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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04241/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di furto in abitazione aggravati, truffa aggravata, indebito utilizzo di carta di credito, sostituzione di persona e, applicata la recidiva reiterata specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello per violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non essendo compiutamente indicato nel decreto il luogo di comparizione delle parti.

Tale carenza non aveva consentito al difensore di fiducia di partecipare al processo con conseguente lesione del diritto di difesa.

Nel decreto tale luogo veniva indicato quale «camera di consiglio della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari (aula E, piano 3°)»; non veniva, tuttavia, indicata l'ubicazione della Corte di appello, come invece richiesto dagli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 601, comma 6, cod. proc. pen..

L'omessa indicazione dell'indirizzo della Corte di appello era particolarmente grave, atteso che la vecchia sede della Corte di appello era stata dichiarata inagibile e gli uffici erano stati trasferiti in due palazzi; quelli del civile in via [OSCURATO:PERSONA] e quelli del penale in piazza [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore dell'imputato, appartenente al Foro di Avellino, si era recato in via [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo essere arrivato lì aveva appreso che in realtà egli avrebbe dovuto recarsi in piazza Enric:o [OSCURATO:PERSONA]; ivi giunto, aveva constatato che il processo era stato già trattato e definito con sentenza ed aveva solo potuto ottenere che fosse dato atto a verbale del suo arrivo alle ore 10,45. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente.

L'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. stabilisce che il decreto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del luogo della comparizione.

Nel caso di specie il decreto, pur indicando il piano e l'aula dell'edificio dove sarebbe stato celebrato il processo, non specificava l'indirizzo di detto edificio, cosicché l'atto era inidoneo a consentire all'imputato ed al suo difensore il luogo preciso ove sarebbe stata tenuta l'udienza del cliudizio di appello.

Tale indicazione era ancor più necessaria laddove si consideri che i processi innanzi alla Corte di appello venivano celebrati in due diversi palazzi, uno per le controversie civili e l'altro per il settore penale, posti a consistente distanza l'uno dall'altro, cosicché laddove l'interessato si fosse recato tempestivamente presso uno di essi, non sarebbe stato in grado di raggiungere in poco tempo l'altro palazzo, e che l'unico difensore dell'imputato appartiene al Foro di Avellino, diverso da quello dell'ufficio giudiziario ove H processo avrebbe dovuto essere celebrato.

L'omessa indicazione del luogo dove sarebbe stato celebrato il processo ha determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 601, comma 6, cod. proc. pen..

Trattasi di nullità generale a regime intermedio che neppure risulta sanata, poiché anche il difensore di fiducia non è comparso a detta udienza a causa di detta carente indicazione, cosicché l'eccezione di nullità formulata con il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva.

2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 03/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di furto in abitazione aggravati, truffa aggravata, indebito utilizzo di carta di credito, sostituzione di persona e, applicata la recidiva reiterata specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello per violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non essendo compiutamente indicato nel decreto il luogo di comparizione delle parti. Tale carenza non aveva consentito al difensore di fiducia di partecipare al processo con conseguente lesione del diritto di difesa. Nel decreto tale luogo veniva indicato quale «camera di consiglio della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari (aula E, piano 3°)»; non veniva, tuttavia, indicata l'ubicazione della Corte di appello, come invece richiesto dagli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 601, comma 6, cod. proc. pen.. L'omessa indicazione dell'indirizzo della Corte di appello era particolarmente grave, atteso che la vecchia sede della Corte di appello era stata dichiarata inagibile e gli uffici erano stati trasferiti in due palazzi; quelli del civile in via [OSCURATO:PERSONA] e quelli del penale in piazza [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore dell'imputato, appartenente al Foro di Avellino, si era recato in via [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo essere arrivato lì aveva appreso che in realtà egli avrebbe dovuto recarsi in piazza Enric:o [OSCURATO:PERSONA]; ivi giunto, aveva constatato che il processo era stato già trattato e definito con sentenza ed aveva solo potuto ottenere che fosse dato atto a verbale del suo arrivo alle ore 10,45. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente. L'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. stabilisce che il decreto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del luogo della comparizione. Nel caso di specie il decreto, pur indicando il piano e l'aula dell'edificio dove sarebbe stato celebrato il processo, non specificava l'indirizzo di detto edificio, cosicché l'atto era inidoneo a consentire all'imputato ed al suo difensore il luogo preciso ove sarebbe stata tenuta l'udienza del cliudizio di appello. Tale indicazione era ancor più necessaria laddove si consideri che i processi innanzi alla Corte di appello venivano celebrati in due diversi palazzi, uno per le controversie civili e l'altro per il settore penale, posti a consistente distanza l'uno dall'altro, cosicché laddove l'interessato si fosse recato tempestivamente presso uno di essi, non sarebbe stato in grado di raggiungere in poco tempo l'altro palazzo, e che l'unico difensore dell'imputato appartiene al Foro di Avellino, diverso da quello dell'ufficio giudiziario ove H processo avrebbe dovuto essere celebrato. L'omessa indicazione del luogo dove sarebbe stato celebrato il processo ha determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.. Trattasi di nullità generale a regime intermedio che neppure risulta sanata, poiché anche il difensore di fiducia non è comparso a detta udienza a causa di detta carente indicazione, cosicché l'eccezione di nullità formulata con il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva. 2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 03/1
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