CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19246/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è ripetitivo e comunque manifestamente infondato; rilevato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omessa esclusione della recidiva. La posizione difensiva non si confronta con ' la motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur sinteticamente, dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi all'accoglimento delle richieste difensive. Nello specifico, risulta corretto il ragionamento del giudice di merito nella parte in cui ha valorizzato la particolare intensità del dolD del ricorrente nonché la sua inclinazione al crimine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA]