CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeRenzis Sonnino;-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia, n. 818/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23073/2024Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 12337/2026Data pubblicazione 03/05/20261. Dagli atti di causa emerge quanto segue.La ricorrente è proprietaria di un edificio a destinazione alberghiera(Hotel a 4 stelle) ubicato nel Comune di Milano in via Cusani n. 13, che sisviluppa su cinque piani fuori terra e due interrati.Con denuncia di variazione di protocollo per frazionamento e fusionecon parziale cambio d’uso, è stata proposta la categoria D/2 e la renditacatastale di euro 119.800,00.L’Agenzia delle Entrate ha disatteso la dichiarazione di variazionepresentata dalla società contribuente e, mantenendo la destinazione e lacategoria catastale, ha elevato la rendita a euro 249.000,00.2. L’avviso è stato impugnato e la C.T.P. di Milano ha respinto ilricorso affermando la correttezza dei calcoli effettuati dall’Agenzia edottenuti secondo il valore del costo di ricostruzione, tenendo conto di unadeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato dell’immobile nonessendo riscontrabili dati riferibili ad un attendibile mercato dellecompravendite a scopo comparativo.Avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti appelli dallasocietà e dalla Agenzia e nel corso del giudizio è stata espletata CTU,richiesta dalla società contribuente, al fine di stabilire l’esatto valore delcompendio alberghiero.La CTU ha determinato un valore inferiore del compendio, econseguentemente una rendita catastale inferiore a quella determinatadall’Agenzia, muovendo dalla ritenuta impossibilità di applicare ilprezziario per le stime 2017 predisposto dall’Agenzia e ritenendolomaggiormente aderente alla realtà dell’epoca cui la rivalutazione avrebbedovuto essere effettuata, quello del 2012.Si è così determinata la rendita pari ad euro 192.000,00.3. La C.T.R. non ha aderito agli esiti della consulenza tecnica, ancoratanelle sue conclusioni al prezziario 2012, ed ha motivato al riguardoNumero registro generale 23073/2024Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 12337/2026Data pubblicazione 03/05/2026affermando di non condividere l’aggancio del costo della camera alpredetto prezziario per gli hotel di categoria “quattro stelle”, ivi stabilito ineuro 258 (importo invece oggi attribuito dal prezziario 2017 alla categoriatre stelle) sulla base di dati non comparabili col presente. Il nuovoprezziario, adottato successivamente, nel 2017, dalla stessa Agenzia delleEntrate prevede, per gli hotel di categoria “quattro stelle”, cui appartiene“la struttura in esame, il costo di Euro 355 mc, determinato secondo ilcriterio slp/numero camere, e correttamente applicato nell’atto diaccertamento (non invece applicato nelle verifiche del CTU, comeobiettato dall’Ufficio nella memoria di replica e osservazioni alla CTU del14-09-2023)”.E’ stata poi esclusa la rilevanza della identità di ampiezza tra lacamera dell’albergo classificato nella categoria quattro stelle e quella diquello classificato nella categoria tre stelle, ciò specie considerando lamaggiore dotazione attuale di confort e servizi di un albergo odiernorientrate nella prima delle due categorie precedentemente indicate. Si èquindi ribadita la correttezza dei criteri di stima adoperati dall’agenzia nelrispetto della circolare.4. Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente condue motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Entrambe le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c, art. 1, comma 2, eart. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la sentenza nullaper motivazione apparente.Nel dettaglio, la sentenza, nel disattendere gli esiti della CTU, puressendo graficamente esistente non consentirebbe in alcun modo diNumero registro generale 23073/2024Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 12337/2026Data pubblicazione 03/05/2026comprendere i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici cheavrebbero indotto il giudice di merito a disattendere la consulenza tecnica.2. Con la seconda doglianza si denuncia la violazione degli artt. 27 e28 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell’art. 1 comma 21 della l. n. 208 del2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La ricorrente, osserva, previo richiamo alla precedente censura, che leconclusioni alle quali è pervenuto il giudice di merito hanno comportato laillegittima ed errata quantificazione della rendita catastale in violazionedelle regole estimative di cui alle norme, in tesi, assunte come violate.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’oggettiva connessione,sono infondati.Le Sezioni Unite hanno affermato che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014,n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentoNumero registro generale 23073/2024Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 12337/2026Data pubblicazione 03/05/2026giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v.,altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n.7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto2016, n. 16599).Va ricordato, inoltre, che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario esufficiente che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamentodella sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito,tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr., tra le tante, Cass.,Sez. 2, n. 12652/2020, Rv. 658279 - 01; Sez. 1, n. 19011/2017, Rv.645841 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, Sez. 1, n.10937/2016, Rv. 639853 - 01; Sez. 1, n. 16056/2016).Nella fattispecie, così come reso esplicito dai contenuti decisoriripercorsi nei fatti di causa, la gravata sentenza ha dato compiutamenteconto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum inrelazione ai motivi di impugnazione proposti ed in relazione al contenutodella CTU che non ha condiviso esplicitandone le ragioni.Sotto altro profilo la censura di violazione di legge si palesa comeinfondata, atteso che, pur evocando una violazione di legge, non individuaun errore di interpretazione o applicazione della norma, ma operando unaindistinta riproposizione di argomenti probatori, e di deduzioni di parte, sirisolve in una critica alla valutazione del giudice di merito mirante adottenere una rivalutazione delle emergenze in questa sede inammissibile.Numero registro generale 23073/2024Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 12337/2026Data pubblicazione 03/05/2026In conclusione, il ricorso è respinto, e le spese di lite seguono lasoccombenza.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali liquidate in euro6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteLiberato Paolitto