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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 novembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:950
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0075_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 – BNP [OSCURATO:PERSONA] SA [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti e Secapital (causa C‑75/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Credito al consumo – Procedura di esecuzione forzata – Termine di quindici giorni a decorrere dalla notifica della procedura di esecuzione forzata per far valere il carattere abusivo di una clausola» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedura di esecuzione forzata – Normativa nazionale che assoggetta il diritto del consumatore a far valere il carattere abusivo di una clausola, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione, ad un termine assai ristretto – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività – Normativa nazionale che sancisce il diritto del consumatore a far valere il carattere abusivo di una clausola nell’ambito di una procedura distinta dall’opposizione all’esecuzione – Procedura non soggetta a termine e priva di effetto sulla procedura di esecuzione forzata – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13) (v. punti 28‑34 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata dichiarando che osta a una norma del diritto nazionale in forza della quale un consumatore che abbia stipulato un contratto di mutuo presso un istituto di credito e contro il quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata è decaduto, dopo un termine di quindici giorni a partire dalla notifica dei primi atti di tale procedimento, dall’invocare l’esistenza di clausole abusive per opporsi a detto procedimento, e ciò anche se tale consumatore abbia a disposizione, in applicazione del diritto nazionale, un’azione giudiziaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di clausole abusive, la cui proposizione non è sottoposta ad alcun termine, ma la cui soluzione non ha effetti su quella risultante dal procedimento di esecuzione forzata, la quale può imporsi al consumatore prima dell’esito dell’azione di accertamento dell’esistenza di clausole abusive. ( 1 ) GU C 164 del 13.5.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0075_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 – BNP [OSCURATO:PERSONA] SA [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti e Secapital (causa C‑75/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Credito al consumo – Procedura di esecuzione forzata – Termine di quindici giorni a decorrere dalla notifica della procedura di esecuzione forzata per far valere il carattere abusivo di una clausola» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedura di esecuzione forzata – Normativa nazionale che assoggetta il diritto del consumatore a far valere il carattere abusivo di una clausola, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione, ad un termine assai ristretto – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività – Normativa nazionale che sancisce il diritto del consumatore a far valere il carattere abusivo di una clausola nell’ambito di una procedura distinta dall’opposizione all’esecuzione – Procedura non soggetta a termine e priva di effetto sulla procedura di esecuzione forzata – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13) (v. punti 28‑34 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata dichiarando che osta a una norma del diritto nazionale in forza della quale un consumatore che abbia stipulato un contratto di mutuo presso un istituto di credito e contro il quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata è decaduto, dopo un termine di quindici giorni a partire dalla notifica dei primi atti di tale procedimento, dall’invocare l’esistenza di clausole abusive per opporsi a detto procedimento, e ciò anche se tale consumatore abbia a disposizione, in applicazione del diritto nazionale, un’azione giudiziaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di clausole abusive, la cui proposizione non è sottoposta ad alcun termine, ma la cui soluzione non ha effetti su quella risultante dal procedimento di esecuzione forzata, la quale può imporsi al consumatore prima dell’esito dell’azione di accertamento dell’esistenza di clausole abusive. ( 1 ) GU C 164 del 13.5.2019 .
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