Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25553/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso 7011/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Av- vocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - L7eb 1113 tre( (..5fifFie.:HYT1 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domi- ciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.35 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta; - controricorrente e ricorrente incidentale - 'n-c5retrér il/ e o ettreo [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- Avverso la sentenza n. 135/66/2013 della COMM.TRIB.REG.

LOMBAR- DIA, SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non noti- ficata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 135/66/2013 depositata in data 7/8/2013 la Com- missione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 42/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Bre- scia, la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso l'atto di pignoramento presso terzi e l'avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno di imposta 2003, come emerge dal corpo della sentenza di primo grado riprodotta in atti.

2. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione ritenendo non rituale la notifica dell'atto presupposto ad opera dell'Agenzia delle Entrate, senza che potesse operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo sette motivi.

Resiste l'agente della riscossione con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi, che illustra con memoria rendendo tra l'altro noto il subentro di ADER nella prece- dente società di riscossione.

Nonostante il rinnovamento della notifica del ricorso disposta dalla Corte il contribuente non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Con il primo motivo del ricorso principale - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza per viola- zione degli artt.36 del d.lgs. n.546 dei 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motiva- zione della sentenza impugnata, la quale ha omesso le richieste delle parti e l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per cui è stata rite- nuta fondata la prospettazione del contribuente.

Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente principale - ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - prospetta l'omessa mo- tivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio per aver il giu- dice d'appello omesso di identificare correttamente la stessa materia del contendere.

5. I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da 'error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- damento della decisione, perché recante argomentazioni obiettiva- mente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in- terprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

6. Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053). /2 •ig

7. Tale è il caso di specie, in cui il giudice d'appello non so m non riporta il fatto, le ragioni delle parti a sostegno delle proprie prospettazioni, né i motivi di appello e le eccezioni demandate alla sua decisione, ma non identifica correttamente neppure la materia del contendere, dal mo- mento che si legge nella parte rubricata "fatto", estesa per meno di quattro righi: «i/ contribuente aveva proposto appello avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio relativo al 2003».

Al contrario, dalla lettura degli atti di parte, si ricostruisce che la ma- teria del contendere ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi e l'avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno di imposta.

Che non si tratti di un mero refuso e di un errore materiale è confermato dalla circostanza che nella parte della succinta motivazione - appena leggibile in quanto scritta a mano - rubricata "diritto", la apparente "ratio decidendi" è espressa nella seguente locuzione «in presenza di una carenza di notifica che rende nullo l'accertamento anche la proce- dura instaurate da Equitalia deve ritenersi priva di valore».

Dunque il giudice d'appello ritiene di dover prendere posizione sulla notifica dell'avviso di accertamento, mentre al contrario l'atto presup- posto nella fattispecie, sulla base della concorde indicazione contenuta negli atti delle parti è la cartella di pagamento, la quale non è stata notificata dall'Agenzia bensì dall'agente della riscossione.

Inoltre, gli atti impugnati nel processo - a conferma della loro mancata corretta identificazione da parte della CTR -, sempre sulla base degli atti, sono l'avviso di intimazione di pagamento notificato dall'agente della riscos- sione e l'atto di pignoramento presso terzi notificato al contribuente dall'agente ex art.72 bis del d.P.R. n.602 del 1973 e da questi impu- gnato sia nei confronti dell'Agenzia che dell'agente della riscossione.

La motivazione è dunque apparente anche perché la 'ratio" espressa dal giudice d'appello circa la notifica dell'atto presupposto non ha rife- rimenti individuati nella fattispecie concreta e non solo può riferirsi ad una serie indeterminata di casi ma non è neppure aderente ai fatti di causa come identificati dalle parti.

8. L'accoglimento del primi due motivi determina l'assorbimento di ogni altro motivo di doglianza sia del ricorso principale sia del ricorso inci- dentale, in quanto l'intera fattispecie dovrà essere riesaminata previa corretta identificazione della materia contesa.

A seguito della cassa- zione della sentenza impugnata e del rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, seguirà l'ulteriore esame in relazione al profilo evidenziato e in tale sede verranno regolate anche le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primi due motivi di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa com- posizione, per ulteriore esame in r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 7011/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Av- vocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - L7eb 1113 tre( (..5fifFie.:HYT1 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domi- ciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.35 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta; - controricorrente e ricorrente incidentale - 'n-c5retrér il/ e o ettreo [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- Avverso la sentenza n. 135/66/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBAR- DIA, SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non noti- ficata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 135/66/2013 depositata in data 7/8/2013 la Com- missione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 42/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Bre- scia, la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso l'atto di pignoramento presso terzi e l'avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno di imposta 2003, come emerge dal corpo della sentenza di primo grado riprodotta in atti. 2. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione ritenendo non rituale la notifica dell'atto presupposto ad opera dell'Agenzia delle Entrate, senza che potesse operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo sette motivi. Resiste l'agente della riscossione con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi, che illustra con memoria rendendo tra l'altro noto il subentro di ADER nella prece- dente società di riscossione. Nonostante il rinnovamento della notifica del ricorso disposta dalla Corte il contribuente non ha svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo del ricorso principale - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza per viola- zione degli artt.36 del d.lgs. n.546 dei 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motiva- zione della sentenza impugnata, la quale ha omesso le richieste delle parti e l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per cui è stata rite- nuta fondata la prospettazione del contribuente. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente principale - ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - prospetta l'omessa mo- tivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio per aver il giu- dice d'appello omesso di identificare correttamente la stessa materia del contendere. 5. I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da 'error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- damento della decisione, perché recante argomentazioni obiettiva- mente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in- terprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 6. Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). /2 •ig 7. Tale è il caso di specie, in cui il giudice d'appello non so m non riporta il fatto, le ragioni delle parti a sostegno delle proprie prospettazioni, né i motivi di appello e le eccezioni demandate alla sua decisione, ma non identifica correttamente neppure la materia del contendere, dal mo- mento che si legge nella parte rubricata "fatto", estesa per meno di quattro righi: «i/ contribuente aveva proposto appello avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio relativo al 2003». Al contrario, dalla lettura degli atti di parte, si ricostruisce che la ma- teria del contendere ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi e l'avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno di imposta. Che non si tratti di un mero refuso e di un errore materiale è confermato dalla circostanza che nella parte della succinta motivazione - appena leggibile in quanto scritta a mano - rubricata "diritto", la apparente "ratio decidendi" è espressa nella seguente locuzione «in presenza di una carenza di notifica che rende nullo l'accertamento anche la proce- dura instaurate da Equitalia deve ritenersi priva di valore». Dunque il giudice d'appello ritiene di dover prendere posizione sulla notifica dell'avviso di accertamento, mentre al contrario l'atto presup- posto nella fattispecie, sulla base della concorde indicazione contenuta negli atti delle parti è la cartella di pagamento, la quale non è stata notificata dall'Agenzia bensì dall'agente della riscossione. Inoltre, gli atti impugnati nel processo - a conferma della loro mancata corretta identificazione da parte della CTR -, sempre sulla base degli atti, sono l'avviso di intimazione di pagamento notificato dall'agente della riscos- sione e l'atto di pignoramento presso terzi notificato al contribuente dall'agente ex art.72 bis del d.P.R. n.602 del 1973 e da questi impu- gnato sia nei confronti dell'Agenzia che dell'agente della riscossione. La motivazione è dunque apparente anche perché la 'ratio" espressa dal giudice d'appello circa la notifica dell'atto presupposto non ha rife- rimenti individuati nella fattispecie concreta e non solo può riferirsi ad una serie indeterminata di casi ma non è neppure aderente ai fatti di causa come identificati dalle parti. 8. L'accoglimento del primi due motivi determina l'assorbimento di ogni altro motivo di doglianza sia del ricorso principale sia del ricorso inci- dentale, in quanto l'intera fattispecie dovrà essere riesaminata previa corretta identificazione della materia contesa. A seguito della cassa- zione della sentenza impugnata e del rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, seguirà l'ulteriore esame in relazione al profilo evidenziato e in tale sede verranno regolate anche le spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primi due motivi di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa com- posizione, per ulteriore esame in r
Sentenza Cassazione n. 25553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris