CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto. E' presente, come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese anche per [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 14 febbraio 2023 dalla Terza Sezione di questa Corte, ha confermato - per quanto di specifico interesse in questa sede - l'originaria sentenza del G.U.P. del Tribunale di Agrigento del 26 luglio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 30, 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A); 110, 81, commi 1 e 2, cod. pen., 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 (capo B); 110, 81, commi 1 e 2, cod. pen., 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 (capo C); 110, 81, commi 1 e 2, cod. pen., 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo D); 110, 81, comma 1, 734 cod. pen. (capo F). 1.1. Avverso la decisione del primo giudice era stata presentata impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello di Palermo, in esito al susseguente giudizio, aveva pronunciato 1'11 novembre 2021 sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato riguardo all'imputazione rubricata al capo A), invece confermando la sua condanna per i reati di cui: al capo B), limitatamente alla previsione, nei progetti esecutivi relativi ai singoli lotti, degli edifici da realizzare con altezza di 6,10 mt., invece che di 6 mt.; al capo C), limitatamente alla realizzazione nel lotto 12 degli immobili di altezza superiore a quella consentita, alla realizzazione, entro la fascia di rispetto di 170 mt. dalla battigia, dell'edificio 12E e dello scavo di sbancamento dell'edificio 12F; al capo D), limitatamente alla realizzazione dell'edificio 12E e dello scavo di sbancamento dell'edificio 12F, in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta ex legge regionale n. 71/78 gravante sui territori costieri entro i 150 mt. dalla battigia e comunque entro i 170 mt. dalla battigia; al capo F). Per l'effetto, era stata ridotta la pena inflitta all'imputato - assolto dalle residue condotte contestategli ai capi B), C) e D) - nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 12.000 di ammenda. 1.2. Avverso l'indicata pronuncia era stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, e la Terza Sezione di questa Corte aveva disposto in data 14 febbraio 2023 l'annullamento della sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Nella specie la Suprema Corte, analizzando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], aveva invitato il giudice del rinvio - in accoglimento del primo motivo di doglianza eccepito dal P.G. e tenuto conto della intervenuta irrevocabilità, per difetto di impugnazione da parte dell'imputato, della sentenza di condanna pronunciata per i reati di cui ai capi B), C), D) (sia pur con riguardo ad ipotesi di abuso limitate) - a espletare il nuovo giudizio tenendo conto dei principi espressi dalla Cassazione in tema di elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva contestato al capo A). 1.3. Il conseguente giudizio si è, per l'appunto, concluso con l'impugnata sentenza del 12 novembre 2024, con cui la Corte di merito, aderendo ai principi espressi dalla Suprema Corte in tema di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato previsto dagli artt. 30 e 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato anche per la fattispecie contestatagli al capo A), per l'effetto confermando la decisione di condanna emessa in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo tre motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 5, 43 cod. pen., 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001; 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla intervenuta conferma della sentenza di primo grado anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato al capo A), invece esclusa nella prima sentenza della Corte di appello, che si era limitata a ravvisare la sola ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato. La valutazione della sussistenza del profilo soggettivo della lottizzazione abusiva, secondo i parametri espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe stata rimessa alla specifica competenza del giudice del rinvio, che, tuttavia, vi avrebbe adempiuto in modo incongruo, e cioè senza espletare nessuna verifica puntuale e analitica, nonché omettendo di adottare una "motivazione rafforzata" che potesse giustificare l'intervenuta adozione di una decisione di condanna, diversa e opposta rispetto a quella emessa dalla Corte di merito nella precedente decisione. La motivazione espressa in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato sub A) riprodurrebbe, inoltre, lo stesso approccio apodittico, frettoloso e assertivo presente nella sentenza di primo grado, proponendo affermazioni generiche, prive dell'indicazione della norma cautelare violata, mancando di precisare le misure che l'imputato avrebbe dovuto adottare. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva assunto la carica di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. solo in data successiva alla procedura del [OSCURATO:PERSONA] di lottizzazione, e che l'avvio dei lavori previsti da tale [OSCURATO:PERSONA] fosse state conseguente all'emanazione di numerosi atti amministrativi conformi, emessi dalle più varie [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua di tale articolato iter amministrativo, pertanto, risulterebbe difficile individuare, come invero non effettuato dalla sentenza impugnata, quali specifiche cautele avrebbe dovuto adottare il [OSCURATO:PERSONA], in ragione della posizione soggettiva ricoperta, e i motivi per cui avrebbe dovuto accorgersi degli asseriti profili di illegittimità presenti nel [OSCURATO:PERSONA] di lottizzazione e nei successivi permessi di costruire rilasciati, evitando di dare inizio all'attività di costruzione. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 597, comma 4, e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, per avere la sentenza impugnata, in violazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte e delle disposizioni vigenti in tema di divieto di reformatio in peius, confermato tutte le statuizioni penali e civili stabilite dalla sentenza di primo grado, senza considerare che, nel precedente giudizio di appello, vi era stata la pronuncia di assoluzione in suo favore per alcuni dei reati contestati nei capi B), C) e D) di imputazione, cui aveva fatto seguito una significativa riduzione della pena applicatagli. Le citate statuizioni penali assolutorie non sarebbero state, poi, oggetto di nessun provvedimento di annullamento da parte della Cassazione, che, anzi, avrebbe affermato l'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa con riferimento a tali reati, sia pur con riguardo ad ipotesi di abuso più limitate. Ne sarebbe conseguita, pertanto, la necessità per il giudice del rinvio di considerare le condotte contestate ai capi B), C) e D) così come ridimensionate, per l'effetto disponendo una correlata riduzione della pena inflitta. Ciò non è dato ravvisare nel caso di specie, mancando ogni motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale del tutto omesso di valutare l'indicato aspetto, all'evidenza incidente anche ai fini della determinazione del calcolo della pena. Con la terza doglianza, infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione dell'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza grafica della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione la documentazione depositata a cura della difesa durante il giudizio di rinvio, avente ad oggetto novità regolatorie, intervenute in sede di approvazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Realmonte, contenenti specifiche disposizioni a sanatoria degli interventi edilizi oggetto di imputazione, che avrebbero dovuto escludere l'applicabilità, nel caso di specie, della confisca, in ossequio ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratterebbe, infatti, di nuove previsioni regolatorie che in modo specifico legittimerebbero, sia pure ex post, l'intervento lottizzatorio effettuato. La sentenza impugnata, invece, non avrebbe fatto cenno alcuno ai contenuti di tale nuova documentazione, da ritenersi decisiva ai fini della conferma o della eventuale revoca delle statuizioni concernenti la confisca. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato successiva memoria con motivi nuovi, di sviluppo dei terzo motivo di ricorso dedotto, con cui ha evidenziato come il Comune di Realmonte, su richiesta presentata nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., abbia rilasciato in data 23 luglio 2025, a firma dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA], un'attestazione urbanistica con cui è stato accertato che l'attuale destinazione urbanistica delle aree oggetto di confisca è quella impressa dal nuovo [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto di poter assentire le previsioni di [OSCURATO:PERSONA] per le aree interessate. E' stato, altresì, rappresentato che è stato acquisito un parere motivato redatto dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto la piena legittimità delle determinazioni adottate dall'Autorità preposta alla pianificazione territoriale, anche in merito al recepimento dei contenuti dei Piani di lottizzazione, che, ancorché non approvati in sede comunale, siano comunque muniti di vigente parere della competente Soprintendenza, per l'effetto concludendo per la sopravvenuta incompatibilità di tali nuove determinazioni dell'Autorità amministrativa con la confisca disposta in sede penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure dedotte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso sono fondate, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C) e D) di imputazione, oltre che al disposto provvedimento di confisca.2. Il primo motivo di ricorso è infondato, non ravvisandosi i vizi dedotti dal ricorrente in ordine al disposto riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato rubricato al capo A). La Corte di appello, infatti, ha pienamente adempiuto, con motivazione adeguata e logica, allo specifico mandato conferitole dalla sentenza rescindente, verificando la sussistenza nel [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, in particolar modo ravvisando nella sua condotta la presenza di indubbi profili di colpa, stante l'imprudenza e la negligenza con cui ha concorso alla realizzazione della lottizzazione dell'area nonostante la presenza di molteplici vincoli gravanti sul terreno interessato dalle opere. D'altro canto, in ossequio a quanto logicamente evidenziato dalla Corte di merito, sebbene la normativa edificatoria non risultasse particolarmente chiara, in quanto soggetta a interpolazioni e a interpretazioni difformi, il prevenuto, in quanto soggetto qualificato per essere legale rappresentante della società lottizzatrice, nonché diretto titolare della concessione, si sarebbe dovuto accertare in modo compiuto di quale fosse la disciplina applicabile, controllando la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione, senza limitarsi a fare affidamento sulla sola ritenuta legittimità degli atti autorizzativi rilasciati, di cui avrebbe dovuto necessariamente verificare la regolarità effettiva. Le argomentazioni espresse dalla Corte di appello, dunque, si pongono in diametrale antitesi rispetto a quanto lamentato da parte del ricorrente, in quanto sufficientemente dettagliate e analitiche nel rappresentare le ragioni di ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, così soddisfacendo gli obblighi motivazionali richiesti dalla pronuncia rescindente, indispensabili a giustificare, anche sotto tale profilo, l'imposta decisione di condanna. Neanche fondate sono le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] afferenti a una presunta mancata individuazione della regola cautelare violata, avendo i giudici di appello fatto riferimento a condotte violative dei profili generici della colpa dell'imprudenza e della negligenza, così come inconferente è la lamentata omessa adozione di una "motivazione rafforzata", non potendo essere la precedente decisione assolutoria resa sul punto dalla Corte di appello, in quanto annullata, la pronuncia cui i giudici del rinvio erano tenuth, a parametrarsi in sede decisoria di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato, dovendo essere ravvisati, nel caso di specie, i dedotti vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione, considerato che, in ossequio a quanto correttamente eccepito da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha confermato tutte le statuizioni penali e civili disposte nella sentenza di primo grado, senza considerare che nel precedente giudizio di appello, conclusosi con la sentenza dell'Il novembre 2021, vi era stata la pronuncia dell'assoluzione dell'imputato per alcuni dei reati contestati nei capi B), C) e D) di imputazione, cui era conseguita una significativa riduzione della pena inflitta nei suoi confronti. Le citate statuizioni penali assolutorie non sono state oggetto di successivo annullamento da parte della Terza Sezione di questa Corte, che nella sentenza del 14 febbraio 2023 ha, anzi, inequivocamente ritenuto l'intervenuta definitività della decisione di condanna emessa con specifico riguardo ai reati rubricati agli indicati capi di imputazione, sebbene solo per ipotesi di abuso limitate, non concernenti gli interventi edilizi per i quali vi era già stata la pronuncia di assoluzione. Il giudice del rinvio, pertanto, era tenuto a considerare le condotte contestate ai capi B), C) e D) di imputazione, così come ridimensionate nella sentenza impugnata, ai fini della correlata riduzione della pena inflitta. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, non avendo la Corte territoriale in alcun modo considerato l'indicato aspetto, omettendo ogni motivazione sul punto, avente, invece, un'indubbia incidenza ai fini della determinazione del calcolo della pena. Ne consegue, sotto tale profilo, il necessario annullamento della pronuncia impugnata, demandando al giudice del rinvio il compito di provvedere alla valutazione dell'indicato aspetto. 4. Parimenti fondata è l'ultima doglianza eccepita, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione concernente la nuova documentazione, prodotta dall'imputato nel corso del giudizio di rinvio, riguardante talune novità regolatorie potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione e del mantenimento del disposto provvedimento di confisca dei terreni illecitamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. In ossequio a quanto chiarito dal [OSCURATO:PERSONA] in ricorso, si tratterebbe di novità regolatorie intervenute in sede di approvazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Realmonte, contenenti specifiche disposizioni a sanatoria degli interventi edilizi oggetto di imputazione. Per come meglio esplicato, poi, nella memoria con motivi nuovi, il Comune di Realmonte, su richiesta presentata nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe rilasciato in data 23 luglio 2025, a firma dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA], un'attestazione urbanistica con cui sarebbe stato accertato che l'attuale destinazione urbanistica delle aree oggetto di confisca è quella impressa dal nuovo [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto di poter assentire le previsioni di [OSCURATO:PERSONA] per le aree interessate. Si tratta, quindi, di un aspetto necessitante di un conseguente approfondito vaglio da rimettersi all'esame del competente giudice di merito, atteso che le indicate nuove determinazioni assunte dall'Autorità amministrativa potrebbero rendere incompatibile con esse il provvedimento di confisca disposto in sede penale laddove si dovesse accertare che esse siano nuove previsioni regolatorie tali da legittimare, sia pure ex post, l'intervento lottizzatorio effettuato. A tale proposito, infatti, è decisivo osservare come, in tema di lottizzazione abusiva, sia stato precisato che il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusivamente costruite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l'eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare, atteso che questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell'amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale (Sez. 3, n. 43591 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265153-01). In tema di lottizzazione abusiva, cioè, l'autorizzazione a lottizzare emessa successivamente, così come l'approvazione di un piano di recupero urbanistico, non configurano ipotesi di sanatoria della lottizzazione con estinzione del reato di lottizzazione abusiva, ma impediscono l'adozione del provvedimento di confisca stante l'avvenuto riconoscimento di conformità postuma della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio (Sez. 3, n. 23154 del 18/05/2006, Scalici, Rv. 234476-01). Si tratta, quindi, di un fondamente aspetto da sottoporre alla valutazione del giudice della cognizione, per l'effetto imponendo a questo Collegio di pronunciare il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente al disposto provvedimento di confisca. 5. Ne deriva, in conclusione, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente ai capi B), C) e D) nonché alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C) e D) nonché alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio ad altra