CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 1961
Cassazione n. 34912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta ry),[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la decisione emessa in data 03.10.2023 dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di sostituzione di persona perché, al fine di procurarsi un vantaggio e di procurare a [OSCURATO:PERSONA] un danno, ha apposto la firma di costei in calce a due richieste di rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali dematerializzati e ha così indotto in errore il personale in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sostituendo illegittimamente la propria persona a quella della vittima (altre contestazioni erano state definite con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato). 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce manifesta illogicità della motivazione e carenza di questa, nonché violazione di legge in relazione all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 191 cod. proc. pen. La tesi difensiva è la seguente: la Corte di appello avrebbe errato a rigettare il motivo di impugnazione con cui si è rappresentata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ritenendo che l'attività svolta dal presidio "fraud management" di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non sia riconducibile ai poteri ispettivi e di vigilanza che sono contemplati dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e, dunque, non sia idonea a determinare l'inutilizzabilità o la nullità degli atti compiuti per il mancato rispetto delle garanzie assicurate dal codice di rito. A giudizio della difesa, seguendo la linea interpretativa delle sentenze n. 84 del 2021 della Corte costituzionale e n. 34036 del 2025 delle Sezioni Unite, l'ambito di applicabilità dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. attiene anche al caso di specie, in quanto il "diritto al silenzio" va comunque garantito, quale corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in tutte quelle situazioni nelle quali un soggetto sottoposto a verifiche o controlli da parte dell'autorità amministrativa non debba rendere dichiarazioni che comportino poi l'ammissione di responsabilità in un contesto (anche futuro) di procedimento penale. Se l'attività di raccolta di risparmio postale è prestazione di un pubblico servizio, allora in essa rientra anche l'attività svolta a tal fine da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale segmento costitutivo della prima: nel caso di specie quindi, i controlli ispettivi predisposti dall'ente hanno rilevanza pubblica perché finalizzati ad assicurare il servizio pubblico di raccolta del risparmio postale, tutelando le transazioni finanziarie e lo stesso risparmio, nell'ambito del modello organizzativo predisposto ai sensi della legge n. 231 del 2001. 2 dì2A3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica all'opzione della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente non considera esattamente la differenza, essenziale ai fini dell'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., tra attività ispettiva e di vigilanza e controlli interni funzionali alla verifica della regolarità della gestione. Proprio con riferimento ad una fattispecie inerente illeciti nell'ambito della gestione del risparmio da parte di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] italiane, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato un principio che il Collegio intende ribadire. Si è detto, infatti, che, in tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica nel solo caso in cui siano esercitati pubblici poteri di sorveglianza e non nell'ipotesi in cui risulti espletata una mera funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione (cfr., tra quelle massimate, Sez. 6, n. 8676 del 05/02/2026, Ingegnere, Rv. 289534 - 01; Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01. In applicazione del principio, la Corte in entrambi i casi ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si erano giudicate utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di un'inchiesta ispettiva interna, attivata presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e finalizzata ad individuare irregolarità nel servizio di bancoposta). L'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. sancisce, invero, che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Questa disposizione, come evidenzia la Sesta Sezione, nel disegno del legislatore, è volta creare un raccordo negli ambiti di confine tra il settore amministrativo e quello penale, al fine di garantire l'osservanza delle forme e delle garanzie del codice di rito, quando, nell'esercizio di attività di ispezioni o di attività di vigilanza previste da leggi speciali, «emergano indizi di reato». 3Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291, che la difesa ritiene in contrasto con l'opzione esegetica adottata dal provvedimento di appello impugnato, si sono occupate del tema in una fattispecie di attività ispettiva compiuta da un ispettore del lavoro e, in quel caso, hanno affermato che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Il massimo collegio nomofilattico ha precisato il significato dell'espressione "quando..emergono indizi di reato", contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Essa è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale e deve interpretarsi nel senso che il presupposto dell'operatività dell'obbligo citato non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. Le Sezioni unite hanno, inoltre, chiarito che: - gli atti ispettivi comprendono «inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione»; - gli atti di vigilanza riguardano «ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati», essendo comunque opportuna, anche in vista delle finalità della disposizione, «l'accoglimento di una nozione il più ampia possibile» Di cruciale importanza rimane, in questo scenario, la sottolineatura del fatto che il rapporto di sovraordinazione gerarchica o, comunque, l'attività di sorveglianza sottesi agli atti di ispezione o di vigilanza devono essere previsti da leggi o decreti, non nel senso che quelle fonti genericamente li contemplino, ma nel senso che in tali fonti deve trovare fondamento il rilievo pubblicistico dei poteri correlati all'esercizio di dette attività. Di conseguenza, secondo quanto ha affermato la giurisprudenza della Sesta Sezione penale, quando viene in considerazione l'esercizio di un potere di ispezione 4e vigilanza, che - pur richiesto da normative di settore, al fine di assicurare l'adeguato svolgimento di attività - non è tuttavia connotato da preminenza di rilievo pubblicistico e assume rilievo solo all'interno della stessa struttura, non può in concreto porsi un problema di definizione di confini con l'attività di indagine a fini penali, poiché vi è una netta distinzione tra la verifica della regolarità delle condotte a fini interni e l'eventuale rilievo delle irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, oggetto se del caso di denuncia alla competente autorità. Ecco perché si è giunti ad affermare che, in tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina contenuta all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione (si richiamano ancora una volta le citate Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 - 01 e Sez. 6, n. 8676 del 05/02/2026, Ingegnere, Rv. 289534 - 01; nonché Sez. 6, n. 35780 del 30/05/2023, Cioffi, non mass., e Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, dep. 2020, Agrillo, non mass.). Ed è molto rilevante ricordare ancora una volta e più specificamente che la fattispecie oggi all'esame del Collegio è del tutto analoga, nei suoi tratti essenziali, a quelle decise dalle sentenze esaminate, vale a dire casi nei quali la Corte di cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato e raccolte proprio nel corso di una inchiesta ispettiva interna presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta. 2.1. Non sussiste alcuna frizione tra tali conclusioni e quanto stabilito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 117 del 2019, cui è seguita la sentenza n. 84 del 2021 a seguito del rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, che riguardano l'illecito amministrativo di inottemperanza alle richieste della CONSOB o di ritardo cagionato alla sua attività ispettiva e di vigilanza di tipo "esterno", nell'ambito di poteri conferiti dal legislatore all'organismo di vigilanza specificamente per tali scopi ispettivi e di sorveglianza, non attinenti ad attività di controllo "interno". I giudici costituzionali, nella sentenza n. 84 del 2021 in particolare, hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo (per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 3, lett. g), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE) l'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. 5Il tema attiene alla tutela costituzionale del "diritto al silenzio", che pur non godendo di riconoscimento espresso nella nostra Carta fondamentale, costituisce un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, previsto dall'art. 24 Cost., garantendo nel procedimento penale all'imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all'esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell'autorità competente per le indagini. (si richiamano le precedenti ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 del 2002 e n. 291 del 2002 Corte cost.) Ebbene, il tenore letterale della disposizione del d.lgs. n. 58 del 1998 censurata è risultato incompatibile, come confermato anche dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale, con il diritto al silenzio della persona fisica ma in una specifica ipotesi. Vale a dire quella in cui la persona sia stata richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell'attività di vigilanza svolta da quest'ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero - a fortiori - nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, e in tale contesto procedimentale si sia rifiutata di rispondere a domande (formulate in sede di audizione o per iscritto), dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. La Corte costituzionale evidenzia ancora che spetterà primariamente al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto - non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell'ambito del procedimento e del processo penale - rispetto alle attività istituzionali della CONSOB e - a seguito delle pronunce di illegittimità costituzionale consequenziale della medesima disposizione, nella formulazione successiva a due successive novelle - della Banca d'Italia, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea (i precedenti citati sono le sentenze n. 68 del 2021, n. 96 del 2020, n. 187 del 2019 e n. 388 del 1999; l'ordinanza n. 117 del 2019 ). In nessun modo, però, può dirsi che la Consulta sia giunta ad affermare un principio generale di applicazione delle garanzie collegate alla tutela del diritto al silenzio a qualsiasi attività ispettiva o di vigilanza che si svolga nell'ambito di un procedimento amministrativo e possa avere prosecuzione in un Orocedimento penale. 2.2. Correttamente, dunque, la Corte di appello di Catanzaro, anche nel caso oggi all'esame del Collegio, ha escluso l'applicazione dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni rese dall'imputato sono state raccolte dal 6dirigente dell'ufficio di fraud management nel corso di una inchiesta interna a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nella gestione dei servizi di bancoposta e non già illeciti penali nell'ambito dell'esercizio di una attività amministrativa di vigilanza (come nel caso della Consob) oppure di un'attività funzionalmente deputata al controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, con funzioni anche di polizia giudiziaria, come nel caso degli ispettori del lavoro, trattato dalle Sezioni Unite. Risulta dall'accertamento di fatto della Corte di appello, che per questo ha deciso nel senso avversato dal ricorrente, che il presidio fraud management non configura un servizio ispettivo capace di attivare l'art. 220 disp. att. in quanto costituisce un'articolazione interna della società [OSCURATO:PERSONA] con funzioni di individuare, a fini di controllo interno, irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta. E del resto, allo stesso modo tale servizio è stato configurato dalla giurisprudenza di legittimità stratificatasi negli anni, come si è evidenziato, in relazione alla medesima fattispecie. Secondo la difesa (che ha molto insistito su tale aspetto nella memoria depositata in vista dell'udienza), dalla sequenza delle attività del servizio di fraud management si comprenderebbe che la società [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell'illecita gestione del conto di un cliente da parte dell'imputato, sicchè la delegata dell'ufficio interno di controllo lo aveva ascoltato avendo già consapevolezza di quanto da lui verosimilmente commesso, tanto che, dopo pochi giorni dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, si era provveduto a inoltrare la documentazione raccolta e riservandosi di inoltrare apposita "informativa di reato". Ma l'equivoco in cui incorre la prospettazione difensiva è quello di dare importanza al tempo di emersione dei "sospetti" poi rivelatisi fondati a carico dell'imputato (che ha ammesso infatti il comportamento illecito), facendone derivare la necessità di sentirlo con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., dimenticando che il tema centrale è che l'attività di sorveglianza o di ispezione o di vigilanza deve essere prevista da leggi o decreti che diano luogo ai poteri pubblici correlati all'esercizio di dette attività e non basta che esistano fonti (interne di settore o di altra natura) che genericamente le prescrivano. D'altra parte, gli ispettori del lavoro, ai quali le Sezioni Unite hanno dedicato la loro attenzione, così come altre tipologie di lavoratori, hanno uno statuto peculiare, essendo soggetti con poteri amministrativi ma anche di polizia giudiziaria. Le Sezioni Unite ricordano come le inchieste condotte dall'Ispettorato del lavoro in un settore di grande rilevanza sociale e caratterizzato da un'accesa conflittualità siano sussumibili nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e, con riferimento al caso di specie, esattamente annoverabili tra le attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità di rapporti di lavoro subordinato o d'altra 7natura, soggetti alla disciplina prevista da leggi, regolamenti o altre fonti normative riconosciute. Analoghe considerazioni valgono per i poteri di vigilanza del servizio ispettivo della CONSOB, che, per la rilevanza dei beni in gioco, prevede pervasivi poteri di accertamento di illeciti e sanzionatori, tali da suscitare anche l'attenzione delle Corti europee in relazione alla violazione del principio di ne bis in idem, a partire dalla sentenza della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, del 4 marzo 2014. 2.3. La prospettata violazione del diritto al silenzio e al giusto processo, che sarebbe derivata dal mancato rispetto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non sussiste, dunque, nel caso di specie, per le considerazioni sin qui svolte. Il rigetto dell'eccezione processuale rende manifestamente infondato il cenno, genericamente contenuto nel ricorso, all'insussistenza della prova della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.MMatilde [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi. 3EL2025.[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] p Orina eimonte 8