CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 02755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30114/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] a , rappresentat a e difes a dall'avvocatoLuigi Cinquemani -ricorrente- CONTRO AGENZIA D ELLE E NTRATE rappresentat a e difes a dall' Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1017/2020depositata il 19/02/2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e la società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” stipularono un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune di Racalmuto (EN) . Il suddetto contratto prevedeva il pagamento da parte della società innanzi citata di un prezzo complessivo di € 258.228,45 ed il pagamento immediato, a titolo di caparra confirmatoria, di un importo di € 103.291,38, per il quale la promittente venditrice rilasciò quietanza in seno alla stessa scrittura privata. 2. Successivamente, l’odierna ricorrente convenne in giudizio la società predetta per ottenere la dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare di cui innanzi, per inadempimento della promissaria acquirente, nonché la condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile. La domanda fu disattesa mentre fu accolta quella di risoluzione della convenuta società. Sicché il Giudice adito dichiarò sciolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla società la caparra confirmatoria originariamente versata. 3. A tale sentenza seguì l’avviso di liquidazione n. 2010/001/OR/000002094/0/001, per l’imposta di registro in misura proporzionale (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986 - per un totale di € 16.857,00. L’avviso venne tempestivamente impugnato. La C.T.P. di Agrigento respinse il ricorso evidenziando come, correttamente, fosse stata applicata la tariffa di cui alla lett. b) dell’art. 8 del TUIR trattandosi di un provvedimento che aveva statuito sulla risoluzione per l'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, in cui la ricorrente era promittente venditrice, contenente la condanna al pagamento di somme. La decisione venne impugnata dalla contribuente e l’appello disatteso. Si chiarì, quanto alla legittimità dell’avviso, come il provvedimento dell'autorità giudiziaria fosse intervenuto sulla domanda avanzata dalla contribuente e dunque in una controversia ben nota alla stessa con conseguente conoscenza dei relativi atti, sicché l’avviso di accertamento contenente l’indicazione dell’autorità g iudiziaria, numero del provvedimento e del procedimento, aveva posto in condizione la contribuente di prendere conoscenza delle ragioni della pretesa fìscale. Quanto al merito della controversia, si ribadì che l’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 nonché l'art. 8 dell’annessa tariffa - p arte p rima, assoggettano alla imposta proporzionale gli atti della autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sia che rechino condanne al pagamento di somme o valori, sia infine che accertino diritti a contenuto patrimonio/e, specificando che gli atti dell'autorità giudiziaria predetti sono soggetti alla imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, sicché, sotto tale profìlo, l'Ufficio aveva provveduto legittimamente alla liquidazione dell'imposta di registro emettendo il corrispondente avviso. Fu richiamata a sostegno dell’iter motivazionale di cui innanzi Cass. Sez. 5, n. 12736/2014. Avverso la predetta decisione la ricorrente propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 7, della legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe illegittima per violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria ed in particolare dell'att. 1, comma l, primo periodo, della legge n. 212/2000, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”. 1.1.Il predetto motivo è infondato. 1.2. Premesso il difetto di autosufficienza del ricorso per mancata trascrizione dell’atto impositivo, infatti, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'amministrazionefinanziaria , è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez. T, n. 11283/2022). Va, infatti , rimarcato che , in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta liquidata), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione e la comprensibilità della pretesa impositiva riveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in termini: Cass., Sez. T, n. 26340/2021; Cass. Sez. T, n. 1973/2022; Cass. Sez. T, n. 15611/2025). 1.3. La decisione impugnata è conforme ai principi impugnati avendo il giudice di merito proceduto al vaglio complessivo della motivazione dell’avviso concludendo per la chiara intelligibilità dell’atto e delle sue ragioni da parte della contribuente. 2. Con la seconda censura, s i denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all’art. art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima per violazione dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, della sopra citata legge n. 212/2000, ai sensi del quale "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’ 'atto che lo richiama", fissandosi così il principio di contestualità della motivazione. 2.1. Il predetto motivo è infondato per le stesse ragioni, innanzi esposte, in relazione alla prima doglianza. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 (art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) La sentenza sarebbe, quindi, illegittima per violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. A ben vedere, il Tribunale di Agrigento, pur respingendo le domande attoree, dichiarava,comunque , sciolto il rapporto contrattuale per recesso della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S .a.s. ” (promissaria acquirente) inseguito ad inadempimento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditrice) e condannava quest'ultima a restituire alla società sopra indicata la caparra ricevuta ( ex art. 1385, comma 2, c.c.). Avrebbe quindi dovuto trovare applicazione la lett. e) dell’art. 8 con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa. 3.1. La predettacensura è fondata. Trova infatti nella specie applicazione il principio secondo cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, la tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità ovvero la risoluzione del contratto,nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass. Sez. 5, n. 32969/2018). Nella specie il provvedimento impugnato ha dichiarato sciolto il contratto in conseguenza del recesso della promissaria acquirente (vedasi Cass. Sez. 2, n. 19110/2025, secondo cui l'esercizio del diritto direcesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto delrecedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione deldoppio di essa ) ed ha, pertanto, disposto la conseguente condanna della promittente venditrice alla restituzione (in misura doppia)della caparra confirmatoria ricevuta all’atto di stipulazione del preliminare. La predetta statuizione, alla pari delle ulteriori, era tesa a ripristinare lo status quo ante. Sicché, nel caso che ci occupa, avrebbe dovuto essere applicata la aliquota in misura fissa (vedasi Cass.Sez. 5, n. 32969/2018). Ed invero la condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria (art. 1385, comma2, c.c.) rientra a pieno titolo tra le azioni connesse allo scioglimento del contratto e dirette a d una tutela ripristinatoriadella sfera patrimoniale. 4. In conclusione, si dev e accogliere il terzo motivo e respingere i restanti motivi d i ricorso, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accogliere l’originario ricorso dellacontribuente con annullamento dell’atto impositivo. 5. Le spese devono essere compensate in ragione della formazione dell’orientamento giurisprudenziale in corso di causa. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’origi