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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17521/2025

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6. 2025 SENTENZA Sul ricorso presèiitatq da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 11/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] A RIO Luana ij1riwii ' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 04/07/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 5.300,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 3 (capi 1 e 2), e 255 (capi 3 e 4), d.

Igs. 152/2006, così determinata: anni uno di arresto ed euro 6.000,00 per il reato di cui al capo 2), diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a mesi 8 ed euro 4.000,00; aumentata per il capo 1) ad anni 1 di arresto e euro 5.000,00 di ammenda, pena ulteriormente aumentata di mesi 1 e giorni 15 di arresto e 150 euro per ciascuno dei capi 3) e 4).2.

Avverso tale ordinanza l'imputato propone ricorso.

Con il primo e unico motivo deduce vizio di motivazione in riferimento agli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare sul rigetto delle doglianze sollevate con l'atto di appello.

La Corte territoriale ha confermato la prima statuizione, che aveva aumentato la pena per i reati satellite per i quali la legge stabilisce la sola pena dell'arresto, disponendo un aumento anche della pena pecuniaria, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in caso di reati puniti con pene eterogenee, il principio del favor rei impone di rispettate la specie di pena prevista per ogni singolo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'applicabilità dell'istituto del reato continuato a reati puniti con pene eterogenee costituisce oggetto di lungo dibattito nella giurisprudenza della Corte nella sua massima composizione. [OSCURATO:PERSONA].

U. n. 4901 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardarilli, Rv. 191129, si giunge ad un primo, strutturato, assetto interpretativo sul punto, affermandosi che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati «satelliti» non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la «quantità» della pena prevista per i reati «satelliti».

Sez.

U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, Rv. 209487, ribadisce a sua volta che, ai fini della determinazione della pena in caso di applicazione della continuazione per reati puniti con pene eterogenee, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave in astratto, così confermando che il criterio di base per la determinazione della disciplina della continuazione in caso di concorso di reati eterogenei, al fine di evitare trattamenti differenziati e non sufficientemente prevedibili, sia esclusivamente quello della pena unica progressiva «per moltiplicazione», sicché il reato satellite, perdendo al propria autonomia sanzionatoria, deve essere computato come elemento della pena base.

La Corte, nella circostanza, ebbe anche ad affermare che la previsione dell'art. 81 cod. pen., stante il suo carattere derogatorio rispetto alla previsione base, determina a sua volta un «principio legale di applicazione della pena» nel caso in cui ricorra un unitario disegno criminoso, non violando quindi il principio di legalità.Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, hanno confermato il principio già enunciato dalle precedenti decisioni e hanno nuovamente richiamato l'omologazione sanzionatoria fra pene, diverse sia nel genere che nella specie, quale conseguenza della perdita di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell'ambito dell'unica pena legale, in base alla previsione dell'art. 81 cod. pen., correlata al reato più grave in astratto: ritenuta la continuazione, il trattamento sanzionatorio dei reati satellite perde la sua specificità, proprio per la ragione che, individuata la violazione più grave, essi vanno a comporre una sostanziale unità disciplinata diversamente secondo quanto previsto dal legislatore, dunque in applicazione anche in questo caso del principio di legalità, che non appare affatto violato, proprio in considerazione della specifica previsione in tema di continuazione.

La giurisprudenza delle Sezioni semplici, tuttavia, aveva messo in discussione il principio, affermando la non applicabilità del regime della continuazione nel caso in cui con un'unica deliberazione vengano commesse più violazioni punite con pene eterogenee, quando ciò si risolva in una evidente violazione del principio del favor rei (Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016, C., Rv. 268638; nel caso di specie, i reati satellite venivano puniti con la sola pena pecuniaria a fronte di un reato base, ritenuto più grave, caratterizzato dalla presenza di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria; conforme: Sez. 4, n. 46963 del 20/09/2017, Bianchi, non massimata).

Le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01), facendo proprio l'orientamento della giurisprudenza sino ad allora minoritaria, hanno compiuto un revirement, affermando che «nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per «moltiplicazione», rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite».

Secondo le Sezioni Unite Giglia, il concetto di «aumento», ai fini della continuazione, non richiede necessariamente che esso sia realizzato attraverso una porzione di pena omogenea, ma soltanto attraverso una «integrazione» della pena stabilita per la violazione principale.

In secondo luogo, viene messe in risalto che l'art. 81, terzo comma, cod. pen., nello stabilire che la pena per la continuazione non può essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale di reati, sancisce un limite di carattere sia «quantitativo» (relativo alla quantità di pena) che «qualitativo» (relativo alla specie di pena).

Da ultimo, evidenzia che l'art. 76, ultimo comma, cod. pen., prescrive che le pene detentive e quelle pecuniarie «restano distinte ad ogni effetto giuridico».

Quanto al «criterio» di determinazione della pena in concreto per il reato continuato, le Sezioni Unite operano una soluzione compromissoria.

Ed infatti, nella scelta tra applicare la regola del cumulo giuridico «per addizione» (sostenuta dalla prevalente dottrina), secondo cui l'aumento della pena deve essere effettuato aggiungendo una quota dello stesso tipo di sanzione previsto per il reato satellite, indipendentemente dalla pena prevista per il reato base, e il cumulo «per moltiplicazione» (come visto, applicato dalla giurisprudenza fino a quel momento prevalente), secondo cui occorre aumentare la pena base inflitta per la violazione più grave, le Sezioni Unite hanno optato per il criterio del cumulo per moltiplicazione «temperato», nel senso che deve in ogni caso essere rispettato il genere della pena prevista per il reato satellite.

Sulla scia di tale pronuncia, si è ancora affermato che, laddove il reato più grave sia punito con pena congiunta ed il reato satellite con pena alternativa, l'aumento di pena può essere disposto in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave (Sez. 3, n. 47628 del 13/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 44383 del 16/06/2023, Racanati, n.m.; Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Rv. 272404).

3. Nel caso all'esame della Corte il reato satellite era punito con la sola pena pecuniaria, ma il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite può essere analogicamente applicato, in applicazione del principio del favor rei, anche al caso in esame, in cui, a fronte di un reato base punito con pena congiunta, per il reato satellite è prevista la sola pena detentiva.

Deve quindi affermarsi il principio secondo cui, in tema di reato continuato, laddove per il reato più grave sia prevista l'applicazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, mentre per il reato satellite la sola pena detentiva, in applicazione del principio del cumulo «per moltiplicazione temperato» (previsto da Sez.

U. n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01) l'aumento di pena può essere disposto in relazione alla sola pena detentiva.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, ai sensi dell'articolo 620, lettera f), cod. proc. pen., di poter rideterminare direttamente la pena, non essendo necessari ulteriori accertamenti e valutazioni di merito, eliminando, limitatamente alle contravvenzioni di cui all'articolo 255, comma 3, d.

Igs. 152/2006, l'aumento della pena pecuniaria operato per la continuazione, pari - complessivamente - ad euro

300. La pena irrogata va quindi rideterminata in anni uno, mesi tre di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6. 2025 SENTENZA Sul ricorso presèiitatq da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 11/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] A RIO Luana ij1riwii ' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 04/07/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 5.300,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 3 (capi 1 e 2), e 255 (capi 3 e 4), d. Igs. 152/2006, così determinata: anni uno di arresto ed euro 6.000,00 per il reato di cui al capo 2), diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a mesi 8 ed euro 4.000,00; aumentata per il capo 1) ad anni 1 di arresto e euro 5.000,00 di ammenda, pena ulteriormente aumentata di mesi 1 e giorni 15 di arresto e 150 euro per ciascuno dei capi 3) e 4).2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone ricorso. Con il primo e unico motivo deduce vizio di motivazione in riferimento agli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare sul rigetto delle doglianze sollevate con l'atto di appello. La Corte territoriale ha confermato la prima statuizione, che aveva aumentato la pena per i reati satellite per i quali la legge stabilisce la sola pena dell'arresto, disponendo un aumento anche della pena pecuniaria, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in caso di reati puniti con pene eterogenee, il principio del favor rei impone di rispettate la specie di pena prevista per ogni singolo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'applicabilità dell'istituto del reato continuato a reati puniti con pene eterogenee costituisce oggetto di lungo dibattito nella giurisprudenza della Corte nella sua massima composizione. [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 4901 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardarilli, Rv. 191129, si giunge ad un primo, strutturato, assetto interpretativo sul punto, affermandosi che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati «satelliti» non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la «quantità» della pena prevista per i reati «satelliti». Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, Rv. 209487, ribadisce a sua volta che, ai fini della determinazione della pena in caso di applicazione della continuazione per reati puniti con pene eterogenee, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave in astratto, così confermando che il criterio di base per la determinazione della disciplina della continuazione in caso di concorso di reati eterogenei, al fine di evitare trattamenti differenziati e non sufficientemente prevedibili, sia esclusivamente quello della pena unica progressiva «per moltiplicazione», sicché il reato satellite, perdendo al propria autonomia sanzionatoria, deve essere computato come elemento della pena base. La Corte, nella circostanza, ebbe anche ad affermare che la previsione dell'art. 81 cod. pen., stante il suo carattere derogatorio rispetto alla previsione base, determina a sua volta un «principio legale di applicazione della pena» nel caso in cui ricorra un unitario disegno criminoso, non violando quindi il principio di legalità.Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, hanno confermato il principio già enunciato dalle precedenti decisioni e hanno nuovamente richiamato l'omologazione sanzionatoria fra pene, diverse sia nel genere che nella specie, quale conseguenza della perdita di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell'ambito dell'unica pena legale, in base alla previsione dell'art. 81 cod. pen., correlata al reato più grave in astratto: ritenuta la continuazione, il trattamento sanzionatorio dei reati satellite perde la sua specificità, proprio per la ragione che, individuata la violazione più grave, essi vanno a comporre una sostanziale unità disciplinata diversamente secondo quanto previsto dal legislatore, dunque in applicazione anche in questo caso del principio di legalità, che non appare affatto violato, proprio in considerazione della specifica previsione in tema di continuazione. La giurisprudenza delle Sezioni semplici, tuttavia, aveva messo in discussione il principio, affermando la non applicabilità del regime della continuazione nel caso in cui con un'unica deliberazione vengano commesse più violazioni punite con pene eterogenee, quando ciò si risolva in una evidente violazione del principio del favor rei (Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016, C., Rv. 268638; nel caso di specie, i reati satellite venivano puniti con la sola pena pecuniaria a fronte di un reato base, ritenuto più grave, caratterizzato dalla presenza di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria; conforme: Sez. 4, n. 46963 del 20/09/2017, Bianchi, non massimata). Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01), facendo proprio l'orientamento della giurisprudenza sino ad allora minoritaria, hanno compiuto un revirement, affermando che «nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per «moltiplicazione», rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite». Secondo le Sezioni Unite Giglia, il concetto di «aumento», ai fini della continuazione, non richiede necessariamente che esso sia realizzato attraverso una porzione di pena omogenea, ma soltanto attraverso una «integrazione» della pena stabilita per la violazione principale. In secondo luogo, viene messe in risalto che l'art. 81, terzo comma, cod. pen., nello stabilire che la pena per la continuazione non può essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale di reati, sancisce un limite di carattere sia «quantitativo» (relativo alla quantità di pena) che «qualitativo» (relativo alla specie di pena). Da ultimo, evidenzia che l'art. 76, ultimo comma, cod. pen., prescrive che le pene detentive e quelle pecuniarie «restano distinte ad ogni effetto giuridico». Quanto al «criterio» di determinazione della pena in concreto per il reato continuato, le Sezioni Unite operano una soluzione compromissoria. Ed infatti, nella scelta tra applicare la regola del cumulo giuridico «per addizione» (sostenuta dalla prevalente dottrina), secondo cui l'aumento della pena deve essere effettuato aggiungendo una quota dello stesso tipo di sanzione previsto per il reato satellite, indipendentemente dalla pena prevista per il reato base, e il cumulo «per moltiplicazione» (come visto, applicato dalla giurisprudenza fino a quel momento prevalente), secondo cui occorre aumentare la pena base inflitta per la violazione più grave, le Sezioni Unite hanno optato per il criterio del cumulo per moltiplicazione «temperato», nel senso che deve in ogni caso essere rispettato il genere della pena prevista per il reato satellite. Sulla scia di tale pronuncia, si è ancora affermato che, laddove il reato più grave sia punito con pena congiunta ed il reato satellite con pena alternativa, l'aumento di pena può essere disposto in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave (Sez. 3, n. 47628 del 13/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 44383 del 16/06/2023, Racanati, n.m.; Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Rv. 272404). 3. Nel caso all'esame della Corte il reato satellite era punito con la sola pena pecuniaria, ma il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite può essere analogicamente applicato, in applicazione del principio del favor rei, anche al caso in esame, in cui, a fronte di un reato base punito con pena congiunta, per il reato satellite è prevista la sola pena detentiva. Deve quindi affermarsi il principio secondo cui, in tema di reato continuato, laddove per il reato più grave sia prevista l'applicazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, mentre per il reato satellite la sola pena detentiva, in applicazione del principio del cumulo «per moltiplicazione temperato» (previsto da Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01) l'aumento di pena può essere disposto in relazione alla sola pena detentiva. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, ai sensi dell'articolo 620, lettera f), cod. proc. pen., di poter rideterminare direttamente la pena, non essendo necessari ulteriori accertamenti e valutazioni di merito, eliminando, limitatamente alle contravvenzioni di cui all'articolo 255, comma 3, d. Igs. 152/2006, l'aumento della pena pecuniaria operato per la continuazione, pari - complessivamente - ad euro 300. La pena irrogata va quindi rideterminata in anni uno, mesi tre di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena
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