CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 18999/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2000 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 19 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Genova il 28 novembre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 20 agosto 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione al mancato esame del teste dei [OSCURATO:PERSONA], prima ammesso dal Tribunale e poi revocato senza - si ritiene - valida giustificazione; né la Corte di appello avrebbe spiegato il "dietro-front". 2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, sotto vari profili. 2.3. Con il terzo motivo si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed inosservanza e/o erronea applicazione di tale norma, che si sarebbe potuta applicare di ufficio, tenuto conto che dalle sentenze di merito emerge la non gravità del fatto, l'incensuratezza e la corretta condotta processuale dell'imputato, stimato meritevole dell'applicazione di pena nel minimo edittale. 2.4. Con l'ultimo motivo chiede l'accertamento della intervenuta prescrizione dell'illecito contestato. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo pari a cinque anni (fatto: 20 agosto 2015 + 5 anni = 20 agosto 2020 + sospensione 64 gg. dal 9 marzo 2020 all'il_ maggio 2020 + sospensione 50 gg. dal 10 ottobre 2020 al 19 novembre 2020 = 12 dicembre 2020). Il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze o perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, ciò con particolare riguardo al primo dei motivi di impugnazione in relazione al contenuto della motivazione di cui alle pp. 4-5 della sentenza impugnata. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto delle suindicate sospensioni, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. DE