CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CENA] ERMAL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato iso,alle-p---arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati, i quali, a mezzo del difensore, lamentano violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Considerato, quanto alle ulteriori lagnanze (vizio di motivazione prospettato in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio) che le stesse sono parimenti inammissibili, esulando dal novero delle questioni proponibili in sede di legittimità avverso la sentenza di concordato in appello (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il C