CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Maritan è stato definitivamente condannato per il delitto di tentata estorsione. Con sentenza n. 9631 del 7 gennaio 2025, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione d'appello, limitaamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, per lui avanzata dal suo difensore al giudice d'appello, all'atto delle concluoni. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Venezia ha negato detta sostituzione, rilevando che: Maritan è gravato da numerosi precedenti, anche specifici, commessi lungo un periodo di diversi decenni; in passato, ha usufruito di affidamento in prova ai servizi sociali, tuttavia rivelatosi infruttuoso; e, infine,per una precedente condanna, la detenzione domiciliare concessagli gli è stata successivamente revocata, con rispristino della detenzione carceraria. Pertanto, hanno ritenuto quei giudici che i lavori di pubblica utilità sostitutivi non siano idonei alla sua rieducazione. 2. Egli impugna tale decisione con atto del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, in quanto, anzitutto, la Corte d'appello ha limitato il proprio giudizio alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quando, invece, la richiesta avanzata all'esito del precedente giudizio d'appello e rimasta inevasa era riferita a qualsiasi pena sostitutiva: quindi, in ipotesi, anche alla semilibertà od alla detenzione domiciliare, su cui, dunque, la sentenza non ha provveduto. In secondo luogo, il ricorso sostiene che la valutazione di non idoneità delle pene sostitutive compiuta dai giudici d'appello tradisca un'errata concezione della natura premiale di tali misure, che invece è estranea alla legge; inoltre, tale giudizio non sarebbe sorretto dall'indicazione delle relative ragioni e, comunque, sarebbe fondato sul solo vissuto del condannato, senza la dovuta considerazione del lungo tempo trascorso dalla commissione del reato in assenza di altri pregiudizi penali e del fatto che, nelle more, così come documentato dalla difesa, quegli si sia dato stabilmente al lavoro ed abbia formato una famiglia. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. Al di là del tenore testuale della richiesta avanzata al primo giudice d'appello (che, stando alla sentenza rescindente, sembrerebbe essere stata limitata al lavoro sostitutivo, mentre nel ricorso si cita - virgolettandolo - il verbale di udienza, da cui parrebbe essersi trattato di una richiesta di pene sostitutive senza indicazione della specie), la sentenza impugnata, sia pure in un passaggio incidentale, ha sostenuto «l'inefficacia anche attuale di forme alternative alla detenzione», deducendola dall'intervenuta revoca di una precedente detenzione domiciliare concessa nell'àmbito di un diverso procedimento. Emerge, dunque, nitidamente, da tale inciso, che la Corte d'appello non si sia limitata a valutare - escludendola - l'idoneità del lavoro sostitutivo, bensì abbia inteso riferire il proprio giudizio a qualsiasi misura diversa dalla detenzione carceraria.2. Il secondo motivo, invece, è del tutto inammissibile: non soltanto perché chiede al giudice di legittimità una valutazione sull'idoneità o meno di una pena sostitCtIva, che è riservata al giudice di merito; ma anche e soprattutto perché è generico, non illustrando la possibile rilevanza esiziale, per la tenuta logica della motivazione, dei dati di fatto allegati dalla difesa ed asseritamente trascurati. In presenza di un vissuto pluridecennale di esperienze criminali e di esperienze alternative alla detenzione dall'esito non favorevole, infatti, che la sentenza menziona espressamente ed il ricorso non contraddice, non sono sufficienti lo svolgimento di un'attività lavorativa e la formazione di una famiglia per rendere irrazionale - e quindi censurabile in questa sede - la prognosi d'inadeguatezza di una sanzione sostitutiva ai fini del reinserimento sociale del Maritan e del contenimento del pericolo di ricaduta nel reato, come richiede l'art. 58, legge n. 689 del 1981. 3. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto. Al rigetto segue obbligatoriamente la condanna del proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.). P P.Q.M