CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 09157/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25500-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 128/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 25500/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Consumo chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo per la somma di C 40.282,85 somma versata a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole e condannato la cooperativa a risarcire il danno, sentenza poi annullata dalla Corte di appello di Genova te confermata in Cassazione con ordinanza n. 27990 del 2017. 2. Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] deducendo che sussisteva litispendenza tra il procedimento monitorio ed il giudizio di revocatoria dell'atto dispositivo di beni da parte della Fortuna in danno della garanzia patrimoniale della Cooperativa. Il Tribunale respinse l'opposizione escludendo la litispendenza e ritenendo generica l'eccezione di prescrizione. 3. La Corte di appello di Genova confermò la sentenza precisando che non era ravvisabile litispendenza tra l'azione revocatoria ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potendosi verificare un contrasto di giudicati. Evidenziò che al rigetto dell'eccezione di prescrizione non erano state mosse censure specifiche ed infine rigettò la domanda di lite temeraria avanzata dalla Cooperativa. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Consumo. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 39, 34 cod.proc.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ. oltre che la violazione del diritto vivente costituito dagli arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23/07/2001 n. 10011 e del 12/12/2013 n. 27846. 5.1. Deduce la ricorrente che nel giudizio per revocatoria era stato chiesto l'accertamento del credito presupposto. Il medesimo credito in base al quale era stato poi chiesto il decreto ingiuntivo avverso il quale era stata proposta l'opposizione. Pertanto la ricorrente insiste per r.g. n. 25500/2019 l'esistenza di una litispendenza e deduce inoltre che la contestualità tra l'accertamento del credito contestato ed il decreto ingiuntivo deve essere risolta in termini di nullità del procedimento monitorio per incompetenza del giudice dell'ingiunzione stante la continenza con altra causa. Precisa che si tratta di litispendenza che opera anche tra giudizi che si trovino in gradi diversi e che la circostanza che l'accertamento era stato già chiesto in via incidentale non escludeva che si potesse formare il giudicato. 6. Il ricorso non può essere accolto. 6.1. Ritiene il Collegio che se la censura per come formulata presenta alcuni profili di genericità, essendo stato riportato solo un breve estratto virgolettato della domanda formulata con l'azione revocatoria proposta, (cfr. con riguardo alla necessaria specificità del motivo di ricorso Cass. Sez. Un. 27/12/2019 n. 34469 e successivamente Cass. 01/07/2021 n. 18695), tuttavia è comunque possibile procedere ad una decisione della questione prospettata con il ricorso atteso che l'interpretazione della domanda è comunque possibile, sicché l'esame integrale degli atti non risulta essere indispensabile per risolvere la controversia e non giustificandosi, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di grimsigriv un interpretazione formalistica del principio di 1 autosufficienza del ricorso (si veda al riguardo la sentenza della 28 ottobre 2021 - Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia). 6.2. Ciò premesso va in linea di principio ricordato che, se la litispendenza mira ad evitare il simultaneo esercizio della giurisdizione sulla stessa controversia e dunque a prevenire la possibilità di giudicati contrastanti, nel caso in esame tale evenienza è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata. 6.3. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, e la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria. r.g. n. 25500/2019 6.4. Il giudizio relativo a tale domanda, ad esempio, non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ed infatti il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare, mediante la sospensione della causa pregiudicata, è reso impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cass.10/03/2006 n. 5246). 6.5. In sostanza nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria e la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 01/06/2007 n. 12849). Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito r.g. n. 25500/2019 litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U 18/05/2004 n. 9440). 6.6. Tanto premesso ritiene il Collegio che non sia pertinente il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno stabilito che "allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10011 del 2001). Si tratta infatti di una ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi entrambi a cognizione ordinaria che per quanto detto nella specie non è ravvisabile. Ed infatti solo qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 27846 del 2013). Nel caso in esame non si tratta di una stessa causa proposta davanti a giudici diversi ma piuttosto, quanto alla revocatoria, di un'azione che mira alla conservazione della garanzia patrimoniale rispetto alla quale come si è detto è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza del credito. In tali limiti è definito il potere del giudice di pronunciare ed è, invece, solo all'esito del giudizio scaturito dalla richiesta di decreto ingiuntivo poi opposto che potrà essere accertata l'esistenza o meno del diritto controverso tra le parti. 7. Al mancato accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio della ricorrente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 25500/2019 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 3.500,00 per compensi professionali, 15%per spese forfetarie, C 200,00 per esborsi oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella Adunanza c