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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:450
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0530(01)

[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑530/20

SIA «EUROAPTIEKA»

con l’intervento di Ministru kabinets [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Pubblicità dei medicinali – Pubblicità che incoraggia l’acquisto di medicinali facendo leva sul loro prezzo – Vendite speciali o vendite combinate che includono altri medicinali, anche a prezzi ridotti, o altri prodotti»

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva 2001/83/CE ( 2 ) per chiarire, in particolare, se, tenuto conto della natura e della portata dell’armonizzazione realizzata da tale direttiva, uno Stato membro possa vietare la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali non soltanto quando esse riguardano un determinato medicinale, ma anche quando riguardano medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

2. Ho presentato le mie prime conclusioni in tale causa il 9 dicembre 2021, successivamente è stata chiusa la fase orale del procedimento.

3. Il 13 gennaio 2022, la Quarta Sezione della Corte, ritenendo che la questione relativa alle implicazioni delle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) ( 3 ) e DocMorris ( 4 ) per la risposta alle questioni pregiudiziali sollevate nel presente procedimento meritasse l’attenzione di un collegio giudicante più ampio, ha deciso di rinviare la presente causa alla Corte affinché fosse riattribuita a un tale collegio, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura.

4. Il 1 o febbraio 2022, la Corte ha deciso di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione.

5. Con ordinanza del 2 marzo 2022, EUROAPTIEKA ( 5 ), la Corte (Grande Sezione) ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento e ha invitato gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a partecipare a una nuova udienza.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

6. Gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, relativi alla pubblicità dei medicinali, sono contenuti nei titoli VIII e VIII bis di quest’ultima, intitolati, rispettivamente, «Pubblicità» e «Informazione e pubblicità».

7. L’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva così recita: «Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue: – la pubblicità dei medicinali presso il pubblico, (...)».

8. L’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva dispone, in particolare, che «[l]a pubblicità di un medicinale (...) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà (...)».

9. L’articolo 90 della medesima direttiva elenca gli elementi che la pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere.

B. Diritto lettone

10. Il punto 18.12 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 «Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus» (decreto n. 378 del Consiglio dei ministri recante modalità della pubblicità dei medicinali e modalità secondo cui un produttore di medicinali può fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali), del 17 maggio 2011 ([OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 2011, n. 78) (in prosieguo: la «disposizione controversa»), così dispone: «È vietato includere, nella pubblicità di un medicinale presso il pubblico, informazioni che ne incoraggino l’acquisto, giustificando la necessità di comprare il medicinale mediante il prezzo di quest’ultimo, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

11. In risposta all’invito rivolto agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la SIA «EUROAPTIEKA», il governo lettone e la Commissione europea hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte all’udienza tenutasi il 22 marzo 2022.

In tale fase del procedimento gli interessati hanno avuto una seconda possibilità di presentare, questa volta oralmente, le loro osservazioni sulle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio: «1) Se le attività cui fanno riferimento le regole contenute nella disposizione controversa debbano essere considerate attività di pubblicità dei medicinali ai sensi del titolo VIII della direttiva 2001/83/CE (“Pubblicità”). 2) Se l’articolo 90 della direttiva 2001/83/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che estende l’elenco dei metodi di pubblicità vietati e impone restrizioni più rigorose di quelle espressamente previste all’articolo 90 della suddetta direttiva. 3) Se la normativa controversa nel procedimento principale debba essere considerata come idonea a limitare la pubblicità dei medicinali al fine di favorirne l’uso razionale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE».

IV. Analisi

12. La mia analisi della prima questione pregiudiziale mi ha indotto a considerare, in sostanza, che qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, anche quando tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale, o, per riprendere i termini utilizzati dagli interessati in udienza, «medicinali non specificati» ( 6 ).

13. Inoltre, nel contesto dell’analisi di tale questione, ho distinto la presente causa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online), resa cinque giorni prima dell’adozione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, e DocMorris, resa dopo la presentazione di detta domanda alla Corte ( 7 ).

14. Alla luce delle considerazioni presentate nelle mie prime conclusioni, mi limiterò, in questa sede, ad approfondire le questioni/i punti che sono stati oggetto di discussione in udienza.

15. Infatti, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, la EUROAPTIEKA ha affermato di ritenere che la direttiva 2001/83 sia applicabile solo quando la pubblicità è intesa a promuovere la vendita dei medicinali e, tenuto conto del punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), a condizione che si tratti di medicinali determinati.

A questo proposito, essa ha sostenuto che, attraverso la direttiva 2001/83, il legislatore dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione completa per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati e che, di conseguenza, una tale pubblicità può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE ( 8 ).

16. Per contro, il governo lettone e la Commissione sono dell’avviso, in sostanza, che, se pure gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a vietare completamente una pubblicità quando riguardi medicinali non soggetti a prescrizione, essi devono tuttavia assicurare, conformemente alla direttiva 2001/83, che le attività pubblicitarie non favoriscano un uso irrazionale dei medicinali.

Nel far ciò, uno Stato membro deve, secondo la Commissione, prendere in considerazione le abitudini e gli usi esistenti in detto Stato membro.

In tale logica, il governo lettone ha affermato che le autorità nazionali avevano ricevuto denunce da parte di operatori economici e di consumatori relative all’attività pubblicitaria della EUROAPTIEKA, posta in essere esclusivamente da tale società.

17. In udienza sono state quindi dibattute tre questioni principali, che vertono, la prima, sul punto se la direttiva 2001/83, letta alla luce del punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), riguardi parimenti la pubblicità di medicinali non specificati; la seconda, sul punto se, oltre ai divieti relativi a talune categorie di medicinali, detta direttiva stabilisca anche criteri relativi al contenuto di una pubblicità di tali medicinali e, la terza, sul punto se detta pubblicità rientri non già nell’ambito di applicazione della menzionata direttiva, bensì esclusivamente in quello della direttiva 2005/29 ( 9 ).

A. Sull’applicabilità della direttiva 2001/83 alla pubblicità di medicinali non specificati

18. Nelle mie prime conclusioni, tenendo conto, da un lato, delle conclusioni univoche derivanti dall’interpretazione testuale, sistematica e teleologica della direttiva 2001/83 e, dall’altro, degli elementi che distinguono la presente causa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) e DocMorris, ho proposto di rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale.

Secondo tale proposta, anche la pubblicità di medicinali non specificati può rientrare nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

Mi limiterò quindi a formulare alcune osservazioni aggiuntive che riprendono il paragrafo 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online).

1. Sulla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online)

19. Ricordo che la Corte ha considerato, al punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che «gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, che costituiscono [i titoli VIII e VIII bis di tale direttiva], mirano a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplinano la pubblicità dei servizi di vendita on line di medicinali».

20. Sebbene la Corte abbia quindi contrapposto la pubblicità «di determinati medicinali» a quella «dei servizi di vendita on line di medicinali», tale punto non può tuttavia essere interpretato nel senso che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, un’azione pubblicitaria assume necessariamente la forma di una pubblicità diretta a promuovere un determinato medicinale (prima categoria) o di una pubblicità diretta a promuovere i servizi relativi ai medicinali (seconda categoria).

Esiste infatti, a mio avviso, una terza categoria di azioni pubblicitarie che la direttiva 2001/83 non può ignorare, ossia quella volta direttamente a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati.

Diversamente dalla pubblicità dei servizi (seconda categoria), tale terza categoria di pubblicità rientra, al pari della pubblicità di un medicinale determinato (prima categoria), nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

21. Se la Corte non ha fatto riferimento, nella sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) a questa terza categoria di azioni pubblicitarie è perché, in tale causa, il giudice del rinvio si interrogava sulla conformità con il diritto dell’Unione del divieto, in particolare, di un’azione pubblicitaria che la Corte ha qualificato, alla luce di detto diritto, non come «pubblicità dei prodotti» ma come «pubblicità dei servizi» ( 10 ).

22. Infatti, la Corte ha osservato, al punto 48 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che dalla decisione di rinvio risultava che il prestatore di cui si trattava nel procedimento principale «effettua una campagna pubblicitaria multiforme e su vasta scala per i suoi servizi di vendita on line» ( 11 ).

È sulla base di tale osservazione che la Corte ha considerato che non si doveva tenere conto dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 ( 12 ), in quanto le disposizioni che costituiscono detti titoli mirano a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplinano la pubblicità dei servizi di vendita on line di medicinali ( 13 ).

23. Devo sottolineare, per completezza, che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), occorreva, secondo la Corte, interpretare il diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio potesse valutare la conformità con tale diritto dell’applicazione di una normativa nazionale in quattro casi diversi ( 14 ).

24. Orbene, se pure la Corte ha operato una distinzione tra questi quattro casi, è nella parte dedicata al primo caso che ha formulato la considerazione di carattere generale secondo cui non si doveva tenere conto dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83.

La Corte ha indicato che tale considerazione di carattere generale era necessaria «[a]l fine di risolvere la prima parte della questione sollevata» ( 15 ).

Tuttavia, detta considerazione di carattere generale non è riprodotta nei punti della sentenza citata che riguardano gli altri casi.

25. A questo proposito si possono prospettare due possibili spiegazioni, ossia che la Corte ha ritenuto che solo il primo caso contenga un elemento pubblicitario oppure che, a suo avviso, poiché tale considerazione di carattere generale si applica a tutti i casi che possono essere descritti come «azione pubblicitaria», era inutile ribadirla.

26. Ciò posto, la circostanza che la sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) si presti ad interpretazioni diverse nulla toglie al fatto che la Corte è partita dalla premessa secondo cui la (seconda) categoria di azioni pubblicitarie volte a promuovere i servizi di vendita dei medicinali non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

Orbene, da detta sentenza non risulta che tale direttiva non si applica alla (terza) categoria di azioni pubblicitarie volte direttamente a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati.

27. Come distinguere queste due categorie di azioni pubblicitarie? La sentenza DocMorris, che richiama il punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), consente di delineare i loro contorni.

2. Sulla sentenza DocMorris

28. Ricordo che, nella sentenza DocMorris, la Corte ha considerato che un’azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione, non rientrava nell’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo VIII della direttiva 2001/83.

Nel dichiarare ciò, la Corte ha osservato che un’azione pubblicitaria siffatta è intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale, scelta quest’ultima che viene effettuata dopo la prima ( 16 ).

29. Dal momento che l’azione pubblicitaria oggetto di tale sentenza era subordinata al previo ottenimento di una prescrizione medica, sotto il controllo delle persone autorizzate a prescrivere i medicinali interessati, ne deduco che, secondo la Corte, detta azione pubblicitaria non era nemmeno intesa ad influenzare la decisione del cliente di acquistare uno o più medicinali.

Pertanto, tale azione pubblicitaria non era idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali ( 17 ).

30. Per contro, come ha osservato l’avvocato generale Kokott in un altro contesto, se pure i farmaci non soggetti a prescrizione possono anche essere acquistati su indicazione dei medici, tuttavia in molti casi i consumatori finali ne decidono l’acquisto autonomamente ed essi possono quindi essere oggetto di pubblicità presso questi ultimi ( 18 ).

Per prevenire l’uso irrazionale dei medicinali non soggetti a prescrizione, una simile pubblicità rivolta ai consumatori deve rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

Ad abundantiam, ritenere che tale direttiva si applichi solo alla pubblicità di un medicinale determinato restringerebbe molto, sotto l’aspetto pratico, l’ambito di applicazione ratione personae delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis di detta direttiva.

Siffatta pubblicità, mirata su un determinato medicinale, è effettuata, in linea di massima, dalle imprese che lo producono.

Nel pronunciarsi a favore dell’interpretazione che consente di attribuire a dette disposizioni un ambito di applicazione soggettivo ragionevolmente ampio, la Corte ha tuttavia chiarito che la definizione della nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della medesima direttiva pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio e non contiene alcuna indicazione quanto alle persone che divulgano tale informazione ( 19 ).

31. Ne consegue, come ho osservato nelle mie prime conclusioni ( 20 ), che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 anche un’azione pubblicitaria intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati, quando possa influenzare la decisione del consumatore di acquistare un medicinale e sia quindi idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali.

B. Sull’armonizzazione realizzata attraverso la direttiva 2001/83 in materia di pubblicità per medicinali non specificati

32. Occorre ora esaminare la seconda questione pregiudiziale dibattuta in udienza, vale a dire se, oltre ai divieti relativi a talune categorie di medicinali, la direttiva 2001/83 stabilisca anche i criteri cui deve rispondere una pubblicità per medicinali non specificati.

Ai fini di tale esame è necessario, in una prima fase, analizzare la portata dell’armonizzazione positiva realizzata dal legislatore dell’Unione attraverso detta direttiva e, in una seconda fase, tentare di identificare i criteri in parola.

1. Sull’armonizzazione positiva in materia di pubblicità di medicinali non specificati

33. L’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti solo dietro presentazione di ricetta medica e di quelli contenenti sostanze definite come psicotrope o stupefacenti secondo le convenzioni internazionali.

L’articolo 88, paragrafo 2, di tale direttiva consente la pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ( 21 ).

34. Da queste due disposizioni si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare qualsiasi pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica ( 22 ).

35. In siffatte circostanze, si pone quindi la questione se la direttiva 2001/83 si limiti a garantire il diritto di fare pubblicità per medicinali non soggetti a prescrizione, senza stabilire i criteri cui deve rispondere il contenuto di tale pubblicità.

36. Dal punto di vista dogmatico, in assenza di una disciplina di diritto derivato, l’interesse ad eliminare le differenze tra le misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri è assicurato dall’armonizzazione negativa.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, si tratta, in particolare, del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( 23 ).

Se pure le direttive possono imporre divieti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quelli di cui all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83, tuttavia esse sono per natura più idonee a dettare disposizioni di armonizzazione positiva.

In quest’ottica, tale direttiva è uno strumento che, secondo il suo impiego tipico, avrebbe dovuto essere utilizzato per stabilire i criteri cui deve rispondere la pubblicità consentita sotto il regime di detta direttiva.

37. Certo, si potrebbe sostenere che l’interesse ad adottare una direttiva che autorizzi la pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione, senza precisare i criteri cui detta pubblicità deve rispondere, consisteva nel fatto che, in assenza di una direttiva siffatta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero stati liberi di vietare tale pubblicità.

Infatti, come ho sottolineato nelle mie prime conclusioni ( 24 ), una misura nazionale che riguardi sia la pubblicità di un determinato medicinale sia quella di medicinali non specificati può essere considerata «disciplinante modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza della Corte, e soddisfacente le due condizioni risultanti dalla giurisprudenza Keck e Mithouard ( 25 ) e, pertanto, esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] membri resterebbero quindi liberi di vietare qualsiasi pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione.

38. Tuttavia, una simile interpretazione delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 sarebbe in contrasto con l’obiettivo essenziale di detta direttiva, che non consiste nel liberalizzare le azioni pubblicitarie all’interno dell’Unione, bensì nell’armonizzare le legislazioni nazionali in tale materia nell’interesse dei consumatori e della loro salute.

39. Infatti, in primo luogo, come già dichiarato dalla Corte, l’obiettivo essenziale della direttiva 2001/83 è tutelare la salute pubblica ( 26 ).

In linea con tale logica, il considerando 45 di detta direttiva indica che la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza prescrizione medica potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica e, se autorizzata, deve pertanto essere conforme ad alcuni criteri essenziali che occorre definire.

Secondo la stessa logica, poiché la pubblicità di medicinali non specificati può determinare un uso irrazionale dei medicinali ( 27 ), e quindi incidere negativamente sulla salute pubblica, la direttiva in parola doveva essere concepita come uno strumento che definisse i criteri essenziali cui una tale pubblicità deve rispondere.

40. In secondo luogo, l’interpretazione della direttiva 2001/83 secondo cui essa non definisce detti criteri sarebbe contraria alla ratio legis delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis della stessa.

Infatti, come risulta dal considerando 43 della medesima direttiva ( 28 ), con le menzionate disposizioni il legislatore dell’Unione ha inteso eliminare le disparità derivanti dall’adozione di misure specifiche da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la pubblicità per i medicinali.

Dal momento che tali disparità esistevano anche per quanto riguarda la pubblicità dei medicinali non specificati, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso eliminarle attraverso la suddetta direttiva.

41. In terzo luogo, nell’ambito dell’interpretazione della nozione di «pubblicità dei medicinali», la Corte ha considerato che l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 enuncia una norma generale che si applica in tutti i casi in cui è necessario stabilire se un’attività abbia le caratteristiche di una pubblicità per un medicinale.

Come ho già indicato nelle mie prime conclusioni, interpreto tale affermazione della Corte nel senso che il legislatore dell’Unione, con riguardo al contesto rispetto al quale occorre valutare la conformità al diritto dell’Unione delle attività pubblicitarie relative ai medicinali, ha inteso privilegiare non già le disposizioni del diritto primario, bensì quelle di tale direttiva ( 29 ).

42. Da tali considerazioni risulta che la direttiva 2001/83 è stata concepita come uno strumento mediante il quale il legislatore dell’Unione ha realizzato un’armonizzazione positiva anche per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati.

Occorre ora stabilire, per riprendere i termini impiegati al considerando 45 di detta direttiva, a quali «criteri essenziali» debba rispondere la pubblicità di medicinali non specificati.

2. Sui criteri essenziali per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati

43. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, secondo cui «[p]ossono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista», la Corte ha dichiarato che, «in generale, la pubblicità relativa ai medicinali che sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico è permessa, fatto salvo il rispetto di talune condizioni » ( 30 ).

44. Non si può ritenere che tale precisazione relativa al «rispetto di talune condizioni» riguardi solo l’eventuale ricorso al «consiglio del farmacista», espressamente menzionato all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83.

Infatti, da un lato, la Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che esclude la pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali sulla base dell’asserita necessità della presenza fisica di un farmacista ( 31 ).

Dall’altro, l’eventuale ricorso alla «consulenza del farmacista» costituirebbe un’unica condizione, mentre, in tale sentenza, la Corte ha fatto riferimento al «rispetto di talune condizioni».

45. Inoltre, l’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, nella sua versione iniziale, conteneva un secondo comma, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri vietano la menzione, nella pubblicità presso il pubblico, di indicazioni terapeutiche (...)» ( 32 ).

46. È vero che la Corte non ha riprodotto tale disposizione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 33 ).

Inoltre, detta disposizione è stata soppressa dalla direttiva 2004/27, al pari dell’articolo 88, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 2001/83, nella versione iniziale, che imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare anche la pubblicità presso il pubblico dei medicinali «che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico conformemente al paragrafo 2, secondo comma».

47. Ciò posto, l’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/83, nella sua formulazione iniziale, sembrava riflettere l’idea che occorresse vietare la pubblicità che, esagerando le proprietà di un medicinale, potesse indurre i consumatori a un consumo eccessivo o non necessario di medicinali.

Tale idea si è tradotta nella menzione di «talune condizioni» che la pubblicità dei medicinali deve soddisfare, alle quali la Corte fa riferimento nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ).

Infatti, il considerando 45 di tale direttiva riguarda principalmente il contenuto normativo dell’articolo 88, paragrafo 2, della stessa, che autorizza la pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In detto considerando, il legislatore dell’Unione ha indicato che occorre definire le condizioni («alcuni criteri essenziali») che la «pubblicità presso il pubblico di [tali] medicinali» deve soddisfare per non essere «eccessiva e sconsiderata» e, pertanto, idonea ad «incidere negativamente sulla salute pubblica».

48. Cosa ancora più importante, l’idea secondo cui la pubblicità autorizzata in base alla direttiva 2001/83 deve soddisfare talune condizioni non è stata abbandonata dal legislatore dell’Unione.

Al contrario, la decisione di sopprimere l’articolo 88, paragrafo 1, terzo trattino, e l’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva è dovuta al fatto che detto legislatore ha ritenuto necessario definire i menzionati «criteri essenziali» in modo meno casistico. 49.

In quest’ordine di idee, la volontà del legislatore dell’Unione di lottare contro la pubblicità «eccessiva e sconsiderata[, idonea ad] incidere negativamente sulla salute pubblica» riecheggia l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83.

Ai sensi di tale disposizione, «[l]a pubblicità di un medicinale (...) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà [primo trattino] [e] non può essere ingannevole [secondo trattino]».

Sebbene, sul piano testuale, detta disposizione si riferisca alla pubblicità di un medicinale, la lettura sistematica e teleologica di tale direttiva milita a favore dell’interpretazione secondo cui i requisiti fissati dalla medesima disposizione rispecchiano le condizioni in cui, per riprendere i termini del considerando 45 della menzionata direttiva, i «criteri essenziali» si applicano a qualsiasi pubblicità rientrante nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, compresa quella dei medicinali non specificati.

50. Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 87, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2001/83, è certamente vero, come è stato rilevato in udienza, che tale disposizione indica che la pubblicità di un medicinale «deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà».

51. Tuttavia, la Corte ha chiarito tale punto nella sentenza Gintec ( 35 ), indicando che l’imperativo di impedire qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere negativamente sulla salute pubblica, al quale fa riferimento il considerando 45 della direttiva 2001/83, si riflette nell’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva, ai sensi del quale la pubblicità dei medicinali deve favorirne l’uso razionale.

È sintomatico che, nel riferirsi a detta disposizione, la Corte non ne abbia ripreso la formulazione completa.

La Corte ha invece ripreso la parte essenziale della menzionata disposizione e l’ha invocata in quanto costituente un riflesso dell’«imperativo» sotteso alle disposizioni della direttiva in parola.

È tale imperativo ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare qualsiasi pubblicità che favorisca l’uso irrazionale dei medicinali, compresa quella di medicinali non specificati.

52. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 87, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2001/83, il requisito del carattere non ingannevole della pubblicità riecheggia l’articolo 97 di detta direttiva.

Ai sensi di questa seconda disposizione, i mezzi adeguati ed efficaci per il controllo della pubblicità sui medicinali comprendono, in particolare, la possibilità di ordinare la cessazione di una pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ordinare la cessazione di tale pubblicità.

Detta disposizione conferma quindi, sul piano testuale, la rilevanza del requisito del carattere non ingannevole anche per quanto concerne la pubblicità dei medicinali non specificati.

Il requisito in parola si applica quindi, in linea con la formulazione iniziale dell’articolo 88, paragrafo 2, della menzionata direttiva e con il riferimento al «rispetto di talune condizioni», contenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ), alla pubblicità di medicinali non specificati.

53. Ne consegue che la direttiva 2001/83 enuncia quanto meno due «criteri essenziali» ai quali deve rispondere la pubblicità di medicinali non specificati, vale a dire quello secondo cui tale direttiva non autorizza la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali e quello secondo cui detta direttiva non autorizza la pubblicità ingannevole ai sensi della stessa.

54. Il fatto che tali «criteri essenziali» siano definiti in maniera astratta è dovuto alla natura giuridica della direttiva 2001/83.

Detta direttiva, infatti, pur avendo realizzato un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, lascia tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza a stabilire la forma e i mezzi che consentono di attuare detti criteri essenziali e di vietare la pubblicità che non li rispetti. [OSCURATO:PERSONA] membri non sono invece autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle norme fissate dalla menzionata direttiva ed espressamente elencate.

Essi non possono quindi ignorare i criteri in parola ed autorizzare qualsiasi pubblicità di medicinali.

55. Ad ogni modo, il fatto che alcuni criteri essenziali della pubblicità per medicinali non specificati risultino dalla direttiva 2001/83 conferma l’interpretazione secondo cui tale pubblicità può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva.

C. Sulla pubblicità dei medicinali alla luce delle direttive 2001/83 e 2005/29

56. Occorre ora esaminare la tesi secondo cui la pubblicità di medicinali non specificati non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 bensì esclusivamente in quello della direttiva 2005/29.

Ai fini di tale esame è necessario analizzare, in una prima fase, le implicazioni di detta tesi e, in una seconda fase, la relazione tra queste due direttive.

1. Sulle implicazioni della tesi secondo cui la pubblicità di medicinali non specificati non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83

57. La direttiva 2005/29 definisce il proprio ambito di applicazione facendo riferimento, nell’articolo 3, paragrafo 1, alla nozione di «pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori».

La nozione di «pratiche commerciali» è definita in modo particolarmente ampio, all’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» ( 37 ).

Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, la nozione di «prodotto» include qualsiasi bene o servizio.

58. Dalla giurisprudenza si evince che, tenuto conto di tali definizioni ampie, la pubblicità per servizi di cura dei denti ( 38 ) e quella per interventi di chirurgia estetica ( 39 ), sia mediante la diffusione di opuscoli pubblicitari sia su Internet, costituisce una «pratica commerciale», ai sensi della direttiva 2005/29.

59. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, la direttiva 2005/29 non osta a una normativa nazionale che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione interessata vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a tali prestazioni o servizi ( 40 ).

Infatti, detta direttiva non ha l’effetto di mettere in discussione le disposizioni nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti o alle norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate ( 41 ).

60. Orbene, se le disposizioni nazionali riguardano le prestazioni e/o i servizi, l’articolo 56 TFUE può ostare a dette disposizioni nella misura in cui costituiscano restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 42 ).

È quindi possibile impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità per tali prestazioni e/o servizi.

61. È certamente vero che, tenuto conto delle definizioni ampie impiegate dalla direttiva 2005/29 per delimitare il proprio ambito di applicazione, sia la pubblicità di un determinato medicinale che quella di medicinali non specificati possono costituire una «pratica commerciale», ai sensi di tale direttiva.

Tuttavia, accogliere la tesi secondo cui la pubblicità per medicinali non specificati non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 2001/83 bensì in quello della direttiva 2005/29 consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere divieti per tale pubblicità, a prescindere dalla questione se essa costituisca o meno una pratica commerciale sleale.

Infatti, a differenza della pubblicità per le prestazioni e/o i servizi, le disposizioni nazionali relative alla pubblicità per prodotti quali i medicinali esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE ( 43 ).

La direttiva 2005/29 non costituisce quindi un contesto appropriato per assicurare un’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità dei medicinali.

2. Sulla relazione tra le direttive 2001/83 e 2005/29

62. Il fatto che la direttiva 2005/29 tenda a cedere il posto all’applicazione di strumenti più specifici del diritto dell’Unione è un elemento importante nel contesto della presente causa.

63. A questo proposito, dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29 risulta che essa non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

Analogamente, detta direttiva prevede, all’articolo 3, paragrafo 4, che, in caso di contrasto tra le sue disposizioni e altre norme del diritto dell’Unione che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, queste ultime prevalgono e si applicano a tali aspetti specifici.

64. Orbene, dal momento che la tesi secondo cui la pubblicità di un medicinale determinato rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, mentre quella di medicinali non specificati sarebbe soggetta solo alla direttiva 2005/29, si basa sull’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima, essa è difficilmente conciliabile con l’interpretazione sistematica di tale direttiva.

65. Infatti, quando si tratta di azioni pubblicitarie, la direttiva 2005/29 non distingue tra quelle riguardanti un medicinale determinato e quelle riguardanti medicinali non specificati.

66. Invero, la direttiva 2005/29 vieta, in particolare, le pratiche commerciali sleali che siano ingannevoli, ai sensi degli articoli 6 e 7 ( 44 ).

A termini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, «[è] considerata ingannevole una pratica commerciale che (...) ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno [o che] occult[i] o present[i] in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti (...) o non indic[hi] l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto».

67. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, «[s]ono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto [dell’Unione], connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

Tale allegato fa riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/83.

Detto riferimento riguarda non solo le disposizioni della menzionata direttiva quale l’articolo 89, che si riferisce, quanto meno sul piano testuale, alla pubblicità di un medicinale e al contenuto della stessa, ma anche gli articoli da 86 a 100 di detta direttiva.

Essa conferma pertanto che, anche sotto il profilo della direttiva 2005/29, sia la pubblicità di un medicinale determinato che quella di medicinali non specificati rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.

V. Conclusione

68. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e dell’analisi svolta nelle mie prime conclusioni in questa causa ( C‑530/20 , EU:C:2021:993 ), mantengo la mia proposta di risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), formulata al paragrafo 91 di tali prime conclusioni. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU 2001, L 311, pag. 67 ), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 ( GU 2004, L 136, pag. 34 ) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»). ( 3 ) Sentenza del 1 o ottobre 2020 [C‑649/18, in prosieguo: la «sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online)», EU:C:2020:764 ]. ( 4 ) Sentenza del 15°luglio 2021 (C‑190/20; in prosieguo: la «sentenza DocMorris», EU:C:2021:609 ). ( 5 ) C‑530/20 , non pubblicata, EU:C:2022:146 . ( 6 )

V. paragrafi da 33 a 61 delle mie prime conclusioni. ( 7 )

V. paragrafi da 62 a 72 delle mie prime conclusioni. ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). ( 9 ) Debbo sottolineare, in tale contesto, che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), la presente causa non riguarda la problematica della relazione tra la direttiva 2001/83 e il principio del paese di origine, stabilito all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ).

V. anche paragrafi 66 e 67 delle mie prime conclusioni. ( 10 ) Così facendo, la Corte si è concentrata principalmente sulla logica della direttiva 2000/31.

V. paragrafo 66 delle mie prime conclusioni. ( 11 ) Il corsivo è mio.

Analogamente, la Corte ha osservato, al punto 27 della sentenza DocMorris, riferendosi alla causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che quest’ultima «riguardava una campagna pubblicitaria per servizi di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica obbligatoria, effettuata sia mediante supporti fisici sia attraverso il sito Internet della farmacia interessata». ( 12 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto

49. ( 13 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto

50. ( 14 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto

46. Infatti, si trattava, secondo la Corte, di una normativa nazionale che 1) vietava alle farmacie che vendevano detti medicinali di acquisire clienti tramite determinate procedure e mezzi, in particolare quelli consistenti nella massiccia distribuzione di posta e di volantini pubblicitari al di fuori della loro farmacia; 2) vietava alle suddette farmacie di effettuare offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale dell’ordine di medicinali una volta superato un determinato importo; 3) obbligava le predette farmacie ad inserire un questionario sanitario nella procedura di ordine di medicinali on line, e 4) vietava alle medesime farmacie di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e su siti di comparazione dei prezzi. ( 15 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto

49. ( 16 ) Sentenza DocMorris, punto

21. ( 17 )

V. paragrafo 71 delle mie prime conclusioni. ( 18 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Alcon/UAMI ( C‑412/05 P , EU:C:2006:687 , paragrafo 55 ). ( 19 )

V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard ( C‑421/07 , EU:C:2009:222 , punti 20 e 22 ). ( 20 )

V. paragrafi da 54 a 61 delle mie prime conclusioni. ( 21 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] (C‑322/01; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2003:664 , punti 141 e 144 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec ( C‑374/05 , EU:C:2007:654 , punto 26 ). ( 23 )

V. [OSCURATO:PERSONA], M., Promocja towarów w prawie wspólnotowym, Zakamycze (ed.), Cracovia, 2002, pag.

16. ( 24 )

V. paragrafi 51 e 52 delle mie prime conclusioni. ( 25 ) Sentenza del 24 novembre 1993 ( C‑267/91 e C‑268/91 , EU:C:1993:905 ). ( 26 )

V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard ( C‑421/07 , EU:C:2009:222 , punto 22 ). ( 27 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni e paragrafi da 54 a 60 delle mie prime conclusioni. ( 28 ) Secondo tale considerando, «[t]utti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno altresì adottato misure specifiche per la pubblicità per i medicinali; (...) tali misure presentano disparità che incidono sul funzionamento del mercato interno in quanto la pubblicità diffusa in uno Stato membro potrebbe avere effetti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri». ( 29 )

V. paragrafi 47 e 52 delle mie prime conclusioni. ( 30 )

V. punto 109 di tale sentenza.

Il corsivo è mio. ( 31 ) [OSCURATO:PERSONA] (punti 143 e 144). ( 32 ) Le indicazioni terapeutiche citate erano la tubercolosi, le malattie sessualmente trasmissibili, altre malattie infettive gravi, il cancro e altri tumori, l’insonnia cronica, il diabete e altre malattie del metabolismo. ( 33 )

V. punto 13 di tale sentenza. ( 34 )

V. punto 109 di tale sentenza. ( 35 ) Sentenza dell’8 novembre 2007 ( C‑374/05 , EU:C:2007:654 , punto 51 ). ( 36 ) Punto 109 di tale sentenza. ( 37 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 23 ). ( 38 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 25 ). ( 39 ) Ordinanza del 26 ottobre 2017, Wamo e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑356/16 , EU:C:2017:809 , punto 19 ). ( 40 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 30 ), e ordinanza del 26 ottobre 2017, Wamo e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑356/16 , EU:C:2017:809 , punto 24 ). ( 41 )

V. articolo 3, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2005/29. ( 42 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 76 ). ( 43 )

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 44 )

V. articolo 5, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/29.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0530(01) [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑530/20 SIA «EUROAPTIEKA» con l’intervento di Ministru kabinets [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Pubblicità dei medicinali – Pubblicità che incoraggia l’acquisto di medicinali facendo leva sul loro prezzo – Vendite speciali o vendite combinate che includono altri medicinali, anche a prezzi ridotti, o altri prodotti» I. Introduzione 1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva 2001/83/CE ( 2 ) per chiarire, in particolare, se, tenuto conto della natura e della portata dell’armonizzazione realizzata da tale direttiva, uno Stato membro possa vietare la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali non soltanto quando esse riguardano un determinato medicinale, ma anche quando riguardano medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale. 2. Ho presentato le mie prime conclusioni in tale causa il 9 dicembre 2021, successivamente è stata chiusa la fase orale del procedimento. 3. Il 13 gennaio 2022, la Quarta Sezione della Corte, ritenendo che la questione relativa alle implicazioni delle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) ( 3 ) e DocMorris ( 4 ) per la risposta alle questioni pregiudiziali sollevate nel presente procedimento meritasse l’attenzione di un collegio giudicante più ampio, ha deciso di rinviare la presente causa alla Corte affinché fosse riattribuita a un tale collegio, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura. 4. Il 1 o febbraio 2022, la Corte ha deciso di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione. 5. Con ordinanza del 2 marzo 2022, EUROAPTIEKA ( 5 ), la Corte (Grande Sezione) ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento e ha invitato gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a partecipare a una nuova udienza. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 6. Gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, relativi alla pubblicità dei medicinali, sono contenuti nei titoli VIII e VIII bis di quest’ultima, intitolati, rispettivamente, «Pubblicità» e «Informazione e pubblicità». 7. L’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva così recita: «Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue: – la pubblicità dei medicinali presso il pubblico, (...)». 8. L’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva dispone, in particolare, che «[l]a pubblicità di un medicinale (...) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà (...)». 9. L’articolo 90 della medesima direttiva elenca gli elementi che la pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere. B. Diritto lettone 10. Il punto 18.12 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 «Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus» (decreto n. 378 del Consiglio dei ministri recante modalità della pubblicità dei medicinali e modalità secondo cui un produttore di medicinali può fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali), del 17 maggio 2011 ([OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 2011, n. 78) (in prosieguo: la «disposizione controversa»), così dispone: «È vietato includere, nella pubblicità di un medicinale presso il pubblico, informazioni che ne incoraggino l’acquisto, giustificando la necessità di comprare il medicinale mediante il prezzo di quest’ultimo, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti». III. Procedimento dinanzi alla Corte 11. In risposta all’invito rivolto agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la SIA «EUROAPTIEKA», il governo lettone e la Commissione europea hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte all’udienza tenutasi il 22 marzo 2022. In tale fase del procedimento gli interessati hanno avuto una seconda possibilità di presentare, questa volta oralmente, le loro osservazioni sulle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio: «1) Se le attività cui fanno riferimento le regole contenute nella disposizione controversa debbano essere considerate attività di pubblicità dei medicinali ai sensi del titolo VIII della direttiva 2001/83/CE (“Pubblicità”). 2) Se l’articolo 90 della direttiva 2001/83/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che estende l’elenco dei metodi di pubblicità vietati e impone restrizioni più rigorose di quelle espressamente previste all’articolo 90 della suddetta direttiva. 3) Se la normativa controversa nel procedimento principale debba essere considerata come idonea a limitare la pubblicità dei medicinali al fine di favorirne l’uso razionale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE». IV. Analisi 12. La mia analisi della prima questione pregiudiziale mi ha indotto a considerare, in sostanza, che qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, anche quando tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale, o, per riprendere i termini utilizzati dagli interessati in udienza, «medicinali non specificati» ( 6 ). 13. Inoltre, nel contesto dell’analisi di tale questione, ho distinto la presente causa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online), resa cinque giorni prima dell’adozione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, e DocMorris, resa dopo la presentazione di detta domanda alla Corte ( 7 ). 14. Alla luce delle considerazioni presentate nelle mie prime conclusioni, mi limiterò, in questa sede, ad approfondire le questioni/i punti che sono stati oggetto di discussione in udienza. 15. Infatti, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, la EUROAPTIEKA ha affermato di ritenere che la direttiva 2001/83 sia applicabile solo quando la pubblicità è intesa a promuovere la vendita dei medicinali e, tenuto conto del punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), a condizione che si tratti di medicinali determinati. A questo proposito, essa ha sostenuto che, attraverso la direttiva 2001/83, il legislatore dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione completa per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati e che, di conseguenza, una tale pubblicità può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE ( 8 ). 16. Per contro, il governo lettone e la Commissione sono dell’avviso, in sostanza, che, se pure gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a vietare completamente una pubblicità quando riguardi medicinali non soggetti a prescrizione, essi devono tuttavia assicurare, conformemente alla direttiva 2001/83, che le attività pubblicitarie non favoriscano un uso irrazionale dei medicinali. Nel far ciò, uno Stato membro deve, secondo la Commissione, prendere in considerazione le abitudini e gli usi esistenti in detto Stato membro. In tale logica, il governo lettone ha affermato che le autorità nazionali avevano ricevuto denunce da parte di operatori economici e di consumatori relative all’attività pubblicitaria della EUROAPTIEKA, posta in essere esclusivamente da tale società. 17. In udienza sono state quindi dibattute tre questioni principali, che vertono, la prima, sul punto se la direttiva 2001/83, letta alla luce del punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), riguardi parimenti la pubblicità di medicinali non specificati; la seconda, sul punto se, oltre ai divieti relativi a talune categorie di medicinali, detta direttiva stabilisca anche criteri relativi al contenuto di una pubblicità di tali medicinali e, la terza, sul punto se detta pubblicità rientri non già nell’ambito di applicazione della menzionata direttiva, bensì esclusivamente in quello della direttiva 2005/29 ( 9 ). A. Sull’applicabilità della direttiva 2001/83 alla pubblicità di medicinali non specificati 18. Nelle mie prime conclusioni, tenendo conto, da un lato, delle conclusioni univoche derivanti dall’interpretazione testuale, sistematica e teleologica della direttiva 2001/83 e, dall’altro, degli elementi che distinguono la presente causa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali online) e DocMorris, ho proposto di rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale. Secondo tale proposta, anche la pubblicità di medicinali non specificati può rientrare nell’ambito di applicazione di detta direttiva. Mi limiterò quindi a formulare alcune osservazioni aggiuntive che riprendono il paragrafo 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online). 1. Sulla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) 19. Ricordo che la Corte ha considerato, al punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che «gli articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83, che costituiscono [i titoli VIII e VIII bis di tale direttiva], mirano a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplinano la pubblicità dei servizi di vendita on line di medicinali». 20. Sebbene la Corte abbia quindi contrapposto la pubblicità «di determinati medicinali» a quella «dei servizi di vendita on line di medicinali», tale punto non può tuttavia essere interpretato nel senso che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, un’azione pubblicitaria assume necessariamente la forma di una pubblicità diretta a promuovere un determinato medicinale (prima categoria) o di una pubblicità diretta a promuovere i servizi relativi ai medicinali (seconda categoria). Esiste infatti, a mio avviso, una terza categoria di azioni pubblicitarie che la direttiva 2001/83 non può ignorare, ossia quella volta direttamente a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati. Diversamente dalla pubblicità dei servizi (seconda categoria), tale terza categoria di pubblicità rientra, al pari della pubblicità di un medicinale determinato (prima categoria), nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 21. Se la Corte non ha fatto riferimento, nella sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) a questa terza categoria di azioni pubblicitarie è perché, in tale causa, il giudice del rinvio si interrogava sulla conformità con il diritto dell’Unione del divieto, in particolare, di un’azione pubblicitaria che la Corte ha qualificato, alla luce di detto diritto, non come «pubblicità dei prodotti» ma come «pubblicità dei servizi» ( 10 ). 22. Infatti, la Corte ha osservato, al punto 48 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che dalla decisione di rinvio risultava che il prestatore di cui si trattava nel procedimento principale «effettua una campagna pubblicitaria multiforme e su vasta scala per i suoi servizi di vendita on line» ( 11 ). È sulla base di tale osservazione che la Corte ha considerato che non si doveva tenere conto dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 ( 12 ), in quanto le disposizioni che costituiscono detti titoli mirano a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplinano la pubblicità dei servizi di vendita on line di medicinali ( 13 ). 23. Devo sottolineare, per completezza, che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), occorreva, secondo la Corte, interpretare il diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio potesse valutare la conformità con tale diritto dell’applicazione di una normativa nazionale in quattro casi diversi ( 14 ). 24. Orbene, se pure la Corte ha operato una distinzione tra questi quattro casi, è nella parte dedicata al primo caso che ha formulato la considerazione di carattere generale secondo cui non si doveva tenere conto dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83. La Corte ha indicato che tale considerazione di carattere generale era necessaria «[a]l fine di risolvere la prima parte della questione sollevata» ( 15 ). Tuttavia, detta considerazione di carattere generale non è riprodotta nei punti della sentenza citata che riguardano gli altri casi. 25. A questo proposito si possono prospettare due possibili spiegazioni, ossia che la Corte ha ritenuto che solo il primo caso contenga un elemento pubblicitario oppure che, a suo avviso, poiché tale considerazione di carattere generale si applica a tutti i casi che possono essere descritti come «azione pubblicitaria», era inutile ribadirla. 26. Ciò posto, la circostanza che la sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) si presti ad interpretazioni diverse nulla toglie al fatto che la Corte è partita dalla premessa secondo cui la (seconda) categoria di azioni pubblicitarie volte a promuovere i servizi di vendita dei medicinali non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83. Orbene, da detta sentenza non risulta che tale direttiva non si applica alla (terza) categoria di azioni pubblicitarie volte direttamente a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati. 27. Come distinguere queste due categorie di azioni pubblicitarie? La sentenza DocMorris, che richiama il punto 50 della sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), consente di delineare i loro contorni. 2. Sulla sentenza DocMorris 28. Ricordo che, nella sentenza DocMorris, la Corte ha considerato che un’azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione, non rientrava nell’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo VIII della direttiva 2001/83. Nel dichiarare ciò, la Corte ha osservato che un’azione pubblicitaria siffatta è intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale, scelta quest’ultima che viene effettuata dopo la prima ( 16 ). 29. Dal momento che l’azione pubblicitaria oggetto di tale sentenza era subordinata al previo ottenimento di una prescrizione medica, sotto il controllo delle persone autorizzate a prescrivere i medicinali interessati, ne deduco che, secondo la Corte, detta azione pubblicitaria non era nemmeno intesa ad influenzare la decisione del cliente di acquistare uno o più medicinali. Pertanto, tale azione pubblicitaria non era idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali ( 17 ). 30. Per contro, come ha osservato l’avvocato generale Kokott in un altro contesto, se pure i farmaci non soggetti a prescrizione possono anche essere acquistati su indicazione dei medici, tuttavia in molti casi i consumatori finali ne decidono l’acquisto autonomamente ed essi possono quindi essere oggetto di pubblicità presso questi ultimi ( 18 ). Per prevenire l’uso irrazionale dei medicinali non soggetti a prescrizione, una simile pubblicità rivolta ai consumatori deve rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83. Ad abundantiam, ritenere che tale direttiva si applichi solo alla pubblicità di un medicinale determinato restringerebbe molto, sotto l’aspetto pratico, l’ambito di applicazione ratione personae delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis di detta direttiva. Siffatta pubblicità, mirata su un determinato medicinale, è effettuata, in linea di massima, dalle imprese che lo producono. Nel pronunciarsi a favore dell’interpretazione che consente di attribuire a dette disposizioni un ambito di applicazione soggettivo ragionevolmente ampio, la Corte ha tuttavia chiarito che la definizione della nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della medesima direttiva pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio e non contiene alcuna indicazione quanto alle persone che divulgano tale informazione ( 19 ). 31. Ne consegue, come ho osservato nelle mie prime conclusioni ( 20 ), che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 anche un’azione pubblicitaria intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali non specificati, quando possa influenzare la decisione del consumatore di acquistare un medicinale e sia quindi idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali. B. Sull’armonizzazione realizzata attraverso la direttiva 2001/83 in materia di pubblicità per medicinali non specificati 32. Occorre ora esaminare la seconda questione pregiudiziale dibattuta in udienza, vale a dire se, oltre ai divieti relativi a talune categorie di medicinali, la direttiva 2001/83 stabilisca anche i criteri cui deve rispondere una pubblicità per medicinali non specificati. Ai fini di tale esame è necessario, in una prima fase, analizzare la portata dell’armonizzazione positiva realizzata dal legislatore dell’Unione attraverso detta direttiva e, in una seconda fase, tentare di identificare i criteri in parola. 1. Sull’armonizzazione positiva in materia di pubblicità di medicinali non specificati 33. L’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti solo dietro presentazione di ricetta medica e di quelli contenenti sostanze definite come psicotrope o stupefacenti secondo le convenzioni internazionali. L’articolo 88, paragrafo 2, di tale direttiva consente la pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ( 21 ). 34. Da queste due disposizioni si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare qualsiasi pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica ( 22 ). 35. In siffatte circostanze, si pone quindi la questione se la direttiva 2001/83 si limiti a garantire il diritto di fare pubblicità per medicinali non soggetti a prescrizione, senza stabilire i criteri cui deve rispondere il contenuto di tale pubblicità. 36. Dal punto di vista dogmatico, in assenza di una disciplina di diritto derivato, l’interesse ad eliminare le differenze tra le misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri è assicurato dall’armonizzazione negativa. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, si tratta, in particolare, del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( 23 ). Se pure le direttive possono imporre divieti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quelli di cui all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83, tuttavia esse sono per natura più idonee a dettare disposizioni di armonizzazione positiva. In quest’ottica, tale direttiva è uno strumento che, secondo il suo impiego tipico, avrebbe dovuto essere utilizzato per stabilire i criteri cui deve rispondere la pubblicità consentita sotto il regime di detta direttiva. 37. Certo, si potrebbe sostenere che l’interesse ad adottare una direttiva che autorizzi la pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione, senza precisare i criteri cui detta pubblicità deve rispondere, consisteva nel fatto che, in assenza di una direttiva siffatta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero stati liberi di vietare tale pubblicità. Infatti, come ho sottolineato nelle mie prime conclusioni ( 24 ), una misura nazionale che riguardi sia la pubblicità di un determinato medicinale sia quella di medicinali non specificati può essere considerata «disciplinante modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza della Corte, e soddisfacente le due condizioni risultanti dalla giurisprudenza Keck e Mithouard ( 25 ) e, pertanto, esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] membri resterebbero quindi liberi di vietare qualsiasi pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione. 38. Tuttavia, una simile interpretazione delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 sarebbe in contrasto con l’obiettivo essenziale di detta direttiva, che non consiste nel liberalizzare le azioni pubblicitarie all’interno dell’Unione, bensì nell’armonizzare le legislazioni nazionali in tale materia nell’interesse dei consumatori e della loro salute. 39. Infatti, in primo luogo, come già dichiarato dalla Corte, l’obiettivo essenziale della direttiva 2001/83 è tutelare la salute pubblica ( 26 ). In linea con tale logica, il considerando 45 di detta direttiva indica che la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza prescrizione medica potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica e, se autorizzata, deve pertanto essere conforme ad alcuni criteri essenziali che occorre definire. Secondo la stessa logica, poiché la pubblicità di medicinali non specificati può determinare un uso irrazionale dei medicinali ( 27 ), e quindi incidere negativamente sulla salute pubblica, la direttiva in parola doveva essere concepita come uno strumento che definisse i criteri essenziali cui una tale pubblicità deve rispondere. 40. In secondo luogo, l’interpretazione della direttiva 2001/83 secondo cui essa non definisce detti criteri sarebbe contraria alla ratio legis delle disposizioni dei titoli VIII e VIII bis della stessa. Infatti, come risulta dal considerando 43 della medesima direttiva ( 28 ), con le menzionate disposizioni il legislatore dell’Unione ha inteso eliminare le disparità derivanti dall’adozione di misure specifiche da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la pubblicità per i medicinali. Dal momento che tali disparità esistevano anche per quanto riguarda la pubblicità dei medicinali non specificati, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso eliminarle attraverso la suddetta direttiva. 41. In terzo luogo, nell’ambito dell’interpretazione della nozione di «pubblicità dei medicinali», la Corte ha considerato che l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 enuncia una norma generale che si applica in tutti i casi in cui è necessario stabilire se un’attività abbia le caratteristiche di una pubblicità per un medicinale. Come ho già indicato nelle mie prime conclusioni, interpreto tale affermazione della Corte nel senso che il legislatore dell’Unione, con riguardo al contesto rispetto al quale occorre valutare la conformità al diritto dell’Unione delle attività pubblicitarie relative ai medicinali, ha inteso privilegiare non già le disposizioni del diritto primario, bensì quelle di tale direttiva ( 29 ). 42. Da tali considerazioni risulta che la direttiva 2001/83 è stata concepita come uno strumento mediante il quale il legislatore dell’Unione ha realizzato un’armonizzazione positiva anche per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati. Occorre ora stabilire, per riprendere i termini impiegati al considerando 45 di detta direttiva, a quali «criteri essenziali» debba rispondere la pubblicità di medicinali non specificati. 2. Sui criteri essenziali per quanto riguarda la pubblicità di medicinali non specificati 43. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, secondo cui «[p]ossono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista», la Corte ha dichiarato che, «in generale, la pubblicità relativa ai medicinali che sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico è permessa, fatto salvo il rispetto di talune condizioni » ( 30 ). 44. Non si può ritenere che tale precisazione relativa al «rispetto di talune condizioni» riguardi solo l’eventuale ricorso al «consiglio del farmacista», espressamente menzionato all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83. Infatti, da un lato, la Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che esclude la pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali sulla base dell’asserita necessità della presenza fisica di un farmacista ( 31 ). Dall’altro, l’eventuale ricorso alla «consulenza del farmacista» costituirebbe un’unica condizione, mentre, in tale sentenza, la Corte ha fatto riferimento al «rispetto di talune condizioni». 45. Inoltre, l’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83, nella sua versione iniziale, conteneva un secondo comma, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri vietano la menzione, nella pubblicità presso il pubblico, di indicazioni terapeutiche (...)» ( 32 ). 46. È vero che la Corte non ha riprodotto tale disposizione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 33 ). Inoltre, detta disposizione è stata soppressa dalla direttiva 2004/27, al pari dell’articolo 88, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 2001/83, nella versione iniziale, che imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare anche la pubblicità presso il pubblico dei medicinali «che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico conformemente al paragrafo 2, secondo comma». 47. Ciò posto, l’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/83, nella sua formulazione iniziale, sembrava riflettere l’idea che occorresse vietare la pubblicità che, esagerando le proprietà di un medicinale, potesse indurre i consumatori a un consumo eccessivo o non necessario di medicinali. Tale idea si è tradotta nella menzione di «talune condizioni» che la pubblicità dei medicinali deve soddisfare, alle quali la Corte fa riferimento nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ). Infatti, il considerando 45 di tale direttiva riguarda principalmente il contenuto normativo dell’articolo 88, paragrafo 2, della stessa, che autorizza la pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica. In detto considerando, il legislatore dell’Unione ha indicato che occorre definire le condizioni («alcuni criteri essenziali») che la «pubblicità presso il pubblico di [tali] medicinali» deve soddisfare per non essere «eccessiva e sconsiderata» e, pertanto, idonea ad «incidere negativamente sulla salute pubblica». 48. Cosa ancora più importante, l’idea secondo cui la pubblicità autorizzata in base alla direttiva 2001/83 deve soddisfare talune condizioni non è stata abbandonata dal legislatore dell’Unione. Al contrario, la decisione di sopprimere l’articolo 88, paragrafo 1, terzo trattino, e l’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva è dovuta al fatto che detto legislatore ha ritenuto necessario definire i menzionati «criteri essenziali» in modo meno casistico. 49. In quest’ordine di idee, la volontà del legislatore dell’Unione di lottare contro la pubblicità «eccessiva e sconsiderata[, idonea ad] incidere negativamente sulla salute pubblica» riecheggia l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83. Ai sensi di tale disposizione, «[l]a pubblicità di un medicinale (...) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà [primo trattino] [e] non può essere ingannevole [secondo trattino]». Sebbene, sul piano testuale, detta disposizione si riferisca alla pubblicità di un medicinale, la lettura sistematica e teleologica di tale direttiva milita a favore dell’interpretazione secondo cui i requisiti fissati dalla medesima disposizione rispecchiano le condizioni in cui, per riprendere i termini del considerando 45 della menzionata direttiva, i «criteri essenziali» si applicano a qualsiasi pubblicità rientrante nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, compresa quella dei medicinali non specificati. 50. Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 87, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2001/83, è certamente vero, come è stato rilevato in udienza, che tale disposizione indica che la pubblicità di un medicinale «deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà». 51. Tuttavia, la Corte ha chiarito tale punto nella sentenza Gintec ( 35 ), indicando che l’imperativo di impedire qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere negativamente sulla salute pubblica, al quale fa riferimento il considerando 45 della direttiva 2001/83, si riflette nell’articolo 87, paragrafo 3, di detta direttiva, ai sensi del quale la pubblicità dei medicinali deve favorirne l’uso razionale. È sintomatico che, nel riferirsi a detta disposizione, la Corte non ne abbia ripreso la formulazione completa. La Corte ha invece ripreso la parte essenziale della menzionata disposizione e l’ha invocata in quanto costituente un riflesso dell’«imperativo» sotteso alle disposizioni della direttiva in parola. È tale imperativo ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare qualsiasi pubblicità che favorisca l’uso irrazionale dei medicinali, compresa quella di medicinali non specificati. 52. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 87, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2001/83, il requisito del carattere non ingannevole della pubblicità riecheggia l’articolo 97 di detta direttiva. Ai sensi di questa seconda disposizione, i mezzi adeguati ed efficaci per il controllo della pubblicità sui medicinali comprendono, in particolare, la possibilità di ordinare la cessazione di una pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ordinare la cessazione di tale pubblicità. Detta disposizione conferma quindi, sul piano testuale, la rilevanza del requisito del carattere non ingannevole anche per quanto concerne la pubblicità dei medicinali non specificati. Il requisito in parola si applica quindi, in linea con la formulazione iniziale dell’articolo 88, paragrafo 2, della menzionata direttiva e con il riferimento al «rispetto di talune condizioni», contenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ), alla pubblicità di medicinali non specificati. 53. Ne consegue che la direttiva 2001/83 enuncia quanto meno due «criteri essenziali» ai quali deve rispondere la pubblicità di medicinali non specificati, vale a dire quello secondo cui tale direttiva non autorizza la pubblicità che favorisce l’uso irrazionale dei medicinali e quello secondo cui detta direttiva non autorizza la pubblicità ingannevole ai sensi della stessa. 54. Il fatto che tali «criteri essenziali» siano definiti in maniera astratta è dovuto alla natura giuridica della direttiva 2001/83. Detta direttiva, infatti, pur avendo realizzato un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, lascia tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza a stabilire la forma e i mezzi che consentono di attuare detti criteri essenziali e di vietare la pubblicità che non li rispetti. [OSCURATO:PERSONA] membri non sono invece autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle norme fissate dalla menzionata direttiva ed espressamente elencate. Essi non possono quindi ignorare i criteri in parola ed autorizzare qualsiasi pubblicità di medicinali. 55. Ad ogni modo, il fatto che alcuni criteri essenziali della pubblicità per medicinali non specificati risultino dalla direttiva 2001/83 conferma l’interpretazione secondo cui tale pubblicità può rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva. C. Sulla pubblicità dei medicinali alla luce delle direttive 2001/83 e 2005/29 56. Occorre ora esaminare la tesi secondo cui la pubblicità di medicinali non specificati non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 bensì esclusivamente in quello della direttiva 2005/29. Ai fini di tale esame è necessario analizzare, in una prima fase, le implicazioni di detta tesi e, in una seconda fase, la relazione tra queste due direttive. 1. Sulle implicazioni della tesi secondo cui la pubblicità di medicinali non specificati non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 57. La direttiva 2005/29 definisce il proprio ambito di applicazione facendo riferimento, nell’articolo 3, paragrafo 1, alla nozione di «pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori». La nozione di «pratiche commerciali» è definita in modo particolarmente ampio, all’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» ( 37 ). Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, la nozione di «prodotto» include qualsiasi bene o servizio. 58. Dalla giurisprudenza si evince che, tenuto conto di tali definizioni ampie, la pubblicità per servizi di cura dei denti ( 38 ) e quella per interventi di chirurgia estetica ( 39 ), sia mediante la diffusione di opuscoli pubblicitari sia su Internet, costituisce una «pratica commerciale», ai sensi della direttiva 2005/29. 59. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, la direttiva 2005/29 non osta a una normativa nazionale che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione interessata vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a tali prestazioni o servizi ( 40 ). Infatti, detta direttiva non ha l’effetto di mettere in discussione le disposizioni nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti o alle norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate ( 41 ). 60. Orbene, se le disposizioni nazionali riguardano le prestazioni e/o i servizi, l’articolo 56 TFUE può ostare a dette disposizioni nella misura in cui costituiscano restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 42 ). È quindi possibile impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità per tali prestazioni e/o servizi. 61. È certamente vero che, tenuto conto delle definizioni ampie impiegate dalla direttiva 2005/29 per delimitare il proprio ambito di applicazione, sia la pubblicità di un determinato medicinale che quella di medicinali non specificati possono costituire una «pratica commerciale», ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, accogliere la tesi secondo cui la pubblicità per medicinali non specificati non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 2001/83 bensì in quello della direttiva 2005/29 consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere divieti per tale pubblicità, a prescindere dalla questione se essa costituisca o meno una pratica commerciale sleale. Infatti, a differenza della pubblicità per le prestazioni e/o i servizi, le disposizioni nazionali relative alla pubblicità per prodotti quali i medicinali esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE ( 43 ). La direttiva 2005/29 non costituisce quindi un contesto appropriato per assicurare un’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità dei medicinali. 2. Sulla relazione tra le direttive 2001/83 e 2005/29 62. Il fatto che la direttiva 2005/29 tenda a cedere il posto all’applicazione di strumenti più specifici del diritto dell’Unione è un elemento importante nel contesto della presente causa. 63. A questo proposito, dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29 risulta che essa non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. Analogamente, detta direttiva prevede, all’articolo 3, paragrafo 4, che, in caso di contrasto tra le sue disposizioni e altre norme del diritto dell’Unione che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, queste ultime prevalgono e si applicano a tali aspetti specifici. 64. Orbene, dal momento che la tesi secondo cui la pubblicità di un medicinale determinato rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, mentre quella di medicinali non specificati sarebbe soggetta solo alla direttiva 2005/29, si basa sull’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima, essa è difficilmente conciliabile con l’interpretazione sistematica di tale direttiva. 65. Infatti, quando si tratta di azioni pubblicitarie, la direttiva 2005/29 non distingue tra quelle riguardanti un medicinale determinato e quelle riguardanti medicinali non specificati. 66. Invero, la direttiva 2005/29 vieta, in particolare, le pratiche commerciali sleali che siano ingannevoli, ai sensi degli articoli 6 e 7 ( 44 ). A termini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, «[è] considerata ingannevole una pratica commerciale che (...) ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno [o che] occult[i] o present[i] in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti (...) o non indic[hi] l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto». 67. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, «[s]ono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto [dell’Unione], connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo». Tale allegato fa riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/83. Detto riferimento riguarda non solo le disposizioni della menzionata direttiva quale l’articolo 89, che si riferisce, quanto meno sul piano testuale, alla pubblicità di un medicinale e al contenuto della stessa, ma anche gli articoli da 86 a 100 di detta direttiva. Essa conferma pertanto che, anche sotto il profilo della direttiva 2005/29, sia la pubblicità di un medicinale determinato che quella di medicinali non specificati rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83. V. Conclusione 68. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e dell’analisi svolta nelle mie prime conclusioni in questa causa ( C‑530/20 , EU:C:2021:993 ), mantengo la mia proposta di risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), formulata al paragrafo 91 di tali prime conclusioni. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU 2001, L 311, pag. 67 ), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 ( GU 2004, L 136, pag. 34 ) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»). ( 3 ) Sentenza del 1 o ottobre 2020 [C‑649/18, in prosieguo: la «sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online)», EU:C:2020:764 ]. ( 4 ) Sentenza del 15°luglio 2021 (C‑190/20; in prosieguo: la «sentenza DocMorris», EU:C:2021:609 ). ( 5 ) C‑530/20 , non pubblicata, EU:C:2022:146 . ( 6 ) V. paragrafi da 33 a 61 delle mie prime conclusioni. ( 7 ) V. paragrafi da 62 a 72 delle mie prime conclusioni. ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). ( 9 ) Debbo sottolineare, in tale contesto, che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), la presente causa non riguarda la problematica della relazione tra la direttiva 2001/83 e il principio del paese di origine, stabilito all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ). V. anche paragrafi 66 e 67 delle mie prime conclusioni. ( 10 ) Così facendo, la Corte si è concentrata principalmente sulla logica della direttiva 2000/31. V. paragrafo 66 delle mie prime conclusioni. ( 11 ) Il corsivo è mio. Analogamente, la Corte ha osservato, al punto 27 della sentenza DocMorris, riferendosi alla causa che ha dato luogo alla sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), che quest’ultima «riguardava una campagna pubblicitaria per servizi di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica obbligatoria, effettuata sia mediante supporti fisici sia attraverso il sito Internet della farmacia interessata». ( 12 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto 49. ( 13 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto 50. ( 14 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto 46. Infatti, si trattava, secondo la Corte, di una normativa nazionale che 1) vietava alle farmacie che vendevano detti medicinali di acquisire clienti tramite determinate procedure e mezzi, in particolare quelli consistenti nella massiccia distribuzione di posta e di volantini pubblicitari al di fuori della loro farmacia; 2) vietava alle suddette farmacie di effettuare offerte promozionali consistenti in uno sconto sul prezzo totale dell’ordine di medicinali una volta superato un determinato importo; 3) obbligava le predette farmacie ad inserire un questionario sanitario nella procedura di ordine di medicinali on line, e 4) vietava alle medesime farmacie di ricorrere all’indicizzazione a pagamento su motori di ricerca e su siti di comparazione dei prezzi. ( 15 ) Sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punto 49. ( 16 ) Sentenza DocMorris, punto 21. ( 17 ) V. paragrafo 71 delle mie prime conclusioni. ( 18 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Alcon/UAMI ( C‑412/05 P , EU:C:2006:687 , paragrafo 55 ). ( 19 ) V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard ( C‑421/07 , EU:C:2009:222 , punti 20 e 22 ). ( 20 ) V. paragrafi da 54 a 61 delle mie prime conclusioni. ( 21 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] (C‑322/01; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2003:664 , punti 141 e 144 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec ( C‑374/05 , EU:C:2007:654 , punto 26 ). ( 23 ) V. [OSCURATO:PERSONA], M., Promocja towarów w prawie wspólnotowym, Zakamycze (ed.), Cracovia, 2002, pag. 16. ( 24 ) V. paragrafi 51 e 52 delle mie prime conclusioni. ( 25 ) Sentenza del 24 novembre 1993 ( C‑267/91 e C‑268/91 , EU:C:1993:905 ). ( 26 ) V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard ( C‑421/07 , EU:C:2009:222 , punto 22 ). ( 27 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni e paragrafi da 54 a 60 delle mie prime conclusioni. ( 28 ) Secondo tale considerando, «[t]utti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno altresì adottato misure specifiche per la pubblicità per i medicinali; (...) tali misure presentano disparità che incidono sul funzionamento del mercato interno in quanto la pubblicità diffusa in uno Stato membro potrebbe avere effetti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri». ( 29 ) V. paragrafi 47 e 52 delle mie prime conclusioni. ( 30 ) V. punto 109 di tale sentenza. Il corsivo è mio. ( 31 ) [OSCURATO:PERSONA] (punti 143 e 144). ( 32 ) Le indicazioni terapeutiche citate erano la tubercolosi, le malattie sessualmente trasmissibili, altre malattie infettive gravi, il cancro e altri tumori, l’insonnia cronica, il diabete e altre malattie del metabolismo. ( 33 ) V. punto 13 di tale sentenza. ( 34 ) V. punto 109 di tale sentenza. ( 35 ) Sentenza dell’8 novembre 2007 ( C‑374/05 , EU:C:2007:654 , punto 51 ). ( 36 ) Punto 109 di tale sentenza. ( 37 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 23 ). ( 38 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 25 ). ( 39 ) Ordinanza del 26 ottobre 2017, Wamo e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑356/16 , EU:C:2017:809 , punto 19 ). ( 40 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 30 ), e ordinanza del 26 ottobre 2017, Wamo e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑356/16 , EU:C:2017:809 , punto 24 ). ( 41 ) V. articolo 3, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2005/29. ( 42 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght ( C‑339/15 , EU:C:2017:335 , punto 76 ). ( 43 ) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 44 ) V. articolo 5, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/29.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris