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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 36422/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25773-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocataDomitilla Ambrosio, presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n.7, elettivamente domicilia. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’ , in persona del curatore pro tempore, , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qualeelettivamente domicilia in Roma, alla Via F. Confalonieri n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Vicenza, depositato in data 12.8.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 12.8.2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di M anca Marco G iosuè d el credito di euro 188.000,00, portato da due assegni bancarirecanti la data di emissione del 31.1.2012.

2. Il Tribunale: i) ha ri levato che dal materiale probatorio in atti ( da cui risultavano, fra l’altro,la data di chiusura del c/c dal quale gli assegni erano stati tratti e l e dat e di emissione di altri assegni con numerazione antecedente e successiva) si ricavavaagevolmente che i titoli non potevano essere stati rilasciati oltre il 12.8.2009 e che dunque erano stati consegnati privi di data,a garanzia del pagamento dell’unico debito contratt o da Manca verso Panozzo- derivant e da forniture di arredi da quest’ultimo eseguite nel 2007 e nel 2008 (come del resto riconosciuto dallo stesso opponente) - pe r poi essere abusivamente riempiti solo nel 2012, con conseguente loro nullità; ii) ha aggiunto che il debito portato dagli assegni era stato integralmente onorato dal fallito, come emerge va dalla dichiarazione confessoria resa da Panozzo,in sede di interrogatorio formale, nel corso del giudizio promosso da Manca anteriormente al fallimento, di opposizione al decreto ingiuntivo che il preteso creditore aveva ottenuto nei suoi confronti; iii) ha infine ritenuto che la totale, manifesta infondatezza dell’opposizione imponesse la condanna d’ufficio dell’ opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, 3 ° comma, c.p.c., liquidati nella stessa misura delle spese di lite. 2.Il decretoè stato impugnat o da L oreno Panozzo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il F allimento M anca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, chedenuncia la v iolazione dell’ art. 132, 2 ° comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente sostiene che il decreto si fonda su una motivazione meramente apparente,in quanto il t ribunale avrebbe dato per pacifici fatti invece non provati, quali l’inesistenza di altri rapporti di credito/debito fra lui e il fallito, ol’avvenuta emissione degli assegni nel periodo in cui erano state eseguite le forniture o, ancora, l’abusivo riempimento dei titoli.

Aggiunge che le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sarebbero irrilevanti, posto che gli assegni non erano stati emessi daManca a garanzia del pagamento delle forniture, che erano state pacificamente saldate, ma per il pagamento di un suo debito personale, e che l’eventu ale nullità dei titoli non gli precludeva di avvalersene quali promesse di pagamento. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014 ; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977del 23/05/2019).

Il percorso logico-giuridico posto a sostegno del provvedimento impugnatoè invece pienamente percepibile, avendo il tribunale ampiamente illustrato le ragioni di fatto poste a sostegno delproprio convincimento (chiusura sin dal 2009 del c/c da cui i titoli erano stati tratti; emissione nel 2008 di assegni aventi numerazionesuccessiva; insussistenza – id est : mancanza di prova - di altri rapporti di debito/credito fra le parti; ammissioni dello stesso opponente in sede di ricorso ex art. 93 l. fall; sue dichiarazioni confessorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

E’ appena il caso di aggiungere cheil motivo, ove qualificato ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., risulterebbe inammissibile perché fondato su mere asserzioni del ricorrente, prive di qualsivoglia riferimento agli atti e ai documenti di causa, laddove la denuncia di un vizio di motivazione - solo attraverso il quale può essere sindacata nella presente sede di legittimità la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito - richiede la specifica indicazione de i fatt i decisiv i, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame , che , se considerati, avrebbero determinato un diverso esito della decisione.

2. Con il secondo mezzo Panozzo lamenta la violazione e /o la falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la sua mala fede ( o la sua colpa grave ) ovvero in quali elementi risiederebbe l’abuso del processo. 2.1 Il motivo è infondato, in quanto l e ragioni sottes e alla condanna per responsabilità aggravata di Panozzo, riassuntedal tribunale nell’espressione “totale e manifesta infondatezza dell’opposizione”, si ricavanodal complesso delle argomentazioni che sorreggono la decisione: in particolare, a denotare la malafede o la colpa grave del ricorrente, valgono gli accertamenti concernenti l’abusivo riempimento degli assegni e l’estinzione del debito sottostante al loro rilascio.

3. Lespese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000per compensi e in euro 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25773-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocataDomitilla Ambrosio, presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n.7, elettivamente domicilia. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’ , in persona del curatore pro tempore, , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qualeelettivamente domicilia in Roma, alla Via F. Confalonieri n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Vicenza, depositato in data 12.8.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 12.8.2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di M anca Marco G iosuè d el credito di euro 188.000,00, portato da due assegni bancarirecanti la data di emissione del 31.1.2012. 2. Il Tribunale: i) ha ri levato che dal materiale probatorio in atti ( da cui risultavano, fra l’altro,la data di chiusura del c/c dal quale gli assegni erano stati tratti e l e dat e di emissione di altri assegni con numerazione antecedente e successiva) si ricavavaagevolmente che i titoli non potevano essere stati rilasciati oltre il 12.8.2009 e che dunque erano stati consegnati privi di data,a garanzia del pagamento dell’unico debito contratt o da Manca verso Panozzo- derivant e da forniture di arredi da quest’ultimo eseguite nel 2007 e nel 2008 (come del resto riconosciuto dallo stesso opponente) - pe r poi essere abusivamente riempiti solo nel 2012, con conseguente loro nullità; ii) ha aggiunto che il debito portato dagli assegni era stato integralmente onorato dal fallito, come emerge va dalla dichiarazione confessoria resa da Panozzo,in sede di interrogatorio formale, nel corso del giudizio promosso da Manca anteriormente al fallimento, di opposizione al decreto ingiuntivo che il preteso creditore aveva ottenuto nei suoi confronti; iii) ha infine ritenuto che la totale, manifesta infondatezza dell’opposizione imponesse la condanna d’ufficio dell’ opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, 3 ° comma, c.p.c., liquidati nella stessa misura delle spese di lite. 2.Il decretoè stato impugnat o da L oreno Panozzo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il F allimento M anca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, chedenuncia la v iolazione dell’ art. 132, 2 ° comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente sostiene che il decreto si fonda su una motivazione meramente apparente,in quanto il t ribunale avrebbe dato per pacifici fatti invece non provati, quali l’inesistenza di altri rapporti di credito/debito fra lui e il fallito, ol’avvenuta emissione degli assegni nel periodo in cui erano state eseguite le forniture o, ancora, l’abusivo riempimento dei titoli. Aggiunge che le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sarebbero irrilevanti, posto che gli assegni non erano stati emessi daManca a garanzia del pagamento delle forniture, che erano state pacificamente saldate, ma per il pagamento di un suo debito personale, e che l’eventu ale nullità dei titoli non gli precludeva di avvalersene quali promesse di pagamento. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014 ; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977del 23/05/2019). Il percorso logico-giuridico posto a sostegno del provvedimento impugnatoè invece pienamente percepibile, avendo il tribunale ampiamente illustrato le ragioni di fatto poste a sostegno delproprio convincimento (chiusura sin dal 2009 del c/c da cui i titoli erano stati tratti; emissione nel 2008 di assegni aventi numerazionesuccessiva; insussistenza – id est : mancanza di prova - di altri rapporti di debito/credito fra le parti; ammissioni dello stesso opponente in sede di ricorso ex art. 93 l. fall; sue dichiarazioni confessorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). E’ appena il caso di aggiungere cheil motivo, ove qualificato ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., risulterebbe inammissibile perché fondato su mere asserzioni del ricorrente, prive di qualsivoglia riferimento agli atti e ai documenti di causa, laddove la denuncia di un vizio di motivazione - solo attraverso il quale può essere sindacata nella presente sede di legittimità la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito - richiede la specifica indicazione de i fatt i decisiv i, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame , che , se considerati, avrebbero determinato un diverso esito della decisione. 2. Con il secondo mezzo Panozzo lamenta la violazione e /o la falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la sua mala fede ( o la sua colpa grave ) ovvero in quali elementi risiederebbe l’abuso del processo. 2.1 Il motivo è infondato, in quanto l e ragioni sottes e alla condanna per responsabilità aggravata di Panozzo, riassuntedal tribunale nell’espressione “totale e manifesta infondatezza dell’opposizione”, si ricavanodal complesso delle argomentazioni che sorreggono la decisione: in particolare, a denotare la malafede o la colpa grave del ricorrente, valgono gli accertamenti concernenti l’abusivo riempimento degli assegni e l’estinzione del debito sottostante al loro rilascio. 3. Lespese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000per compensi e in euro 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st
Decreto Cassazione n. 36422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris