CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23447-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona de i rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentate e difesedall’[OSCURATO:PERSONA] CANFORA ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentat a e difes a da gli AvvocatiAlberto ORONZO e Federica ORONZO; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Integrazione del contraddittorio R.G.N.23447/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate - Avversola sentenza n. 4191/2022 d ella Corte d ’ appello di Roma , depositata il 18/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; rilevato: - che le società Le.Ro.Gi.St . S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorrono, sulla base di dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 4191/22 , del 18 giugno 2022, della Corte d’appello di Roma, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 17876/15 , del 9 settembre 2015, del Tribunale di Roma - ha confermato il rigetto della domanda da esse proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., volta alla dichiarazione di nullità, o comunque, d’inefficacia delle garanzie ipotecarie dalle s tesse prestate, nonché all’accertamento del l ’ illegittima duplicazione di tassi di interesse applicati al rapporto di mutuo oggetto delle suddettegaranzie; -che le odierne ricorrenti riferiscono, in punto di fatto, di aver prestato ipoteche a garanzia del credito spettante alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (d’ora in poi, “BNL”), in relazione ad un finanziamento concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi posta in liquidazione, dopo essere intervenuta in giudizio; -che le allora attrici domandavano accertarsi che BNL aveva applicato al contratto di mutuo una duplicazione di interessi, lamentando, altresì, la sussistenza di maggiori oneri complessivamente addebitati da BNL in relazioneal c/c 12000; - che, in coerenza con tali premesse, chiedevano che la convenutafosse condannata a restituire la somma indebitamente percepita, oltre interessi legali sino al soddisfo;- che interrottosi il giudizio a seguito della declaratoria di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], esso veniva riassunto dalle odierne ricorrenti, che dichiaravano di intervenire anche per aver acquistato dal fallimento le pretese cr edit o rie relative al c/c n. 12000 ed al contratto di finanziamento,oltre al diritto di sostituirsi processualmenteal fallimento, ex art. 111 c od . p roc . c iv . ; - che l ’ adito Tribunale di Roma, tuttavia, dichiarava inammissibile l’intervento in origine dispiegato da [OSCURATO:SOCIETA] e, dopo aver respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, avanzata dalle allora attrici, rigettava la loro domanda; -che il gravame da esse esperito veniva rigettato , all ’ esito di un giudizio nel quale si costituiva la società CAF, quale procuratrice della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi cessionaria del credito di BNL, e ciò ancorché, in base alla copia della [OSCURATO:PERSONA] prodotta dall ’ interveniente, il credito oggetto di cessione risultava, in realtà, fare capo alla società UncreditS.p.a. e non a BNL ; - che d opo l ’ udienza di precisazione delle conclusioni, nelle more della scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ., si costituiva nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice e mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., indicata come cessionaria del credito di BNL, in forza di contratto di cessione intervenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; - che, all ’ uopo, l ’ interveniente deposita va un nuovo documento, costituito dall ’ intera [OSCURATO:PERSONA] n. 149 del 29 dicembre 2015 (e non dallo stralcio in precedenza prodotto, dal quale risultava quale cedente la società Unicredit e non BNL), contenente l’avviso dell’asserita cessione dei crediti tra B NL e [OSCURATO:SOCIETA]; - che il gravame veniva rigettato, con conferma della decisione adottata in prime cure;- che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha nno proposto ricorso per cassazione le predette società Le.Ro.Gi.St., [OSCURATO:PERSONA], Ivesa e [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto -di dieci motivi ; - che i l primo motivo denuncia n ullità e/o invalidità e/o irregolarità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4), c od . p roc . c iv . , per omessa indicazione di BNL nell ’ epigrafe della sentenza, nel dispositivo, nonché nelle parti dedicate allo svolgimento del processo di secondo grado e nei motivi della decisione, oltre aviolazione degli artt. 101, 132, 156 e 383 cod. proc.civ.; - che il secondo motivo denuncia nullità e/o invalidità e/o irregolarità del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132, 291 e 101 cod. proc. civ. per aver omesso la Corte territoriale di dichiarare la contumacia della parte appellata BNL; -che il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.111, 112, 268 e 356 cod. proc. civ., per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento, effettuato ex art.111 cod. proc. civ. daAporti e, per essa , dal la mandataria [OSCURATO:SOCIETA] ; - che il quarto motivo denuncia, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 190 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale utilizzato nella decisione un documento prodotto da [OSCURATO:SOCIETA] per la prima volta, tardivamente,nel giudizio di appello, unitamente alla memoria di replica in violazione del principio del contraddittorio e di difesa; - che il quinto motivo denuncia omesso esame dell ’ estratto della [OSCURATO:PERSONA]. 149 del 29 dicembre 2015 allegato alla comparsa di risposta di [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa , da CAF , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 101, 115, e 116 cod. proc. civ.; - che il sesto motivo denuncia nullità e/o invalidità e/o irregolarità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per mancata individuazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. 118 disp att. cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la Corte territoriale adottato una motivazione meramente apparente, inidonea a rivelare il percorso logico-giuridico seguito ai fini della sua decisione, in particolare in relazione alla ritenuta legittimazione dapprima della società [OSCURATO:SOCIETA] e poi della società [OSCURATO:SOCIETA]; -che il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 1260, 1262, 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 58 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,per non avere la Corte d’appello di Roma accolto l’eccezione sulla carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e della mandataria CAF, e per l’effetto di [OSCURATO:SOCIETA] e della mandataria [OSCURATO:SOCIETA], in difetto della produzione del contratto di cessione e/o di altre prove idonee a dimostrare l’inclusione del credito controverso tra i rapporti ceduti, a tal scopo non bastando la produzione della sola [OSCURATO:PERSONA], che assolve funzione solo corrispondente a quella della notificazione dell’avvenuta cessione; -che l ’ ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 117 TUB e agli artt. 1284, 1418, 1325,1343, 1346 e 2697 cod. civ., oltre che agli artt. 163, 112, 113 e 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte t erritoriale ritenuto generica l’eccezione di nullità della clausola di pattuizione dei tassi di interesse di cui all’art. 2 del contratto di mutuo del 28 giugno 2002 e,per l’effetto , declinato la richiesta di CTU contabile ;-che il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 cod. civ. e degli artt. 2384 e 2384-biscod. civ., nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, oltre che dell’art 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte capitolina ritenuto valide le garanzie ipotecarie in virtù delle delibere assembleari autorizzative delle società garanti; -che, infine, il decimo motivo denuncia violazione degli artt.91, 92 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 13, commi 1-bise 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360. comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello di Roma ritenuto la soccombenza delle odierne ricorrenti, senza accogliere la domanda delle stesse di riforma della sentenza di prime cure in punto di condanna alle spese di lite e condannando, a sua volta, le società appellanti alle spese del secondo grado di giudizio, con condanna al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l’appello; - che h a resistito all ’ avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che le ricorrenti ha nno presentato memori a ; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: - che in relazione alla natura del presente giudizio , nonché delle questioni oggetto dello stesso, che investono pure le determinazioni che – secondo la prospettiva delle ricorrenti – il giudice d’appello avrebbe dovuto assumere in relazione alla posizione della società BNL, questo collegio reputa necessario integrare il contraddittorio nei confronti della medesima: e tanto con le modalità e nel termine perentorio di cui in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione dell’ottemperanza al presente ordine; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio verso la società [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la notifica alla stessa del relativo atto, decorrenti dalla