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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26001/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge processuale (termine per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale secondo la disciplina emergenziale in vigore nell'anno 2023, dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello) stabilita a pena di nullità è infondato in diritto, in quanto, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369); rilevato che pertanto il vizio dedotto è rimasto privo di effetti, avendo la Corte diffusamente argomentato il difetto di più presupposti di fatto per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge processuale (termine per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale secondo la disciplina emergenziale in vigore nell'anno 2023, dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello) stabilita a pena di nullità è infondato in diritto, in quanto, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369); rilevato che pertanto il vizio dedotto è rimasto privo di effetti, avendo la Corte diffusamente argomentato il difetto di più presupposti di fatto per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 202
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