CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 32809 del 20 maggio 2021 la I sezione di questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 18 novembre 2020 della Corte d'appello di Napoli che, intervenendo in executivis ed in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva individuato nel 19 gennaio 2022 la data di espiazione della pena della reclusione a lui inflitta e nel 19 aprile 2022 la fine dell'esecuzione della pena dell'arresto. 2. Con l'annullata ordinanza del 18 novembre 2020, la Corte d'appello aveva rilevato: a) che il Procuratore Generale aveva emesso, il 24 dicembre 2019, un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, scindendo diversi cumuli parziali e tenendo conto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il 13 dicembre 2019, con la quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: al) sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2012, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2013, con condanna alla pena di quattordici anni ed otto mesi di reclusione; a2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2002, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2002, con condanna alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione; a3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 settembre 2011, divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2013, con condanna alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione; b) che, secondo il calcolo operato nel citato provvedimento del Procuratore generale, la pena base era stata individuata in quella inflitta con la sentenza del 18 giugno 2012 (al), che era determinata, operata la diminuzione per la scelta del rito, in nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, mentre gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati, rispettivamente, in due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e sette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione; c) che, pertanto, la pena finale era risultata pari a venti anni di reclusione. 3. La sentenza della I sezione di questa Corte, in tale cornice, aveva osservato che il calcolo della pena che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ancora espiare, quale effettuato dalla Corte di appello di Napoli nell'ordinanza del 18 novembre 2020, era viziato dalla ulteriore, ed indebita, riduzione di un terzo della pena fissata per il reato più grave tra quelli già ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso. Il lapsus emergeva, evidente, dal reiterato riferimento, nell'ordinanza impugnata, alla necessità di considerare, quale punto di partenza del computo, la «pena base, fatta salva la riduzione per il rito» irrogata con la sentenza del 18 giugno 2002 che era quella di ventidue anni di reclusione, ridotta a quattordici anni ed otto mesi di reclusione per la scelta del rito abbreviato: tanto in contraddizione con la decisione della Corte di appello partenopea, che, muovendo invece dalla pena già ridotta di quattordici anni ed otto mesi di reclusione, aveva applicato un'ulteriore riduzione di un terzo. 4. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 10 dicembre 2022 - 18 gennaio 2023, ad integrazione e correzione dell'errore di calcolo contenuto nel provvedimento del 18 novembre 2020, ha rideterminato la pena base in anni ventidue di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici e mesi otto di reclusione. 5. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'errore di calcolo ravvisato nell'ordinanza del 18 novembre 2020 non era emendabile, in quando il provvedimento originario del 13 dicembre 2019, pur impugnato dal P.G., era passato in giudicato, con la conseguenza che la pena da espiare era stata determinata in termini non retrattabili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In disparte il rilievo - non oggetto di impugnazione - che il provvedimento impugnato non ha ricalibrato l'individuazione della pena base nel più ampio contesto esaminato dall'ordinanza del 18 novembre 2020, si osserva che le censure sviluppate in ricorso non considerano - e trattasi di rilievo assorbente - che il giudice del rinvio si è limitato a prendere doverosamente atto del principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, escludendo che sulla pena base di quattordici anni e otto mesi di reclusione potesse essere operato una ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito, dal momento che la prima durata era già stata calcolata al netto della medesima riduzione. Rispetto a tali indicazioni e in assenza di ulteriori iniziative del [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio era vincolato, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., a dare attuazione alla specifica soluzione della questione di diritto decisa. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f