CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 1965
Cassazione n. 14510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1959 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21 marzo 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di tentata truffa: secondo il capo di imputazione, il raggiro era consistito nel chiedere alla società [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di una fattura per trasporti per i quali avevano già ricevuto il pagamento da altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, eccependo che la sentenza impugnata non aveva applicato il disposto di cui all'art. 1193 comma 2 cod. civ. in quanto solo dall'esatta applicazione della norma era possibile stabilire se tra diversi rapporti obbligatori esistenti tra la Eurotrasporti 2009 s.r.l. (gestita dagli imputati) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si potevano ritenere effettivamente pagati o meno i trasporti delle merci effettuati in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., visto che i rapporti tra Eurostrasporti e [OSCURATO:PERSONA] non erano esclusivamente riferiti solo ai trasporti effettuati in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non aveva osservato il disposto di cui agli artt. 1689 e 1692 comma 2 cod. civ.: premesso che non era stato raggiunto lo standard di prova in merito all'effettivo pagamento dei servizi di autotrasporto effettuati dalla Eurotrasporti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la mancata applicazione della norma di cui all'art. 1193 comma 2 cod. civ., ne conseguiva che a seguito della riconsegna delle merci l'unico soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo al vettore restava esclusivamente il destinatario delle merci; alla Eurotrasporti non era opponibile l'imputazione del costo dei trasporti avvenuta tra la Sibelco (società venditrice) e la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i costi del trasporto restavano a carico della Sibelco, che aveva incaricato la ditta di [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta si era rivolta alla Eurotrasporti; visto che la [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente inquadrata come parte del contratto di trasporto, la stessa avrebbe dovuto fornire la prova del suo adempimento contrattuale nei confronti del vettore, non potendosi limitare a sostenere precedenti accordo con il venditore delle merci circa l'incidenza delle spese di spedizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure proposte, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). . E' opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). Nel caso in esame, i motivi di ricorso non considerano che il trasporto delle merci era stato già pagato dalla Sibelco (venditore) tramite la [OSCURATO:PERSONA], per cui la Eurotrasporti non poteva chiedere il pagamento per lo stesso trasporto una seconda volta alla [OSCURATO:PERSONA] (acquirente); la prova del pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Eurotrasporti è stata ricavata dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dagli assegni dati in pagamento posti in visione al teste (pag.3 sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, il ricorso eccepisce per la prima volta che in realtà vi erano altri servizi di trasporto svolti dalla Eurotrasporti in favore della [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi era la prova che tra i pagamenti vi fossero anche quelli relativi ai trasporto in favore della [OSCURATO:PERSONA], e che comunque avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1193 comma 2cod. civ. in merito alla imputazione dei pagamenti; essendo un'eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, la stessa è inammissibile, anche perché propone motivi relativi al merito della vicenda. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; l'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s