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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04418/2024

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3190/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per le Società e l a Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiManto Giuliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti in via principale - -intimati in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti- -ricorrenti in via incidentale - nonché sul successivo ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza n. 4337/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (per brevità, di seguito, Consob), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di controllo e di vigilanza nei confronti della società finanziaria facente capo al [OSCURATO:PERSONA], balzato all’attenzione della cronaca negli anni 90 per il rilevante crack finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16215/2015 rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti della Consob per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.

2. La Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022, in parziale accoglimento dell’appello degli originari attori ed in riforma della sentenza appellata, accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale della Consob e la condannava al pagamento in favore degli appellanti delle somme in essa indicate (pari: quanto a [OSCURATO:PERSONA], ad € 325.426,77; quanto a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ad € 52.256,84; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],pari alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre per tutti la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dall’aprile del 1996 fino alla data della sentenza, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della Consob.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso dalla Consob (articolando tredici motivi).Al ricorso della Consob hanno resistito con un unico controricorso a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale (con un unico motivo) i soli resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].

A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso la Consob.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto successivo ricorso (con due motivi, di cui il primo è di tenone analogo all’unico motivo del citato ricorso incidentale) da AuriemmaGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA].

A detto ricorso ha resistito con controricorso la Consob, che ha preliminarmente chiesto la riunione del ricorso proposto dagli Auriemma al ricorso n. 3190/2023 da essa proposto.

5. Come rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (v. memorie datate 1° dicembre 2023), nelle more dell’odierna udienza, la corte territoriale con ordinanza n. 1353/2023 del 7 marzo 2023 ha accolto l’istanza, proposta dai medesimi, di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la complessiva somma di € .112.343,58 è da leggersi ed intendersi quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la complessiva somma di € 1.112.343,58 (detratto quanto percepito in sede di riparto fallimentare) .

6. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre, a sostegno delle rispettive conclusioni, sono state depositate memorie: a) dal Difensore della Consob, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la corte territoriale con ordinanza di correzione n. 1353/2023 ha espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA]); b) dal Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; i quali, in particolare, hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale con la citata ordinanza n. 1353/2023 accolto la loro istanza di correzione di errore materiale; c) dal Difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]); nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]).

7. [OSCURATO:PERSONA] ll e gio ri tiene che il ricorso richieda la tr a ttazione in pubblica udienza, poiché il primo motivo dello stesso prospetta questione di diritto suscettibile di rilievo nomofilattico.

P.Q.M.

La Corte dispone il ri nvio della causa a nuovo ruolo per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3190/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per le Società e l a Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiManto Giuliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti in via principale - -intimati in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti- -ricorrenti in via incidentale - nonché sul successivo ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza n. 4337/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (per brevità, di seguito, Consob), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di controllo e di vigilanza nei confronti della società finanziaria facente capo al [OSCURATO:PERSONA], balzato all’attenzione della cronaca negli anni 90 per il rilevante crack finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16215/2015 rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti della Consob per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali. 2. La Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022, in parziale accoglimento dell’appello degli originari attori ed in riforma della sentenza appellata, accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale della Consob e la condannava al pagamento in favore degli appellanti delle somme in essa indicate (pari: quanto a [OSCURATO:PERSONA], ad € 325.426,77; quanto a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ad € 52.256,84; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],pari alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre per tutti la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dall’aprile del 1996 fino alla data della sentenza, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della Consob. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso dalla Consob (articolando tredici motivi).Al ricorso della Consob hanno resistito con un unico controricorso a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale (con un unico motivo) i soli resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso la Consob. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto successivo ricorso (con due motivi, di cui il primo è di tenone analogo all’unico motivo del citato ricorso incidentale) da AuriemmaGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]. A detto ricorso ha resistito con controricorso la Consob, che ha preliminarmente chiesto la riunione del ricorso proposto dagli Auriemma al ricorso n. 3190/2023 da essa proposto. 5. Come rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (v. memorie datate 1° dicembre 2023), nelle more dell’odierna udienza, la corte territoriale con ordinanza n. 1353/2023 del 7 marzo 2023 ha accolto l’istanza, proposta dai medesimi, di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la complessiva somma di € .112.343,58 è da leggersi ed intendersi quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la complessiva somma di € 1.112.343,58 (detratto quanto percepito in sede di riparto fallimentare) . 6. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre, a sostegno delle rispettive conclusioni, sono state depositate memorie: a) dal Difensore della Consob, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la corte territoriale con ordinanza di correzione n. 1353/2023 ha espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA]); b) dal Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; i quali, in particolare, hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale con la citata ordinanza n. 1353/2023 accolto la loro istanza di correzione di errore materiale; c) dal Difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]); nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]). 7. [OSCURATO:PERSONA] ll e gio ri tiene che il ricorso richieda la tr a ttazione in pubblica udienza, poiché il primo motivo dello stesso prospetta questione di diritto suscettibile di rilievo nomofilattico. P.Q.M. La Corte dispone il ri nvio della causa a nuovo ruolo per