CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto di una violenta condotta oppositiva, consistita nella fuga a velocità elevata, accompagnata da manovre tali da mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada, come l'avvicinarsi a marciapiedi ed aree pedonali; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e comunque in ragione dei plurimi precedenti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]