CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ROCI Bujar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2019 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 14/06/2018, dal Tribunale di Genova, con la quale ROCI Bujar era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il ROCI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per la differenza nella data, e nelle modalità di commissione del fatto, rispetto a quanto contestato nel capo di accusa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, che i giudici di merito avevano fondato valorizzando il fatto che i computer erano stati materialmente ricevuti dal ricorrente, peraltro in esecuzione di un contratto stipulato dalla concedente con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società della quale il ROCI non era più amministratore al momento della richiesta di restituzione. Si censura altresì la sentenza per non aver approfondito l'eventuale diversa qualificazione del fatto in termini di truffa, e comunque per non aver spiegato come il ROCI si sia impossessato dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione della censura in grado di appello. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). 3. Quanto alle residue censure, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i rilievi difensivi non superano il necessario scrutinio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, i giudici di merito hanno concordemente valorizzato alcune convergenti circostanze: l'avvenuta e documentata consegna dei beni oggetto del contratto al ROCI, presso l'indirizzo della sua residenza indicato, al contempo, anche quale indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui il ricorrente era legale rappresentante; il mancato pagamento delle rate di leasing; la mancanza di riscontro alla raccomandata contenente la richiesta di restituzione dei beni e della risoluzione del contratto; la scoperta, in quel frangente, che nella carica amministrativa era subentrata al ROCI, pochi giorni dopo la conclusione del contratto di leasing, tale [OSCURATO:PERSONA] Ulisa; l'individuazione della sede sociale in luogo diverso da quello in cui era avvenuta la consegna; la mancata restituzione dei beni da parte del ROCI, che neppure ha ritenuto di fornire indicazioni di alcun tipo sulla sorte dei beni stessi (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata, pag. 2 della sentenza di primo grado). Si tratta di un complesso di elementi indizianti che i giudici di merito hanno ritenuto, senza incorrere in contraddittorietà o illogicità denunciabili in questa sede, ampiamente idoneo per l'affermazione di penale responsabilità. Deve in particolare osservarsi che il percorso argomentativo del Tribunale, pienamente avallato dalla Corte d'Appello, non risulta vulnerato dai rilievi difensivi imperniati sul fatto che il contratto di locazione era stato stipulato dal ROCI quale legale rappresentante della società. Invero, la repentina sostituzione nella carica amministrativa pochi giorni dopo la stipula del contratto e la consegna dei beni al ROCI, lo spostamento della sede rispetto alla situazione originaria, e soprattutto la totale mancanza di spiegazioni o quantomeno di allegazioni utili ad una diversa ricostruzione (quali ad es. documentazione sul passaggio di consegne dal vecchio al nuovo amministratore, sull'inventario dei beni presenti in quel momento nella sede sociale, ecc.), consentono di ritenere del tutto immune da vizi deducibili in questa sede la conclusione dei giudici di merito, volta a ritenere meramente strumentale il coinvolgimento, da parte del ricorrente, della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 gennaio 2022 (1 [OSCURATO:PERSONA] re/estensore ident