Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 8 giugno 2021
Corte di giustizia UE n. 1605/2021
ECLI:EU:C:2021:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0359_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑359/20 P) (
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)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi non ammissibili – Decisione di recupero – Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 35)
2.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Assenza di precisazione normativa – Assenza di precisazione contrattuale – Rispetto del termine ragionevole – Criteri di valutazione
(Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002)
(v. punti 39‑41)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 46)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Erronea applicazione del principio dell’esecuzione in buona fede delle convenzioni di sovvenzione – Motivo manifestamente infondato
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 50‑55)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] — Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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GU C 320 del 28.9.2020
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