CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35337/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 5 dicembre 2016, ha ridotto a mesi dieci di reclu- cA-A— sione ed euro mille di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'insuffi- cienza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato e al tratta- mento sanzionatorio. 3. Con riferimento all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricor- rente si limita a formulare una generica doglianza in relazione a vari aspetti dell'ap- parato argomentativo della sentenza impugnata, senza articolarla in termini suffi- cientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 gi