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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40688/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato la sospensione degli arresti domiciliari in prosecuzione ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GEMITO dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede con provvedimento del 22 ottobre 2021, e ha rigettato l'istanza avanzata dal predetto al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione; che, a ragione della decisione, il Tribunale adito ha osservato che, in data 17 settembre 2021, il GEMITO era stato trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana presso la sua abitazione, mentre nelle aree comuni erano stati rinvenuti altri quantitativi di stupefacente, insieme a un bilancino di precisione e a materiale da confezionamento; condotta che dimostrava come il condannato avesse continuato, ancorché in regime di arresti domiciliari, a porre in essere la stessa condotta illecita già perpetrata sino al novembre 2020, così da renderlo inaffidabile rispetto a ciascuna delle misure alternative richieste; LETTO il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione, per avere il giudice a quo valorizzato illogicamente elementi emersi da indagini non terminate (peraltro riferibili ad altri pregiudicati) e trascurato di considerare "i sicuri indici positivi"; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché affidata a deduzioni sviluppate in punto di fatto (quanto alla riferibilità della droga rinvenuta nelle parti comuni dell'edificio perquisito ad altri pregiudicati) e generiche (quanto alla mancata indicazione di "indici positivi" che neppure il ricorrente illustra); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato la sospensione degli arresti domiciliari in prosecuzione ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GEMITO dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede con provvedimento del 22 ottobre 2021, e ha rigettato l'istanza avanzata dal predetto al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione; che, a ragione della decisione, il Tribunale adito ha osservato che, in data 17 settembre 2021, il GEMITO era stato trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana presso la sua abitazione, mentre nelle aree comuni erano stati rinvenuti altri quantitativi di stupefacente, insieme a un bilancino di precisione e a materiale da confezionamento; condotta che dimostrava come il condannato avesse continuato, ancorché in regime di arresti domiciliari, a porre in essere la stessa condotta illecita già perpetrata sino al novembre 2020, così da renderlo inaffidabile rispetto a ciascuna delle misure alternative richieste; LETTO il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione, per avere il giudice a quo valorizzato illogicamente elementi emersi da indagini non terminate (peraltro riferibili ad altri pregiudicati) e trascurato di considerare "i sicuri indici positivi"; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché affidata a deduzioni sviluppate in punto di fatto (quanto alla riferibilità della droga rinvenuta nelle parti comuni dell'edificio perquisito ad altri pregiudicati) e generiche (quanto alla mancata indicazione di "indici positivi" che neppure il ricorrente illustra); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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