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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 8 giugno 2021

Corte di giustizia UE n. 1605/2021

ECLI:EU:C:2021:466
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0359_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑359/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi non ammissibili – Decisione di recupero – Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 35)

2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Assenza di precisazione normativa – Assenza di precisazione contrattuale – Rispetto del termine ragionevole – Criteri di valutazione (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 39‑41)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 46)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Erronea applicazione del principio dell’esecuzione in buona fede delle convenzioni di sovvenzione – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 50‑55) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] — Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 320 del 28.9.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0359_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑359/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi non ammissibili – Decisione di recupero – Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 35) 2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Assenza di precisazione normativa – Assenza di precisazione contrattuale – Rispetto del termine ragionevole – Criteri di valutazione (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 39‑41) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 46) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Erronea applicazione del principio dell’esecuzione in buona fede delle convenzioni di sovvenzione – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 50‑55) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] — Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 320 del 28.9.2020 .
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