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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1955

Cassazione n. 03938/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1955 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto bilanciamento in termini equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo, dal momento che la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1955 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto bilanciamento in termini equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo, dal momento che la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 03938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris