CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27064-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Nola rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Nola rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, motivato sulla base della duplice considerazione che il difensore si fosse dichiarato antistatario e che il documento ISEE allegato all’istanza di ammissione al beneficio indicava un reddito superiore alla soglia massima prevista dalla legge. In particolare, il giudice di merito riteneva erronea la prima considerazione, in funzione della non rilevanza della dichiarazione di antistatarietà del difensore, ma confermava la seconda motivazione, poiché sul modulo ISEE non era stata barrata la casella deputata ad indicare che la Labella fosse priva di occupazione, e la predetta non aveva dichiarato di non avere alcun reddito, bensì di possedere, genericamente, un reddito inferiore alla soglia massima prevista. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato atto dicostituzione ai fini della partecipazione all’udienza. Con l’unico motivo, la ricorrente si duole della decisione del Tribunale, affermando che il giudizio per il quale la stessa aveva presentato domanda di ammissione al beneficio, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, aveva confermato l’assenza di reddito personale. L’intero reddito del nucleo familiare, dunque, come risultante dal modulo ISEE, era riferibile al marito, [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio del rigetto, da individuare nella circostanza –non attinta dalla censura in esame– che nella dichiarazione ISEE la casella attestante l’assenza di reddito della Labella non era stata barrata, risultando invece barrata la diversa casella indicante la predetta come “lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Valorizzando tale circostanza, non specificamente contestata dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto impossibile sostenere che l’unico percettore del reddito familiare fosse il marito. Considerato quindi che la Labella non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo prodotto dichiarazione ISEE attestante un reddito familiare superiore alla soglia massima consentita, il giudice di merito ha condivisibilmente diniegato il beneficio di cui si discute”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13