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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14791/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato la sua richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 Ord. pen. per recarsi in visita presso la tomba del patrigno e del fratello, ritenendo che le ragioni di sicurezza evidenziate dal G.O.P. della polizia penitenziaria, condivise dal Tribunale, impedivano la concessione dell'invocato permesso; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sua domanda di permesso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MOFF50.

T Ge 23 AP Fun,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato la sua richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 Ord. pen. per recarsi in visita presso la tomba del patrigno e del fratello, ritenendo che le ragioni di sicurezza evidenziate dal G.O.P. della polizia penitenziaria, condivise dal Tribunale, impedivano la concessione dell'invocato permesso; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sua domanda di permesso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MOFF50. T Ge 23 AP Fun,
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