Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10209/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII?).

SORVEGLIANZA di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di liberazione anticipata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente, come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto, anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansí, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01).

Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, spettando in tal caso alla magistratura di sorveglianza procedere, in pendenza dell'accertamento penale, al corrispondente apprezzamento incidentale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01), come nel caso di specie puntualmente avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII?). SORVEGLIANZA di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di liberazione anticipata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente, come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto, anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansí, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01). Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, spettando in tal caso alla magistratura di sorveglianza procedere, in pendenza dell'accertamento penale, al corrispondente apprezzamento incidentale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01), come nel caso di specie puntualmente avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos