CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria trasmessa alla Cancelleria della Corte di cassazione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la pronuncia del 16 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rigettando la richiesta sul punto, l'acquisizione in copia sia dell'assegno emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della p.o., quale segno tangibile di ristoro dei danni patiti e di resipiscenza dell'imputato, sia delle fatture emesse dall'Enel, intestate alla parte offesa, tutte regolarmente quietanzate. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lamenta che la Corte di appello, in assenza di approfondimenti, ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta assunta dal [OSCURATO:PERSONA], delle spese legali stragiudiziali sopportate dalla p.o., del precedente penale dal quale il ricorrente è gravato e della non solvibilità del ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che i giudici di secondo grado erroneamente hanno omesso di riconoscere al ricorrente le attenuanti generiche in ragione del precedente specifico dal quale l'imputato è gravato, della mancata partecipazione del medesimo al dibattimento, della mancata ammissione del fatto di reato, della non sufficienza del tentativo di parziale risarcimento del danno e della modestia della pena inflitta. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello non ha riconosciuto al ricorrente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, senza motivare sul punto. 2.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso di chiarire adeguatamente i motivi che l'hanno indotta ad affermare la penale responsabilità del ricorrente. 2 j2e/ 3. Con requisitoria trasmessa alla cancelleria di questa Corte, il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente giova evidenziare che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, con riferimento alla requisitoria del Procuratore generale trasmessa alla cancelleria di questa Corte - come da certificazione del 25 ottobre 2021 -, non ricorre un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Invero il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. solo nel caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 — 02; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412). Nel caso di specie, l'imputato ha ricevuto comunicazione della requisitoria del Procuratore generale in tempo utile per la eventuale formulazione delle conclusioni. 2. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i cinque motivi sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Manifestamente infondata è la censura sollevata con il primo motivo, in quanto non si confronta con la motivazione, logica, coerente ed ampiamente argomentata con la quale i giudici della Corte hanno ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, l'acquisizione sia della documentazione Enel, sia dell'assegno di euro 300,00, emesso dal ricorrente a titolo di ristoro del danno subito e non accettato dalla p.o., poiché dalle risultanze istruttorie era emerso non solo che la vittima solo a seguito della ricezione, risalente al data 19 settembre 2016, della richiesta da parte del Comune di pagamento di tributi e di bollette non pagate, aveva appreso dell'attivazione di una fornitura di energia elettrica a suo nome in data 5 novembre 2014, epoca in cui l'esercizio commerciale era gestito dal ricorrente, ma anche dei notevoli importi, ancora insoluti, relativi ai consumi di energia elettrica. 4. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si ripropone la censura, già articolata con l'atto di appello, relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata ha valorizzato, in senso ostativo, sia il precedente penale specifico da cui è gravato l'imputato, aspetto questo che mal si concilia con il necessario requisito della non abitualità del comportamento del soggetto agente, sia la condotta del ricorrente, che per circa due anni aveva perseverato nel suo agire, che non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale, invero, non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato, in positivo, il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità. Tanto, a fronte di pronunce - quella di primo e quella di sendo grado - che, nel loro percorso argomentativo, --- hanno, nel complesso, rimarcato l'offensività del fatto, consistito dell'attivare, sotto falso nome, una fornitura di energia elettrica con importi insoluti di notevole entità. 5. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al terzo motivo. Nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno rimarcato, anche questa volta in senso ostativo, il precedente penale specifico dell'imputato, nonché la circostanza che questi, per sviare le accuse a suo carico, si fosse spinto a indicare un terzo soggetto come possibile autore del falso. Con tali argomenti, non manifestamente illogici, la difesa non si è confrontata, omettendo, peraltro, di indicare specificamente gli elementi suscettibili di positiva considerazione che i giudici avrebbero omesso di apprezzare in senso contrario. Tanto impone di ritenere la doglianza generica e, dunque, inammissibile, alla luce della condivisa affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di 4 tiu fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione ((Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Merigliano,Rv. 279549 - 02). 6. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, perviene il Collegio anche in merito al quarto motivo di ricorso. Seppur vero che il Giudice di secondo grado, investito della doglianza in punto di omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo, è altrettanto vero che questa constatazione deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa risponda ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa, atteso che il [OSCURATO:PERSONA], con il motivo di gravame, si era limitato a lamentare la mancata concessione dei benefici di legge e la relativa carenza motivazionale, senza tuttavia specificare le ragioni per le quali avrebbe meritato il riconoscimento degli stessi e, soprattutto, senza addurre la presenza di elementi positivi per aderire alla richiesta, per la verità, neppure in questa sede rappresentati. Deve quindi ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 7. Il medesimo carattere di genericità connota anche la censura formulata con il quinto motivo di ricorso. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). In aderenza alla previsione normativa, che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente 5 i indicati e rappresentati nei motivi di gravame, il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la tenuta sotto il profilo logico- argomentativo. Al giudice di legittimità sono invece precluse quelle operazioni che Impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatatUdal legislatore/ di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito, a cui le parti non prestino acquiescenza, rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminata in quest'ottica, la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere provata la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati riportando in sentenza e valutando tutte le risultanze istruttorie devolute al suo vaglio. Dal canto suo, la difesa del ricorrente, nella redazione del motivo di ricorso in esame, non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali, ma ha adottato una tecnica alquanto singolare limitandosi a dedurre che la Corte avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali "ha attribuito - senza fornire valida ed efficace motivazione - esclusiva rilevanza alle richieste" della pubblica accusa. Il risultato è che il rilievo svolto si risolve in una critica diffusa e generica della sentenza in verifica, senza mai giungere ad inficiarne la complessiva coerenza e congruenza e senza individuare effettive violazioni della legge processuale o sostanziale. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa