CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 26587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11675/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2201/2017,depositata i l 10/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditore di un appartamento, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissario acquirente, chiedendo che fosse condannat o al pagamento di euro 20.000, somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, contratto risolto per l’inadempimento del convenuto. L’attore ha dedotto che alla conclusione del contratto preliminare di vendita il convenuto gli aveva versato la sommacon assegno bancario a sé intestato e girato all’attore, assegno che egli aveva messo all’incasso e poi ritirato in quanto risultato privo di provvista; dato l’inadempimento del compratore, aveva comunicato il proprio recesso dal contratto e aveva inutilmente invitato il convenuto a versargli la somma di euro 20.000. Il convenuto si è costituito, eccependo tra l’altro la risoluzione consensuale del contratto ovvero la risoluzione del medesimo a seguito dell’avverarsi di una condizione risolutiva, avendo le parti subordinato la conclusione del contratto definitivo alla concessione da parte di un istituto di credito di un mutuo poi non erogato. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1020/2011, ha respinto la domanda dell’attore, ritenendo che l’erogazionedel mutuo andasse qualificata come una ipotesi di presupposizione acausale, trattandosi di una circostanza esterna, nota all’attore, determinante ai fini della stipulazione del contratto preliminare e del permanere del vincolo contrattuale. 2. La sentenza è stata impugnata da Levorato. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza 10 ottobre 2017, n. 2201, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, essendo stato allegato al ricorso per cassazione “un mandato privo di data”, “in assenza di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e/o alla controparte processuale”, “con locuzioni del tutto incompatibili con il procedimento per cassazione”. L’eccezione non può essere accolta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione” (Cass., sez. un., n. 36057/2022). Tali principi vanno estesi all’ipotesi –propria del caso in esame – di notificazione telematica del ricorso e della procura conferita su foglio separato del quale sia stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente, dovendosi considerare, “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (ancora la pronuncia delle sezioni unite appena citata). Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”: la decisione impugnata è, come quella di primo grado, viziata da extrapetizione, poiché ha accolto una domanda mai invocata da Popescu, che non aveva fatto cenno alla presupposizione, essendosi limitato ad affermare che il contratto soggiaceva a una condizione risolutiva tacita. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1467 c.c.: l’applicazione dell’istituto della presupposizione non può essere invocata nel caso di specie, in quanto il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza che Popescu aveva richiesto il finanziamento non può essere considerato una causa di risoluzione del rapporto contrattuale, non trattandosi di circostanza certa nella rappresentazione delle parti e del tutto indipendente dalla attività e dalla volontà dei contraenti. 3) Il terzo motivo fa valere “omesso esame della questione relativa alla erronea motivazione della sentenza di primo grado”: la decisione del giudice d’appello, che conferma la riconducibilità all’alveo dell’istituto della presupposizione della circostanza che Popescu avrebbe dovuto acquistare l’appartamento attraverso un mutuo bancario, è “assolutamente illogica e erronea”, in quanto, anche se il ricorrente immaginava che Popescu sisarebbe rivolto a una banca per l’acquisto dell’appartamento, non era certo questo l’evento comune per il quale si era “convinto a cedere la casa” a Popescu. 4) Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c.”, in quanto, facendo ricorso all’istituto della presupposizione, i giudici di merito non hanno correttamente applicato l’art. 1385 c.c., laddove recita che “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra”. Il ricorso non può essere accolto. I quattro motivi censurano infatti l’applicazione da parte dei giudici di merito dell’istituto della presupposizione – applicazione che non potrebbe comunque dare luogo al vizio di extrapetizione denunciato con il primo motivo, trattandosi di qualificazione giuridica dei fatti allegati dal convenuto – al caso concreto, negando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, applicazione che avrebbe condotto i giudici di merito a non considerare l’inadempimentodel promissario acquirente. Il ricorso non censura però la seconda parte della sentenza, ove con autonoma ratio decidendi si afferma, così accogliendo l’eccezione del promissario acquirente di risoluzione consensuale del contratto, appunto l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare, risultata provata sulla base di dichiarazioni testimoniali, mentre – afferma ancora il giudice d’appello – non è d’altro canto stata fornita la prova dell’inadempimento del promissario acquirente (v. le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea [..] configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe” (così, ex multis, Cass. 17182/2020). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11 5/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev