CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46271/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del GUP di Cosenza che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di truffa, ricettazione e calunnia a lui ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata e ravvisata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa assolvendolo inoltre dalla imputazione di falso in scrittura privata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova: rileva in primo luogo che la Corte territoriale ha ritenuto il dolo del ricorrente travisando le dichiarazioni del Toteda laddove, con riguardo al delitto di ricettazione, alcuna prova era emersa in merito alla consapevolezza della provenienza illecita degli assegni e di qualsivoglia accordo con il [OSCURATO:PERSONA] atteso il compito di mero esecutore di istruzioni altrui riservato al [OSCURATO:PERSONA]; rileva il difetto di motivazione circa la doglianza difensiva articolata in punto di diniego della attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed avrebbero dovuto essere valutate sia la occasionalità della condotta che gli altri elementi che, unitamente al valore dell'assegno, avrebbero giustificato una diversa decisione; sottolinea la 'ratio' della invocata attenuante anche alla luce della sentenza n. 156 del 2020 della Corte Costituzionale. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone) La Corte di Appello, infatti, ha preso in esame le doglianze difensive evidenziando (cfr., pag. 2) gli elementi di fatto - tratti dalle convergenti deposizioni del Toteda e del Pizzino - che militavano per la piena consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della provenienza illecita dell'assegno che ne aveva giustificato la affermazione di responsabilità non soltanto per il delitto di ricettazione ma anche per quello di calunnia su cui, peraltro, il ricorso è totalmente silente. Detto questo, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Borriello). È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Peri., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., CaSS. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza peraltro ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle dichiarazioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa. Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., la Corte di Appello - non senza aver evidenziato la non trascurabile entità della somma portata dall'assegno ricettato - ha richiamato la pessima biografia giudiziaria del ricorrente e le stesse modalità della condotta espressione esse stesse di una qualche 'professionalità' nel delitto.Si deve allora prendere atto che in tal modo i giudici del gravame si sono conformati al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Merlino). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]