CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A FASANELLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente con delega depositata in aula, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ''FRANCESCA del foro SALERNO, che deposita conclusioni cui si riporta chiedendo l'annullamento della sentenza con eventuale rinvio, altresì depositando nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LAGONEGRO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], checonclude associandosi al PG. 21RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'Il febbraio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, così rigettando l'appello proposto dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a giudizio per il delitto di cui agli artt. 113 e 589-bis cod. pen., in quanto imputato di avere cagionato, in concorso di cause colpose indipendenti con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente con pronuncia di condanna divenuta irrevocabile), per negligenza e imprudenza, nonché per violazione delle norme poste a disciplina della circolazione stradale, e in particolare degli artt. 141, 142, 149 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dopo che il [OSCURATO:PERSONA], in un tratto dell'autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA], aveva tamponato violentemente con la sua auto quella condotta dal [OSCURATO:PERSONA], facendola impattare contro il guard -rail e costringendo quest'ultimo a provare a scendere dal lato passeggero per tentare di mettersi in sicurezza, aveva impattato violentemente con la sua auto quella del [OSCURATO:PERSONA] che, colpito al torace, era stato sbalzato e catapultato nell'opposta careggiata, ove era immediatamente deceduto in conseguenza di una lesione dell'aorta toracica con emotorace massivo. 1.2. La Corte di merito ha rigettato l'appello proposto dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio assolutorio emesso dal primo giudice, ritenendo provata, all'esito di una complessa attività istruttoria, di cui era stato effettuato un rinnovamento in secondo grado attraverso l'espletamento di una perizia medico-legale e di una perizia tecnica, l'esclusione di ogni responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stata configurata tgeina condotta colposa. In primo luogo, infatti, anche per la Corte di appello - così come era stato per il Tribunale - a conferma di quanto stabilito dal perito nominato ex art. 603 cod. proc. pen. nel secondo giudizio, l'imputato stava viaggiando a una velocità prossima, ma comunque inferiore, al previsto limite di 130 km/h al momento dell'avvistamento dell'auto della vittima. Per la Corte territoriale, poi, l'indicato rispetto del limite di velocità, unitamente al tentativo di evitare l'impatto mediante l'adozione di manovre di frenata e di sterzata, dopo che l'imputato si era improvvisamente trovato, senza 2alcun segnale di avviso, un'autovettura ferma a luci spente posizionata ortogonalmente a ostruirne il suo senso di marcia, hanno portato i giudici di appello a escludere profili di colpa a suo carico, non essendo da lui esigibile una condotta diversa. La troncante definitività delle indicate considerazioni, esonerative di ogni profilo colposo inferibile nella condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], ha, conseguentemente, reso priva di ogni rilievo la questione, pure eccepita dalle parti civili in appello, volta ad accertare l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, in particolar modo verificando se il [OSCURATO:PERSONA] avesse attinto l'auto della vittima mentre quest'ultima vi si trovava ancora al suo interno, ovvero se il [OSCURATO:PERSONA] fosse già uscito subito prima, anche solo parzialmente, dall'abitacolo della sua vettura. Per le stesse ragioni, quindi, la Corte territoriale non ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dal difensore delle parti civili di procedere alla riesumazione del corpo della vittima, sul presupposto che, comunque, si sarebbe trattato di un accertamento istruttorio superfluo, inutile a modificare il percorso valutativo svolto da parte dei giudici di merito. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo, con un'unica censura, erronea applicazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, con conseguente omessa condanna dell'imputato alla corresponsione in loro favore delle statuizioni civili. La Corte di appello, infatti, avrebbe operato un travisamento dei dati processuali, non solo ritenendo accertata la velocità inferiore ai 130 Km/h tenuta dall'auto del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'impatto, invece oggetto di discordante accertamento nelle varie consulenze svolte, ma anche considerando inutile l'effettuazione della riesumazione del cadavere della vittima che, invece, avrebbe consentito di acquisire l'inequivoca prova della responsabilità dell'imputato, permettendo di verificare, anche mediante esami radiografici, come sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse la presenza di fratture, inconciliabili con la prospetta eventualità che questi fosse uscito autonomamente dalla sua auto. Si sarebbe evinto, cioè, il fatto che la vittima sarebbe stata sbalzata, con "effetto catapulta", al di fuori della propria auto per atterrare nella carreggiata opposta, oltre il guard -rail, in ragione dell'azione concausalmente decisiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla velocità da quest'ultimo tenuta, poi, sarebbero pure inadeguati i riferimenti effettuati dai giudici di merito al mancato accertamento di 3eccessi registrati da parte del sistema Vergilius, di cui non è stato accertato l'effettivo funzionamento nel tratto di strada interessato, ovvero di quanto indicato dalla scatola nera, trattandosi di accertamento non effettuato in contraddittorio tra le parti. Sotto altro profilo, comunque, la velocità tenuta dall'imputato non sarebbe stata adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, atteso che l'incidente si era verificato in un tratto completamente rettilineo, in cui diversi conducenti, prima del [OSCURATO:PERSONA], erano stati in grado di avvistare e, conseguentemente, evitare l'autovettura della vittima ferma sulla strada. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi delle parti civili non sono ammissibili. 2. La censura dedotta dai ricorrenti, infatti, non è idonea ad attaccare specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha escluso la responsabilità colposa dell'imputato considerando da lui inesigibile la condotta impostagli dalle regole cautelari relative al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza tra veicoli, in ossequio a quanto previsto dalle norme degli artt. 141, 142 e 149 cod. strada. 3. A tale proposito il Collegio rileva, preliminarmente, come, sotto un profilo strettamente teorico, si distingua, nell'ambito dell'elemento colposo, da un lato la misura oggettiva della colpa, contrassegnata dall'individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso, e dall'altro la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare. Il profilo soggettivo e personale della colpa, quindi, viene individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare e nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sintesi, il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate. La misura soggettiva della colpa, infatti, consente la personalizzazione del rimprovero colposo mediante l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue 4specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797-02). 4. Precisato il superiore aspetto, allora, deve essere osservato come i motivi eccepiti da parte dei ricorrenti non si confrontino adeguatamente con le argomentazioni rese dai giudici di merito in ordine all'inesigibilità delle condotte doverose omesse, per non aver ritenuto configurabile, nel caso di specie, una colpa in sensoSoggettivo dell'imputato. La sentenza impugnata, infatti, ha diffusamente esplicato come al [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere mosso alcun tipo di rimprovero, considerato che, in ossequio a quanto accertato dalla svolta attività istruttoria, anche compendiatasi nell'espletamento di una perizia medico-legale e di una perizia tecnica, è risultato giudizialmente comprovato come il prevenuto stesse viaggiando nella terza corsia autostradale a una velocità consentita, in quanto prossima ma comunque inferiore al previsto limite di 130 km/h, allorquando, senza alcun segnale di avviso, si era trovato improvvisamente di fronte un'autovettura ferma a luci spente posizionata ortogonalmente a ostruirne il senso di marcia, per cui le pur tentate manovre di frenata e sterzata erano risultate del tutto vane a evitare il fatale impatto. La ritenuta totale inesigibilità di una condotta alternativa lecita truzléE Torrrento éggibikek_da parte dell'imputato ha, quindi, condotto i giudici di appello a escludere profili di colpa ascrivibili a suo carico, giudicandolo esente da ogni responsabilità. Tale conclusione, d'altro canto, risulta coerente con il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (così: Sez. 4, n. 35424 del 30/09/2025, Reda, Rv. 288745-01; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, Radzepi, Rv. 272479-01; Sez. 4, n. 1031 del 30/10/2002, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223709-01). 5. Ritenute le superiori conclusioni, allora, si palesa evidente l'inammissibilità delle censure eccepite da parte dei ricorrenti, in quanto inidonee a confrontarsi adeguatamente con esse. 5Risulta, infatti, del tutto consequenziale e logica l'argomentazione con cui la Corte di merito ha ritenuto priva di pregio la doglianza concernente l'omessa riesumazione del cadavere della vittima, atteso che, a fronte della comprovata carenza di una condotta colposa imputabile al [OSCURATO:PERSONA], è stato considerato superfluo, in quanto giammai idoneo a incidere sul percorso valutativo del decidente, l'accertamento relativo al fatto se la vittima fosse autonomamente uscita, o meno, dalla sua autovettura prima dell'impatto. Né, sotto altro profilo, costituiscono valide argomentazioni, atte a confutare la congruità della motivazione resa nella sentenza impugnata, le censure dedotte dai ricorrenti in ordine all'intervenuto rispetto del limite di velocità da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Esse, infatti, risultano parzialmente generiche, oltre che inerenti, comunque, ad aspetti già diffusamente vagliati dai giudici di appello, che hanno reso congrua e logica motivazione sul punto, ritenendo accertata la velocità tenuta dall'imputato in ragione delle conclusioni tecniche rese dal perito nominato in secondo grado, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 6. Ne deriva, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M