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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10171/2026

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iata in [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoPec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2016 SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA].p.a. per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria,Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025rappresentate e difese dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA],Numero di raccolta generale 10171/2026domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.

Data pubblicazione 19/04/2026-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 385/2023depositata il 09/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, affidato a tre complessi motivi, avverso la sentenzan. 385 del 9 marzo 2023, con cui la Corte d’Appello di Bari harigettato il gravame da essa proposto avverso la sentenza n.205/2020 con cui il Tribunale di Bari aveva accolto l’azionerevocatoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al finedi sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto dicompravendita stipulato con l’alienante signor [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto immobile sito in Altamura.Il suddetto atto pubblico di compravendita faceva seguito ascrittura privata con cui l’immobile de quo era stato promesso invendita dall’Angelastri alle signore [OSCURATO:PERSONA] e ChiaraDenora, “ovvero per persona fisica o giuridica da queste ultime anominarsi”, in relazione alla quale l’odierna ricorrente societàColonna [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo nominato con l’electio amici,ha quindi instaurato giudizio ex art. 2932 cod. civ., conclusosicon una transazione all’esito della quale l’Angelastri ha trasferitoa quest’ultima la proprietà dell'immobile de quo.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria diPopolare [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del creditoda parte della banca, nell’ambito di una più ampia operazione dicartolarizzazione.2 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20262.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzaData pubblicazione 19/04/2026camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ( indicato come “B” ) motivo la ricorrentedenunzia “Error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., in relazione al disposto di cui agli artt. 81, 99, 100,101, 102 e 167 cod. proc. civ., in ordine alla carenza dilegitimatio ad causam in relazione al credito dedotto in giudizio e,conseguentemente, alla azione revocatoria”.Lamenta che la corte di merito avrebbe dovuto considerareche la cessionaria dei crediti in blocco, tra cui quello oggetto dicausa, non aveva adeguatamente provato la sua legittimazionepredetta mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ne’ in capoalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la titolarità delcredito a tutela del quale è stata esperita la presente azionerevocatoria”.2.1.

Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che la ricorrente si limita a farriferimento, in maniera assertiva e generica, all’avviso,pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], di cessione dei crediti inblocco, senza invero riportarne il contenuto nel ricorso.In secondo luogo, non censura specifici passaggi dellamotivazione dell’impugnata sentenza e si limita a richiamareprecedenti vari di legittimità ed a ripetere apoditticamente che“non appare in alcuna maniera provato che il credito de quo siastato validamente classificato a sofferenza, onde tutt’altro checerta è la sua avvenuta traslazione in favore della cessionariaPopolare [OSCURATO:SOCIETA].”.Il motivo risulta pertanto privo di una effettiva illustrazione,non essendo stati dalla ricorrente formulati idonei argomenti asostegno dell’enunziata censura.3 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20263.

Con il secondo motivo ( indicato come “c” ) la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]denunzia “Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2901 cod. civ. e 41 Cost.,con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.per erronea valutazione della sussistenza dell’anteriorità delcredito rispetto all’atto di disposizione”.Lamenta essersi dalla la corte territoriale erroneamenteconfermata l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui ilcredito è insorto al momento di accensione della garanziafideiussoria, e non già in quello in cui sono stati richiesti ovveroin quello successivo in cui sono stati emessi i decreti ingiuntivi inargomento.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Va anzitutto osservato che al di là della formaleintestazione del medesimo in termini di violazione dell’art. 2697cod. civ. la ricorrente inammissibilmente sollecita una nuovavalutazione dei fatti e delle prove là dove si duoledell’“erroneavalutazione della sussistenza dell’anteriorità del credito rispettoall’atto di disposizione”.Va al riguardo ribadito che la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiacui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia4 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc.Data pubblicazione 19/04/2026civ. (v., tra le tante, Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass.,15/10/2024, n. 26739).3.3.

Deve porsi ulteriormente in rilievo che nell’impugnatasentenza la corte di merito ha fatto invero applicazione delprincipio affermato da questa corte di legittimità secondo cui“L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilitàla sola esistenza di un debito e non anche la sua concretaesigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle futureobbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto dicredito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi allaprestazione della fideiussione medesima, se compiuti inpregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predettaazione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., inbase al solo requisito soggettivo della consapevolezza delfideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) diarrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), edal solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaroda parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità deldebito restitutorio o il recesso dal contratto” (cfr. Cass.,19/01/2016, n. 762; Cass., 03/06/2020, n. 10522).Orientamento che la stessa società odierna ricorrentericonosce come maggioritario (v. p. 11 del ricorso), auspicandoneun mutamento, senza tuttavia offrire argomenti idonei ad indurrequesta Corte ad operare in tal senso, limitandosi a mere astrattepetizioni di principio riferite alla tutela costituzionale art. 41 Cost.della libertà del commercio e dell’attività di impresa (v. p. 11 e12).4.

Con il terzo motivo ( indicato come “d” ) la ricorrentedenunzia “Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1391, 1404 e 2901 cod.civ. per mancata valutazione dello stato soggettivo di5 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026consapevolezza della ricorrenza del consilium fraudis in capo alData pubblicazione 19/04/2026promissario acquirente all’atto della stipulazione del preliminare enon in capo al solo terzo nominato all’atto della stipulazione deldefinitivo.

Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 115, 116 e 215 cod.proc. civ. in relazione al disposto di cui ex art. 2697, 2729 e 2901cod. civ. per violazione del principio della c.d.

“prova legale” econseguente erronea affermazione della sussistenza dellaconsapevolezza da parte del terzo acquirente”.Si duole che ( così come il giudice di prime cure ) la corteterritoriale abbia erroneamente fatto riferimento alla valutazionedella sua scientia damni al momento della nomina (in data 10dicembre 2008) e non già a quella del promissario acquirenteall’atto della stipula del preliminare (1° luglio 2006), laddoveavrebbe dovuto considerare anche l’elemento soggettivo diquest’ultimo, nella sua qualità di stipulante il contrattopreliminare.Lamenta che la corte di merito ha ravvisato la sussistenzadella sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori sullabase di un erroneo ragionamento presuntivo là dove haaffermato: “In particolare, rilevano – tra i sei requisiti indicati - lamancanza di data certa del preliminare e soprattutto lasussistenza di numerosi protesti levati nell’anno 2007 a caricodell’Angelastri.

Il protesto è soggetto a pubblicità legale e dellasua levata è lecito presumere la conoscenza.

Trattasi, è vero, diprova presuntiva, ma nulla hanno fatto le parti per superarla,offrendo prova contraria” (così p. 12 dell’impugnata sentenza).Lamenta che, nel rilevare la mancanza di data certa delcontratto preliminare, la corte di merito è incorsa nella violazionedel combinato disposto di cui agli artt. 115, 116 e 215 cod. proc.civ.Deduce altresì, con una seconda censura, che la circostanza6 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025della sussistenza di numerosi protesti levati nell’anno 2007 neiNumero di raccolta generale 10171/2026confronti del promittente venditore che aveva stipuDlatat opu bbililc azione 19/04/2026contratto preliminare (per persona da nominare) è statavalorizzata dalla corte di merito ma, invero, sarebbe irrilevante aifini del decidere, “atteso che, come già evidenziato, apparenecessario verificare la sussistenza del necessario statosoggettivo in relazione al momento di stipulazione del contrattopreliminare (nell’anno 2006) ed in relazione ad un momento incui tali protesti non erano stati ancora ne’ levati, ne’ pubblicati”(così p. 27 del ricorso).4.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.4.2.

E’ inammissibile la doglianza svolta in relazioneall’asserito non corretto svolgimento del ragionamentopresuntivo, che ragioni di ordine logico impongono vengascrutinata per prima, in relazione alle due censure di cui sicompone.La deduzione della violazione dell’art. 215 cod. proc. civ. èsvolta in maniera assertiva e generica, senza preciso riferimento,localizzazione e, se del caso, riproduzione del contestoprocessuale e degli atti a cui intende riferirsi, in patenteviolazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.La deduzione circa la irrilevanza degli elevati protesti sollecitail riesame di circostanze fattuali e di risultanze documentali (dellequali pure si omette di precisare la decisività), rispetto alle qualil’impugnata sentenza ha fornito una diversa, ma motivata eplausibile, interpretazione.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare(v.

Cass., Sez.

Un., n. 1785 del 2018) la deduzione del vizio difalsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., suppone un’attivitàargomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento7 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso delData pubblicazione 19/04/2026paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quellodella concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività diindividuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso diuno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e,quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deveinnestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quelragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi.Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quandoinvece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltantoche le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di meritoè partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senzaspiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbiaesorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., (e ciò tanto sequesta prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattualisu cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì sualtre circostanze fattuali).In questi casi la critica si risolve in realtà in un diversoapprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, indefinitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione dellastessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quellodell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma è quello che sollecita uncontrollo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzionedei fatti di causa, controllo estraneo al sindacato di legittimità.Orbene, la ricorrente non prospetta la falsa applicazione8 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025dell’art. 2729 cod. civ. nei termini sopra indicati, ma muoveNumero di raccolta generale 10171/2026censure sostanziantesi nella mera prospettazione di dDaitva epurbsbelic azione 19/04/2026inferenze probabilistiche sulla base della evocazione diemergenze istruttorie e nella prospettazione di una diversaricostruzione delle quaestiones facti.A tale stregua il motivo non presenta le caratteristiche delladenuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.,comma 1, e nemmeno ( quand’anche riqualificato alla streguadi Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013 ), quelle di motivoformulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.5.

Nella sua restante parte, là dove viene censuratol’esclusivo rilievo attribuito all’elemento soggettivo del terzonominato, il motivo è infondato.5.1.

In tema di esercizio dell’azione revocatoria avente adoggetto il contratto preliminare - poi seguito dal definitivo - dicompravendita immobiliare, concluso nelle forme di cui all'art.1401 cod. civ., questa Corte ha già avuto modo di affermare che“In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ovel'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirentesia impugnato in revocatoria, l'elemento soggettivo richiestodall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutatoriguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina,mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli statisoggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 cod.civ.” (così Cass., 12/5/2015, n. 9595).Successivamente, Cass. n. 12120 del 2020, ha enunziato ilprincipio in base al quale “in caso di esercizio dell'azionerevocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo dicompravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art.1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto dipignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione delcontratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del9 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025preliminare, la verifica della scientia damni in capo alla terzaNumero di raccolta generale 10171/2026nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga vDeartai fpiucbabli,c azione 19/04/2026già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento almomento della conclusione del contratto preliminare, abbia datoesito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpadella stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possaassumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tuteladel suo affidamento”.Cass n. 13265 del 2024 è quindi pervenuta ad affermare che“in tema di azione revocatoria ordinaria del contratto dicompravendita per persona da nominare, la verifica dello statosoggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2,ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimentoalla posizione dello stipulante in occasione della conclusione delcontratto preliminare contenente la riserva di electio amici,mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato vaeffettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confrontidello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione delprincipio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in unafattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramentotrascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo,ma posteriormente a quella del preliminare, avevaesclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo delterzo nominato, senza previamente verificare quello dellostipulante al momento della conclusione del contrattopreliminare)”.5.2.

Sebbene menzioni la necessità della verifica dello statosoggettivo dello stipulante, Cass. n. 12120 del 2020 in effetti lasubordina alla prioritaria valutazione dello stato soggettivo delterzo nominato.Cass. n. 13265/2024 considera viceversa prioritaria lavalutazione dello stato soggettivo dello stipulante.10 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20265.3.

Orbene, non vi è dubbio che le riscontrate divergenze diData pubblicazione 19/04/2026orientamento discendono dalla peculiare struttura del contrattoper persona da nominare, oggetto di ampia elaborazionedogmatica.Tale figura è stata qualificata come “contratto unico, consoggetto alternativo”; ovvero come “doppio contrattocondizionato”, nel senso che al contratto concluso tra stipulante epromittente, immediatamente efficace ma risolutivamentecondizionato alla dichiarazione di nomina, verrebbe agiustapporsi il secondo contratto, quello tra promittente e terzo,del pari condizionato alla stessa dichiarazione, masospensivamente.5.4.

Il contratto per persona da nominare è stato peraltroprevalentemente inteso come ipotesi di rappresentanza inincertam personam, in ragione dell’imputazione degli effetti delcontratto a soggetto diverso dallo stipulante, il terzo venendo adessere individuato solo al momento della electio amici.Electio amici che peraltro può anche mancare.L’art. 1404 cod. civ. espressamente prevede che in caso dieffettuata nomina gli effetti del contratto si producono in capo alnominato sin dal momento della stipulazione del contratto ( extunc ), mentre in difetto della medesima gli effetti del contratto sistabilizzano in capo allo stipulante.5.5.

La riconduzione del contratto per persona da nominaread ipotesi di rappresentanza volontaria, che trova avallo testualenell’art. 1402 cod. civ. recante l’espresso riferimento alla“procura”, è stata affermata anche da questa Corte.Si è al riguardo posto in rilievo che la fattispecie di cui agliarticoli da 1401 a 1405 cod. civ.

"si coordina e si adegua, sotto ilprofilo sistematico e funzionale, allo schema di portata piùgenerale dell'istituto della rappresentanza, di cui costituisce insostanza un'applicazione".11 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026Difatti, se è "ben vero che la «sostituzione di attività», che siData pubblicazione 19/04/2026domini, resta inteso, nondimeno, che "anche nel caso dirappresentanza in incertam personam ed eventuale", essa risulta"insita nello stesso negozio, in virtù della contestuale riserva didesignazione di altro soggetto, cui dovranno eventualmenteimputarsi gli effetti dell'attività dell'agente (o stipulante)",puntualizzandosi "in un momento successivo, mercé ladichiarazione di nomina".Di ciò, del resto, offrono "testuale conferma", sia "il dispostodell'art. 1402, che sottolinea la esigenza che tale dichiarazionesia legittimata da una procura anteriore al contratto, o in difettodi questa, dall'accettazione della persona nominata", sia "l'art.583 cod. proc. civ." (aggiudicazione per persona da nominare),che "contemplando una fattispecie modellata appunto sulloschema del contratto che ne occupa, parla di «mandato»".D'altronde, in un ordinamento informato al principio secondocui "il contratto non può incidere sulla sfera giuridica di soggettidiversi dai contraenti, riuscirebbe impossibile spiegare e costruirealtrimenti il fenomeno per cui il soggetto nominato, pur nonavendo partecipato alla formazione del contratto, si inserisce inesso con la veste di parte nelle veci dello stipulante, in guisa daacquistare i diritti e di assumere gli effetti che ne derivano"; percontro, proprio riconducendo la fattispecie del contratto perpersona da nominare nell'ambito della rappresentanza, talefenomeno "si spiega agevolmente anche nella ipotesi dimancanza della procura preventiva, giacché l'accettazione dellapersona nominata, che è contemplata dalla legge come unsostitutivo della procura, va configurata come una vera e propria«ratifica» che integra ex post i poteri di chi ha concluso ilcontratto nomine alieno, ovviando alla mancanza dell'ulterioreconferimento di essi" (così, in motivazione, Cass., 13/06/1959, n.12 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/20251807.

V. anche Cass., 27/02/1963, n. 482, Rv. 260639-01;Numero di raccolta generale 10171/2026Cass., 06/11/1963, n. 2946; Cass., 19/10/1965, n. 2142;D aCtaa psubsb.l,ic azione 19/04/20268/9/1970, n. 1330; nonché Cass., 4/10/1983, n. 5777 e Cass.,15/12/1987, n. 9301, ove si afferma che riservandosi la facoltà dinomina lo stipulante assume la funzione di rappresentante delterzo, nell'arco di tempo intercorrente dalla conclusione delcontratto alla dichiarazione di nomina).La fattispecie in esame, si è precisato, è caratterizzata "dalsubentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina edella sua contestuale accettazione - che, prendendo il posto delcontraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assumegli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente(promittente) determinando, inoltre, la contemporaneafuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo,per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraentecontrapposta al promittente e a questa legata dal rapportocostituito dall'originario stipulante" (così da ultimo, inmotivazione, Cass., 21/5/2019, n. 13686).5.6.

Nella citata Cass. n. 9008 del 2022 si è ritenuto doversimantenere “Ferma (…) la validità della costruzione -ancheteorica- del contratto per persona da nominare nel senso che inesso trova espressione, ex necesse, un fenomeno dirappresentanza (se si vuole sospensivamente condizionata alladichiarazione di nomina), dietro il quale, all'evidenza, devesussistere un negozio giuridico -la cui causa è "variabile",potendo essere tanto onerosa, come, ad esempio, nell'ipotesi incui l'acquisto di un bene con denaro dello stipulante serva adestinguere un debito dello stesso verso il nominato, oppuregratuita, o meglio di liberalità- che giustifichi l'esercizio del potererappresentativo ex post".Mentre nel più recente arresto del 2024 questa Corte èpervenuta a precisare che solo lo stipulante prende parte alla13 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025fase prodromica della formazione del contratto preliminare cheNumero di raccolta generale 10171/2026potrebbe consentirgli, attraverso l’interlocuzione con Dalt’aa plutbrbolic azione 19/04/2026contraente, di appurare circostanze utili a rivelare che l’attodispositivo, ancora in fieri, si presenta potenzialmentepregiudizievole per le ragioni del creditore della propriacontroparte contrattuale; laddove una siffatta possibilità “apparedifficilmente ipotizzabile per il nominato, il quale hasemplicemente la facoltà di accettare (o, per converso rifiutare)la electio, visto che mai “la dichiarazione di nomina, attesa lafunzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighiderivanti dal suo contratto”, potrebbe “contenere alcuna modificao variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttivadi effetti” (Cass., sez. 2, n. 7217 del 2013)”.Si è al riguardo ulteriormente osservato che “del resto, indottrina si è ritenuto che deve essere valutato lo stato di buona omala fede del rappresentante, come regola generale, cui sideroga nell’ipotesi in cui il rappresentato sia in mala fede exarticolo 1391, 2° comma, c.c.

Con la precisazione, però, che talenorma non costituisce un’eccezione al principio per cui occorreavere riferimento agli stati intellettivi di chi personalmenteimpegna la sua volontà negoziale, ma costituisce un rimediolegale e preventivo nei confronti di facili manovre fraudolente delsoggetto che pur sempre è destinatario degli effetti”.6.

Orbene, la riconduzione del contratto per persona danominare all’istituto della rappresentanza volontaria suscitainvero perplessità.Come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, con lariserva di nomina lo stipulante non si estranea dal contratto,dovendo per converso parte sostanziale del rapporto sin dalmomento della stipulazione, salva la possibilità di farsi sostituireda un terzo con effetto retroattivo.Con la riserva di nomina lo stipulante non esercita in realtà il14 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025potere di rappresentante ( del terzo ), in quanto l’esercizio e delNumero di raccolta generale 10171/2026potere di nomina attiene al momento successivo ed eveDnatat upuabblelic azione 19/04/2026della nomina.Si è per altro verso osservato che solitamente manca unaprevia procura e che l’art. 1398 cod. civ. sancisce l’inefficaciadell’atto compiuto dal falsus procurator; alla considerazione percui, nel caso di specie, al posto della procura rileverebbe lacombinazione della nomina e della successiva accettazione, daparte del nominato, equiparata alla ratifica ex art. 1399 cod. civ.,è stato obiettato che, invero, risulta ostativo a tale pienaequiparazione il fatto che nel contratto per persona da nominarel’accettazione della nomina da parte del terzo ha effettoretroattivo, dato che il nominato diviene parte contrattuale coneffetto dal momento in cui il contratto venne stipulato, mentre,nella rappresentanza, la ratifica opera con salvezza dei diritti deiterzi.7.

Autorevole dottrina, pertanto, ha ricondotto il contratto perpersona da nominare alla nozione (non di rappresentanza, bensì)di “autorizzazione”, che è quella che una parte concede all’altra –così rimuovendo un limite, in cui va propriamente individuato ilsignificato e l’effetto giuridico dell’autorizzazione– al fine dimutare, nel proprio interesse, la titolarità del rapportocontrattuale con effetto retroattivo.Viene così a sorgere un diritto potestativo di sostituzione chesi affianca alla contrattazione propria, e dispiega effettiretroattivi, dato che l’eletto che accetta la nomina da parte dellostipulante diventa parte contrattuale sin dall’origine e siavvantaggia ex tunc degli effetti giuridici del negozio.7.1.

Le suindicate considerazioni in ordine alla differenzeemergenti tra la rappresentanza volontaria e il contratto perpersona da nominare inducono a confermare il principio espressodalla richiamata Cass. n. 9595 del 2015, secondo cui in tema di15 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquistoData pubblicazione 19/04/2026del terzo per electio amici del promissario acquirente siaimpugnato in revocatoria, mentre la sussistenza dell'eventusdamni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto almomento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soloin tale momento il compimento di un atto dispositivo delpatrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901, 1 co. n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato eal momento di accettazione della nomina, mentre, se talevalutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi delnominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c.Tale soluzione consente invero di contemperare, nel rispettodella ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale deicreditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento dellapropria autonomia privata (v.

Cass., 12/5/2015, n. 9595, che farichiamo a Cass., 18 agosto 2011, n. 17365; Cass., 16 aprile2008, n. 9970; Cass., 20 agosto 2009, n. 18528; Cass., 18ottobre 1991, n. 11025).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fattoinvero corretta applicazione dei suindicati principi.Nel porre in rilievo che diversamente dall'ipotesi dialienazione di un bene immobile già promesso in vendita, in cuinon vi è mutamento delle parti che abbiano stipulato sia ilcontratto preliminare che quello definitivo, l'esistenza di uncontratto preliminare di vendita "per persona da nominare", cheha visto realizzarsi gli effetti della dichiarazione di nomina (art.1404 cod. civ.) in sede di conclusione del contratto definitivo,non consente, anzitutto, di ritenere "terzo" ai fini dell'azionerevocatoria il soggetto che ha stipulato il contratto preliminare,giacché detto "terzo" va individuato nella persona dell'accettantela dichiarazione di nomina (…), che ha acquistato i diritti edassunto gli obblighi "derivanti dal contratto con effetto dal16 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026momento in cui questo fu stipulato" (art. 1404 cit.),Data pubblicazione 19/04/2026determinando la fuoriuscita dallo stesso contratto dell'originariostipulante il vincolo preliminare”, la corte di merito, quantoall’elemento soggettivo rilevante ai fini della revoca dell’attodispositivo pregiudizievole fa riferimento all’art. 1391 , 2° co.,c.c., il quale radica nel rappresentato (e, dunque, del nominatoaccettante) la rilevanza dello stato di mala fede o di conoscenza(di "determinate circostanze", impedendo al medesimo di giovarsidello stato di ignoranza ("di determinate circostanze") o di buonafede del rappresentante, “non potendo il rappresentato trarreprofitto dalla propria malizia" (Cass., 29/10/1963, n. 2874).Viene a tale stregua soddisfatta l'esigenza di tuteladell'affidamento del terzo nell'ambito dell'azione revocatoriaordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso.Esigenza che, nella peculiare fattispecie oggetto di scrutinio,orienta la verifica sullo stato soggettivo rilevante ex art. 2901cod. civ., anzitutto sulla persona nominata che ha accettatol'electio amici, e con riferimento al momento in cui l'accettazioneè avvenuta, perché è in questo momento che il terzo - ossia ilnominato - consuma la propria libertà negoziale, in forza del cuiesercizio viene poi ad acquistare i diritti e ad assumere gliobblighi contrattuali ex tunc.Sicché, è in riferimento al nominato, e nel momentodell'accettazione della nomina, che -come detto-, in applicazionedel citato art. 1391 c.c., va verificato che detto "terzo" abbia, omeno, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragionicreditorie dall'atto dispositivo del debitore ovvero sia partecipedella sua dolosa preordinazione (a seconda che l'atto a titolooneroso anzidetto sia o meno anteriore al sorgere delcredito: art. 2901 1° co. n. 2, c.c. ).Ove una tale verifica dia esito negativo, prevalgono gli statisoggettivi dello stipulante, sui quali deve spostarsi l'indagine.17 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Nella specie "terzo" è unicamente l’odierna ricorrente societàNumero di raccolta generale 10171/2026acquirente, la quale soltanto si è del resto avvantaggiata dDealtal' pautbtbolic azione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di disposizione patrimoniale del debitore, venditore dell’immobile,e rispetto ad essa la corte di merito ha correttamente verificato lasussistenza dell’elemento soggettivo della proposta domandad’inefficacia ex art. 2901 c.c. in argomento.9.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.10.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 giugno2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iata in [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoPec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2016 SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA].p.a. per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria,Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025rappresentate e difese dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA],Numero di raccolta generale 10171/2026domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti. Data pubblicazione 19/04/2026-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 385/2023depositata il 09/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, affidato a tre complessi motivi, avverso la sentenzan. 385 del 9 marzo 2023, con cui la Corte d’Appello di Bari harigettato il gravame da essa proposto avverso la sentenza n.205/2020 con cui il Tribunale di Bari aveva accolto l’azionerevocatoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al finedi sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto dicompravendita stipulato con l’alienante signor [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto immobile sito in Altamura.Il suddetto atto pubblico di compravendita faceva seguito ascrittura privata con cui l’immobile de quo era stato promesso invendita dall’Angelastri alle signore [OSCURATO:PERSONA] e ChiaraDenora, “ovvero per persona fisica o giuridica da queste ultime anominarsi”, in relazione alla quale l’odierna ricorrente societàColonna [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo nominato con l’electio amici,ha quindi instaurato giudizio ex art. 2932 cod. civ., conclusosicon una transazione all’esito della quale l’Angelastri ha trasferitoa quest’ultima la proprietà dell'immobile de quo.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria diPopolare [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del creditoda parte della banca, nell’ambito di una più ampia operazione dicartolarizzazione.2 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20262. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzaData pubblicazione 19/04/2026camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ( indicato come “B” ) motivo la ricorrentedenunzia “Error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., in relazione al disposto di cui agli artt. 81, 99, 100,101, 102 e 167 cod. proc. civ., in ordine alla carenza dilegitimatio ad causam in relazione al credito dedotto in giudizio e,conseguentemente, alla azione revocatoria”.Lamenta che la corte di merito avrebbe dovuto considerareche la cessionaria dei crediti in blocco, tra cui quello oggetto dicausa, non aveva adeguatamente provato la sua legittimazionepredetta mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ne’ in capoalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la titolarità delcredito a tutela del quale è stata esperita la presente azionerevocatoria”.2.1. Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che la ricorrente si limita a farriferimento, in maniera assertiva e generica, all’avviso,pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], di cessione dei crediti inblocco, senza invero riportarne il contenuto nel ricorso.In secondo luogo, non censura specifici passaggi dellamotivazione dell’impugnata sentenza e si limita a richiamareprecedenti vari di legittimità ed a ripetere apoditticamente che“non appare in alcuna maniera provato che il credito de quo siastato validamente classificato a sofferenza, onde tutt’altro checerta è la sua avvenuta traslazione in favore della cessionariaPopolare [OSCURATO:SOCIETA].”.Il motivo risulta pertanto privo di una effettiva illustrazione,non essendo stati dalla ricorrente formulati idonei argomenti asostegno dell’enunziata censura.3 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20263. Con il secondo motivo ( indicato come “c” ) la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]denunzia “Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2901 cod. civ. e 41 Cost.,con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.per erronea valutazione della sussistenza dell’anteriorità delcredito rispetto all’atto di disposizione”.Lamenta essersi dalla la corte territoriale erroneamenteconfermata l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui ilcredito è insorto al momento di accensione della garanziafideiussoria, e non già in quello in cui sono stati richiesti ovveroin quello successivo in cui sono stati emessi i decreti ingiuntivi inargomento.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Va anzitutto osservato che al di là della formaleintestazione del medesimo in termini di violazione dell’art. 2697cod. civ. la ricorrente inammissibilmente sollecita una nuovavalutazione dei fatti e delle prove là dove si duoledell’“erroneavalutazione della sussistenza dell’anteriorità del credito rispettoall’atto di disposizione”.Va al riguardo ribadito che la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiacui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia4 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc.Data pubblicazione 19/04/2026civ. (v., tra le tante, Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass.,15/10/2024, n. 26739).3.3. Deve porsi ulteriormente in rilievo che nell’impugnatasentenza la corte di merito ha fatto invero applicazione delprincipio affermato da questa corte di legittimità secondo cui“L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilitàla sola esistenza di un debito e non anche la sua concretaesigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle futureobbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto dicredito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi allaprestazione della fideiussione medesima, se compiuti inpregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predettaazione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., inbase al solo requisito soggettivo della consapevolezza delfideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) diarrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), edal solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaroda parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità deldebito restitutorio o il recesso dal contratto” (cfr. Cass.,19/01/2016, n. 762; Cass., 03/06/2020, n. 10522).Orientamento che la stessa società odierna ricorrentericonosce come maggioritario (v. p. 11 del ricorso), auspicandoneun mutamento, senza tuttavia offrire argomenti idonei ad indurrequesta Corte ad operare in tal senso, limitandosi a mere astrattepetizioni di principio riferite alla tutela costituzionale art. 41 Cost.della libertà del commercio e dell’attività di impresa (v. p. 11 e12).4. Con il terzo motivo ( indicato come “d” ) la ricorrentedenunzia “Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1391, 1404 e 2901 cod.civ. per mancata valutazione dello stato soggettivo di5 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026consapevolezza della ricorrenza del consilium fraudis in capo alData pubblicazione 19/04/2026promissario acquirente all’atto della stipulazione del preliminare enon in capo al solo terzo nominato all’atto della stipulazione deldefinitivo. Vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 115, 116 e 215 cod.proc. civ. in relazione al disposto di cui ex art. 2697, 2729 e 2901cod. civ. per violazione del principio della c.d. “prova legale” econseguente erronea affermazione della sussistenza dellaconsapevolezza da parte del terzo acquirente”.Si duole che ( così come il giudice di prime cure ) la corteterritoriale abbia erroneamente fatto riferimento alla valutazionedella sua scientia damni al momento della nomina (in data 10dicembre 2008) e non già a quella del promissario acquirenteall’atto della stipula del preliminare (1° luglio 2006), laddoveavrebbe dovuto considerare anche l’elemento soggettivo diquest’ultimo, nella sua qualità di stipulante il contrattopreliminare.Lamenta che la corte di merito ha ravvisato la sussistenzadella sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori sullabase di un erroneo ragionamento presuntivo là dove haaffermato: “In particolare, rilevano – tra i sei requisiti indicati - lamancanza di data certa del preliminare e soprattutto lasussistenza di numerosi protesti levati nell’anno 2007 a caricodell’Angelastri. Il protesto è soggetto a pubblicità legale e dellasua levata è lecito presumere la conoscenza. Trattasi, è vero, diprova presuntiva, ma nulla hanno fatto le parti per superarla,offrendo prova contraria” (così p. 12 dell’impugnata sentenza).Lamenta che, nel rilevare la mancanza di data certa delcontratto preliminare, la corte di merito è incorsa nella violazionedel combinato disposto di cui agli artt. 115, 116 e 215 cod. proc.civ.Deduce altresì, con una seconda censura, che la circostanza6 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025della sussistenza di numerosi protesti levati nell’anno 2007 neiNumero di raccolta generale 10171/2026confronti del promittente venditore che aveva stipuDlatat opu bbililc azione 19/04/2026contratto preliminare (per persona da nominare) è statavalorizzata dalla corte di merito ma, invero, sarebbe irrilevante aifini del decidere, “atteso che, come già evidenziato, apparenecessario verificare la sussistenza del necessario statosoggettivo in relazione al momento di stipulazione del contrattopreliminare (nell’anno 2006) ed in relazione ad un momento incui tali protesti non erano stati ancora ne’ levati, ne’ pubblicati”(così p. 27 del ricorso).4.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.4.2. E’ inammissibile la doglianza svolta in relazioneall’asserito non corretto svolgimento del ragionamentopresuntivo, che ragioni di ordine logico impongono vengascrutinata per prima, in relazione alle due censure di cui sicompone.La deduzione della violazione dell’art. 215 cod. proc. civ. èsvolta in maniera assertiva e generica, senza preciso riferimento,localizzazione e, se del caso, riproduzione del contestoprocessuale e degli atti a cui intende riferirsi, in patenteviolazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.La deduzione circa la irrilevanza degli elevati protesti sollecitail riesame di circostanze fattuali e di risultanze documentali (dellequali pure si omette di precisare la decisività), rispetto alle qualil’impugnata sentenza ha fornito una diversa, ma motivata eplausibile, interpretazione.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare(v. Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018) la deduzione del vizio difalsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., suppone un’attivitàargomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento7 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso delData pubblicazione 19/04/2026paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quellodella concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività diindividuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso diuno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e,quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deveinnestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quelragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi.Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quandoinvece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltantoche le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di meritoè partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senzaspiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbiaesorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., (e ciò tanto sequesta prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattualisu cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì sualtre circostanze fattuali).In questi casi la critica si risolve in realtà in un diversoapprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, indefinitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione dellastessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quellodell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma è quello che sollecita uncontrollo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzionedei fatti di causa, controllo estraneo al sindacato di legittimità.Orbene, la ricorrente non prospetta la falsa applicazione8 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025dell’art. 2729 cod. civ. nei termini sopra indicati, ma muoveNumero di raccolta generale 10171/2026censure sostanziantesi nella mera prospettazione di dDaitva epurbsbelic azione 19/04/2026inferenze probabilistiche sulla base della evocazione diemergenze istruttorie e nella prospettazione di una diversaricostruzione delle quaestiones facti.A tale stregua il motivo non presenta le caratteristiche delladenuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.,comma 1, e nemmeno ( quand’anche riqualificato alla streguadi Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013 ), quelle di motivoformulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.5. Nella sua restante parte, là dove viene censuratol’esclusivo rilievo attribuito all’elemento soggettivo del terzonominato, il motivo è infondato.5.1. In tema di esercizio dell’azione revocatoria avente adoggetto il contratto preliminare - poi seguito dal definitivo - dicompravendita immobiliare, concluso nelle forme di cui all'art.1401 cod. civ., questa Corte ha già avuto modo di affermare che“In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ovel'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirentesia impugnato in revocatoria, l'elemento soggettivo richiestodall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutatoriguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina,mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli statisoggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 cod.civ.” (così Cass., 12/5/2015, n. 9595).Successivamente, Cass. n. 12120 del 2020, ha enunziato ilprincipio in base al quale “in caso di esercizio dell'azionerevocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo dicompravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art.1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto dipignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione delcontratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del9 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025preliminare, la verifica della scientia damni in capo alla terzaNumero di raccolta generale 10171/2026nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga vDeartai fpiucbabli,c azione 19/04/2026già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento almomento della conclusione del contratto preliminare, abbia datoesito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpadella stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possaassumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tuteladel suo affidamento”.Cass n. 13265 del 2024 è quindi pervenuta ad affermare che“in tema di azione revocatoria ordinaria del contratto dicompravendita per persona da nominare, la verifica dello statosoggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2,ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimentoalla posizione dello stipulante in occasione della conclusione delcontratto preliminare contenente la riserva di electio amici,mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato vaeffettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confrontidello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione delprincipio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in unafattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramentotrascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo,ma posteriormente a quella del preliminare, avevaesclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo delterzo nominato, senza previamente verificare quello dellostipulante al momento della conclusione del contrattopreliminare)”.5.2. Sebbene menzioni la necessità della verifica dello statosoggettivo dello stipulante, Cass. n. 12120 del 2020 in effetti lasubordina alla prioritaria valutazione dello stato soggettivo delterzo nominato.Cass. n. 13265/2024 considera viceversa prioritaria lavalutazione dello stato soggettivo dello stipulante.10 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/20265.3. Orbene, non vi è dubbio che le riscontrate divergenze diData pubblicazione 19/04/2026orientamento discendono dalla peculiare struttura del contrattoper persona da nominare, oggetto di ampia elaborazionedogmatica.Tale figura è stata qualificata come “contratto unico, consoggetto alternativo”; ovvero come “doppio contrattocondizionato”, nel senso che al contratto concluso tra stipulante epromittente, immediatamente efficace ma risolutivamentecondizionato alla dichiarazione di nomina, verrebbe agiustapporsi il secondo contratto, quello tra promittente e terzo,del pari condizionato alla stessa dichiarazione, masospensivamente.5.4. Il contratto per persona da nominare è stato peraltroprevalentemente inteso come ipotesi di rappresentanza inincertam personam, in ragione dell’imputazione degli effetti delcontratto a soggetto diverso dallo stipulante, il terzo venendo adessere individuato solo al momento della electio amici.Electio amici che peraltro può anche mancare.L’art. 1404 cod. civ. espressamente prevede che in caso dieffettuata nomina gli effetti del contratto si producono in capo alnominato sin dal momento della stipulazione del contratto ( extunc ), mentre in difetto della medesima gli effetti del contratto sistabilizzano in capo allo stipulante.5.5. La riconduzione del contratto per persona da nominaread ipotesi di rappresentanza volontaria, che trova avallo testualenell’art. 1402 cod. civ. recante l’espresso riferimento alla“procura”, è stata affermata anche da questa Corte.Si è al riguardo posto in rilievo che la fattispecie di cui agliarticoli da 1401 a 1405 cod. civ. "si coordina e si adegua, sotto ilprofilo sistematico e funzionale, allo schema di portata piùgenerale dell'istituto della rappresentanza, di cui costituisce insostanza un'applicazione".11 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026Difatti, se è "ben vero che la «sostituzione di attività», che siData pubblicazione 19/04/2026domini, resta inteso, nondimeno, che "anche nel caso dirappresentanza in incertam personam ed eventuale", essa risulta"insita nello stesso negozio, in virtù della contestuale riserva didesignazione di altro soggetto, cui dovranno eventualmenteimputarsi gli effetti dell'attività dell'agente (o stipulante)",puntualizzandosi "in un momento successivo, mercé ladichiarazione di nomina".Di ciò, del resto, offrono "testuale conferma", sia "il dispostodell'art. 1402, che sottolinea la esigenza che tale dichiarazionesia legittimata da una procura anteriore al contratto, o in difettodi questa, dall'accettazione della persona nominata", sia "l'art.583 cod. proc. civ." (aggiudicazione per persona da nominare),che "contemplando una fattispecie modellata appunto sulloschema del contratto che ne occupa, parla di «mandato»".D'altronde, in un ordinamento informato al principio secondocui "il contratto non può incidere sulla sfera giuridica di soggettidiversi dai contraenti, riuscirebbe impossibile spiegare e costruirealtrimenti il fenomeno per cui il soggetto nominato, pur nonavendo partecipato alla formazione del contratto, si inserisce inesso con la veste di parte nelle veci dello stipulante, in guisa daacquistare i diritti e di assumere gli effetti che ne derivano"; percontro, proprio riconducendo la fattispecie del contratto perpersona da nominare nell'ambito della rappresentanza, talefenomeno "si spiega agevolmente anche nella ipotesi dimancanza della procura preventiva, giacché l'accettazione dellapersona nominata, che è contemplata dalla legge come unsostitutivo della procura, va configurata come una vera e propria«ratifica» che integra ex post i poteri di chi ha concluso ilcontratto nomine alieno, ovviando alla mancanza dell'ulterioreconferimento di essi" (così, in motivazione, Cass., 13/06/1959, n.12 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/20251807. V. anche Cass., 27/02/1963, n. 482, Rv. 260639-01;Numero di raccolta generale 10171/2026Cass., 06/11/1963, n. 2946; Cass., 19/10/1965, n. 2142;D aCtaa psubsb.l,ic azione 19/04/20268/9/1970, n. 1330; nonché Cass., 4/10/1983, n. 5777 e Cass.,15/12/1987, n. 9301, ove si afferma che riservandosi la facoltà dinomina lo stipulante assume la funzione di rappresentante delterzo, nell'arco di tempo intercorrente dalla conclusione delcontratto alla dichiarazione di nomina).La fattispecie in esame, si è precisato, è caratterizzata "dalsubentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina edella sua contestuale accettazione - che, prendendo il posto delcontraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assumegli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente(promittente) determinando, inoltre, la contemporaneafuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo,per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraentecontrapposta al promittente e a questa legata dal rapportocostituito dall'originario stipulante" (così da ultimo, inmotivazione, Cass., 21/5/2019, n. 13686).5.6. Nella citata Cass. n. 9008 del 2022 si è ritenuto doversimantenere “Ferma (…) la validità della costruzione -ancheteorica- del contratto per persona da nominare nel senso che inesso trova espressione, ex necesse, un fenomeno dirappresentanza (se si vuole sospensivamente condizionata alladichiarazione di nomina), dietro il quale, all'evidenza, devesussistere un negozio giuridico -la cui causa è "variabile",potendo essere tanto onerosa, come, ad esempio, nell'ipotesi incui l'acquisto di un bene con denaro dello stipulante serva adestinguere un debito dello stesso verso il nominato, oppuregratuita, o meglio di liberalità- che giustifichi l'esercizio del potererappresentativo ex post".Mentre nel più recente arresto del 2024 questa Corte èpervenuta a precisare che solo lo stipulante prende parte alla13 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025fase prodromica della formazione del contratto preliminare cheNumero di raccolta generale 10171/2026potrebbe consentirgli, attraverso l’interlocuzione con Dalt’aa plutbrbolic azione 19/04/2026contraente, di appurare circostanze utili a rivelare che l’attodispositivo, ancora in fieri, si presenta potenzialmentepregiudizievole per le ragioni del creditore della propriacontroparte contrattuale; laddove una siffatta possibilità “apparedifficilmente ipotizzabile per il nominato, il quale hasemplicemente la facoltà di accettare (o, per converso rifiutare)la electio, visto che mai “la dichiarazione di nomina, attesa lafunzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighiderivanti dal suo contratto”, potrebbe “contenere alcuna modificao variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttivadi effetti” (Cass., sez. 2, n. 7217 del 2013)”.Si è al riguardo ulteriormente osservato che “del resto, indottrina si è ritenuto che deve essere valutato lo stato di buona omala fede del rappresentante, come regola generale, cui sideroga nell’ipotesi in cui il rappresentato sia in mala fede exarticolo 1391, 2° comma, c.c. Con la precisazione, però, che talenorma non costituisce un’eccezione al principio per cui occorreavere riferimento agli stati intellettivi di chi personalmenteimpegna la sua volontà negoziale, ma costituisce un rimediolegale e preventivo nei confronti di facili manovre fraudolente delsoggetto che pur sempre è destinatario degli effetti”.6. Orbene, la riconduzione del contratto per persona danominare all’istituto della rappresentanza volontaria suscitainvero perplessità.Come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, con lariserva di nomina lo stipulante non si estranea dal contratto,dovendo per converso parte sostanziale del rapporto sin dalmomento della stipulazione, salva la possibilità di farsi sostituireda un terzo con effetto retroattivo.Con la riserva di nomina lo stipulante non esercita in realtà il14 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025potere di rappresentante ( del terzo ), in quanto l’esercizio e delNumero di raccolta generale 10171/2026potere di nomina attiene al momento successivo ed eveDnatat upuabblelic azione 19/04/2026della nomina.Si è per altro verso osservato che solitamente manca unaprevia procura e che l’art. 1398 cod. civ. sancisce l’inefficaciadell’atto compiuto dal falsus procurator; alla considerazione percui, nel caso di specie, al posto della procura rileverebbe lacombinazione della nomina e della successiva accettazione, daparte del nominato, equiparata alla ratifica ex art. 1399 cod. civ.,è stato obiettato che, invero, risulta ostativo a tale pienaequiparazione il fatto che nel contratto per persona da nominarel’accettazione della nomina da parte del terzo ha effettoretroattivo, dato che il nominato diviene parte contrattuale coneffetto dal momento in cui il contratto venne stipulato, mentre,nella rappresentanza, la ratifica opera con salvezza dei diritti deiterzi.7. Autorevole dottrina, pertanto, ha ricondotto il contratto perpersona da nominare alla nozione (non di rappresentanza, bensì)di “autorizzazione”, che è quella che una parte concede all’altra –così rimuovendo un limite, in cui va propriamente individuato ilsignificato e l’effetto giuridico dell’autorizzazione– al fine dimutare, nel proprio interesse, la titolarità del rapportocontrattuale con effetto retroattivo.Viene così a sorgere un diritto potestativo di sostituzione chesi affianca alla contrattazione propria, e dispiega effettiretroattivi, dato che l’eletto che accetta la nomina da parte dellostipulante diventa parte contrattuale sin dall’origine e siavvantaggia ex tunc degli effetti giuridici del negozio.7.1. Le suindicate considerazioni in ordine alla differenzeemergenti tra la rappresentanza volontaria e il contratto perpersona da nominare inducono a confermare il principio espressodalla richiamata Cass. n. 9595 del 2015, secondo cui in tema di15 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquistoData pubblicazione 19/04/2026del terzo per electio amici del promissario acquirente siaimpugnato in revocatoria, mentre la sussistenza dell'eventusdamni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto almomento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soloin tale momento il compimento di un atto dispositivo delpatrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901, 1 co. n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato eal momento di accettazione della nomina, mentre, se talevalutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi delnominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c.Tale soluzione consente invero di contemperare, nel rispettodella ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale deicreditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento dellapropria autonomia privata (v. Cass., 12/5/2015, n. 9595, che farichiamo a Cass., 18 agosto 2011, n. 17365; Cass., 16 aprile2008, n. 9970; Cass., 20 agosto 2009, n. 18528; Cass., 18ottobre 1991, n. 11025).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fattoinvero corretta applicazione dei suindicati principi.Nel porre in rilievo che diversamente dall'ipotesi dialienazione di un bene immobile già promesso in vendita, in cuinon vi è mutamento delle parti che abbiano stipulato sia ilcontratto preliminare che quello definitivo, l'esistenza di uncontratto preliminare di vendita "per persona da nominare", cheha visto realizzarsi gli effetti della dichiarazione di nomina (art.1404 cod. civ.) in sede di conclusione del contratto definitivo,non consente, anzitutto, di ritenere "terzo" ai fini dell'azionerevocatoria il soggetto che ha stipulato il contratto preliminare,giacché detto "terzo" va individuato nella persona dell'accettantela dichiarazione di nomina (…), che ha acquistato i diritti edassunto gli obblighi "derivanti dal contratto con effetto dal16 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Numero di raccolta generale 10171/2026momento in cui questo fu stipulato" (art. 1404 cit.),Data pubblicazione 19/04/2026determinando la fuoriuscita dallo stesso contratto dell'originariostipulante il vincolo preliminare”, la corte di merito, quantoall’elemento soggettivo rilevante ai fini della revoca dell’attodispositivo pregiudizievole fa riferimento all’art. 1391 , 2° co.,c.c., il quale radica nel rappresentato (e, dunque, del nominatoaccettante) la rilevanza dello stato di mala fede o di conoscenza(di "determinate circostanze", impedendo al medesimo di giovarsidello stato di ignoranza ("di determinate circostanze") o di buonafede del rappresentante, “non potendo il rappresentato trarreprofitto dalla propria malizia" (Cass., 29/10/1963, n. 2874).Viene a tale stregua soddisfatta l'esigenza di tuteladell'affidamento del terzo nell'ambito dell'azione revocatoriaordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso.Esigenza che, nella peculiare fattispecie oggetto di scrutinio,orienta la verifica sullo stato soggettivo rilevante ex art. 2901cod. civ., anzitutto sulla persona nominata che ha accettatol'electio amici, e con riferimento al momento in cui l'accettazioneè avvenuta, perché è in questo momento che il terzo - ossia ilnominato - consuma la propria libertà negoziale, in forza del cuiesercizio viene poi ad acquistare i diritti e ad assumere gliobblighi contrattuali ex tunc.Sicché, è in riferimento al nominato, e nel momentodell'accettazione della nomina, che -come detto-, in applicazionedel citato art. 1391 c.c., va verificato che detto "terzo" abbia, omeno, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragionicreditorie dall'atto dispositivo del debitore ovvero sia partecipedella sua dolosa preordinazione (a seconda che l'atto a titolooneroso anzidetto sia o meno anteriore al sorgere delcredito: art. 2901 1° co. n. 2, c.c. ).Ove una tale verifica dia esito negativo, prevalgono gli statisoggettivi dello stipulante, sui quali deve spostarsi l'indagine.17 di 18Numero registro generale 20908/2023Numero sezionale 3248/2025Nella specie "terzo" è unicamente l’odierna ricorrente societàNumero di raccolta generale 10171/2026acquirente, la quale soltanto si è del resto avvantaggiata dDealtal' pautbtbolic azione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di disposizione patrimoniale del debitore, venditore dell’immobile,e rispetto ad essa la corte di merito ha correttamente verificato lasussistenza dell’elemento soggettivo della proposta domandad’inefficacia ex art. 2901 c.c. in argomento.9. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 giugno2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO18 di 18