CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, consede legale presso il predetto indirizzo di residenza, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC di quest’[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. De RenzisSonnino del foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-Numero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 980/07/2019 del 15.03.2019, pubblicata in data 14.06.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Vicchio (FI) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”,ha impugnato dinanzi alla CTP di Firenze l’avviso di accertamento n.207/2015 del 12 agosto 2015 emesso dal Comune di Vicchio (FI) peromessa denuncia della TARES relativa all’anno 2013, nella misura di €1.433,00 in relazione a fabbricati rurali ubicati nel medesimo Comune alla2. La CTP di Firenze rigettava il ricorso.3. Avverso la sentenza della CTP la ricorrente proponeva appello, checonfermava la decisione di prime cure.4. In particolare, il giudice di secondo grado, così motivava ladecisione: «La tesi di parte appellante si fonda sul fatto che la stessasostiene di aver inoltrato regolare denuncia non solo relativamente allacivile abitazione, ma anche relativamente agli immobili strumentaliall’attività agricola: avendo provveduto, quanto a detti immobili, con letteraallegata alla denuncia vera e propria, concernente la sola civile abitazione.Il motivo è infondato, in quanto non è stata fornita la prova della spedizionee della ricezione della suddetta lettera allegata. Peraltro, ancheprescindendo dalla irritualità di una simile denuncia, come esattamenterilevato dal primo giudice, ad ulteriore prova della inesistenza di tale letterasta la circostanza in virtù della quale la superficie denunciata come tassabileNumero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/2026è pari a 250 mq, corrispondente alla sola superficie della civile abitazione;conseguendone l’inesistenza di denuncia per le ulteriori superficistrumentali all’attività agricola. Il rigetto del citato motivo risulta assorbentedegli altri motivi di impugnazione».5. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione ilcontribuente, articolato in tre motivi.6. Il Comune di Vicchio resisteva con controricorso.7. Veniva fissata l’adunanza camerale del 25.03.2026, a seguito dirinvio dall’udienza del 27.02.26.8. In vista dell’udienza le parti presentavano memoria a sostegno dellerispettive conclusioni.9. Veniva fissata l’adunanza camerale del 25.03.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in tre motivi.1.1. Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.1.2. Secondo la contribuente, la destinazione agricola deifabbricati ai quali si riferisce la pretesa impositiva emergerebbe dalla “noncontestazione” di tale assunto da parte del Comune, con la conseguenzadella insussistenza della necessità di specifica prova sul punto edell’erroneità della sentenza impugnata in merito al mancato assolvimentodell’onere probatorio da parte del contribuente. Più in particolare, laricorrente deduce l’applicabilità del “principio di non contestazione”, tale daesonerarla dalla prova della strumentalità dei fabbricati rurali, in forza diuna dichiarazione del 16 giugno 2005, a suo dire allegata alla denunciapresentata al Comune il 20 agosto 2014 (riprodotta a pagina 9 del ricorso).Numero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Comune, a sua volta, secondo la ricorrente, non avrebbe contestato taleallegazione, in quanto si era limitato «a sostenere, che, quanto alla lettera[n.d.r. la dichiarazione del 16 giugno 2005] allegata inerente i beni agricolistrumentali all’attività della ricorrente “non vi [era] alcuna traccia nei nostriarchivi né informatici né cartacei”». Sulla base di tale premessa, laricorrente inferisce: «Attesa la corrispondenza documentale tra quantoallegato al punto 5 al proprio ricorso in primo grado [ossia la dichiarazionedel 16.06.2005 della contribuente] e quanto espressamente riportato allesue predette controdeduzioni e, quindi, alla raggiunta certezza che entrambii moduli facessero espresso riferimento alla medesima letteraallegata , rilevato che il Comune ha giustificato l’assenza di quest’ultimalettera solo sulla base di una mera affermazione (ovverosia che taledocumento non risulterebbe negli archivi comunali senza offrire alcunelemento certo a sostegno di tale asserzione), ciò non avrebbe potutointegrare alcuna specifica contestazione a norma dell’art. 115 c.p.c.».1.3. Il motivo è infondato.1.4. In primo luogo deve osservarsi che il richiamo al principio dinon contestazione appare non pertinente alla fattispecie. Lo stesso, infatti,si applica in relazione a fatti o a circostanze non messe in dubbio dallacontroparte e non anche, come invece inferisce la ricorrente, alle ipotesi incui la contestazione sia «generica» o supportata, come assume lacontribuente, da allegazioni probatorie insufficienti.1.5. Inoltre, la CTR ha congruamente motivato e accertato lacarenza di prova della spedizione e della ricezione di tale dichiarazione,dando atto – a conferma della sua inesistenza agli atti del Comune – che,comunque, la denuncia era riferita soltanto all’abitazione della contribuente,gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare l’invio e il pervenimentodella dichiarazione medesima all’ente.Numero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/20261.6. La censura, dunque, che contiene solo un formale, ma nonpertinente riferimento alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., si risolvein una contestazione dell’accertamento fattuale e in una sollecitazione allarevisione del merito, preclusa al giudice di legittimità.1.7. Deve, inoltre, osservarsi che «nel processo tributario,impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente aquanto accade nel processo di opposizione all'esecuzione, rispettoall'espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo afondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione nonimplica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi diimpugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato (preteso) mediante l'atto impositivo, atto preesistente alprocesso nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difformeda quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale» (v., tra le altre, Cass.n. 16984/2023).2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la contribuente si duoledella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione alsecondo motivo di appello e della Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione al terzo motivo di appello, deducendo l’omessa pronunciadel giudice di secondo grado in merito a due motivi di impugnazione.2.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattaticongiuntamente in quanto connessi, sono infondati.2.2. Nel secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessapronuncia relativa alla doglianza della mancata applicazione delregolamento comunale, che prevedeva l’esclusione dell’assoggettabilità allaTARSU delle superfici agricole produttrici di paglia, sfalci e potature, nonchéaltro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, evidenziandoNumero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/2026che nella denuncia TARSU, alla quale era stata allegata la “lettera” con ladichiarazione di cui sopra gli immobili oggetto dell’atto impositivi erano statisegnalati come «ad utilizzo rurale e come deposito di attrezzature (rilevatein comodato) e prodotti». Riportava nel corpo del ricorso ulterioridichiarazioni a firma [OSCURATO:PERSONA], attestanti la ruralità degli immobili edindirizzate al Comune, ma ai fini ICI.2.3. Con il terzo motivo si doleva del fatto che il giudice di appelloavesse omesso di pronunciarsi su un ulteriore motivo di impugnazione,relativo alla mancata necessità di un rinnovo di denuncia per la TARES inpresenza di precedente dichiarazione relativa alla TARSU (ancora una voltail documento del 16.06.2005 con la lettera allegata), in presenza di unanorma del regolamento comunale che imponeva nuova denuncia solo incaso di variazioni rispetto alla situazione pregressa.2.4. I due motivi di appello devono intendersi implicitamenterespinti in dipendenza della mancata dimostrazione della spedizione ericezione da parte del Comune della dichiarazione del 16 giugno 2005(denominata dalla contribuente “lettera” allegata alla denuncia) e dellainesistenza della stessa agli atti dell’ente. La indimostrata ricezione dellalettera era, invece, presupposta dalle censure sollevate in sede di gravame,sicché, nel dichiarare l’infondatezza del primo motivo, la CTR haimplicitamente e logicamente respinto le ulteriori doglianze, prive in sé dipossibile fondamento se disancorate dalla premessa di base, ossia quelladella presentazione di dichiarazione sulla ruralità degli immobili integrantela denuncia TARSU.3. Quanto alle produzioni relative ad ICI, le stesse non possonorilevare ai fini delle valutazioni inerenti altro tributo e non appaionopertinenti.4. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.Numero registro generale 4634/2020Numero sezionale 2723/2026Numero di raccolta generale 12633/2026Data pubblicazione 05/05/20265. A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene dichiarato inammissibile.7. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.,come da richiesta del Comune, in quanto non emergono a carico di partericorrente profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]