesa ha chiesto la rideterminazione, in executivis, della pena in relazione a pronuncia di incostituzionalità di norma (l'art. 99, comma 5, cod. pen.) incidente sul trattamento sanzionatorio, pronuncia che non era sopravvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, bensì, come precisato, nel corso del giudizio di cognizione. La questione, inoltre, era stata espressamente devoluta con il ricorso per cassazione e respinta sul rilievo che i giudici del merito avevano applicato la recidiva, non in forza dell'automatismo legale dichiarato incostituzionale, bensì in ragione di una specifica motivazione in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato.Si tratta dunque di questione già esaminata dal giudice della cognizione e che quindi non può essere proposta in sede esecutiva. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ,.1Il residente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris