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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 07464/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.50/RG 25319 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.

La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pagg. 5-6), con la quale il ricorso non si confronta, escludendo l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e riconoscendo la recidiva, alla luce dei precedenti anche specifici dell'imputato e alla mancanza di qualsiasi resipiscenza ostativi anche alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare per assenza di una positiva prognosi circa il rispetto delle prescrizioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.50/RG 25319 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pagg. 5-6), con la quale il ricorso non si confronta, escludendo l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e riconoscendo la recidiva, alla luce dei precedenti anche specifici dell'imputato e alla mancanza di qualsiasi resipiscenza ostativi anche alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare per assenza di una positiva prognosi circa il rispetto delle prescrizioni. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tenso
Sentenza Cassazione n. 07464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris