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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12423/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 03/02/2021 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Torino il 21/02/2012, con la recidiva reiterata.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prova.

Il ricorso è inammissibile, è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato, alla guida di un autocarro ed in sede di accertamento di violazioni al CdS, ebbe a dichiarare false generalità ai verbalizzanti, indicando il nominativo del proprio fratello, [OSCURATO:PERSONA], dovendosi del tutto escludere ogni equivoco, posto che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato preavvisato dal fratello del recapito delle multe al proprio domicilio, come affermato dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 03/02/2021 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Torino il 21/02/2012, con la recidiva reiterata. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prova. Il ricorso è inammissibile, è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato, alla guida di un autocarro ed in sede di accertamento di violazioni al CdS, ebbe a dichiarare false generalità ai verbalizzanti, indicando il nominativo del proprio fratello, [OSCURATO:PERSONA], dovendosi del tutto escludere ogni equivoco, posto che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato preavvisato dal fratello del recapito delle multe al proprio domicilio, come affermato dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore