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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 46899/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo riconoscersi la competenza a decidere del Tribunale di sorveglianza di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della decisione emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], in data 10 gennaio 2022 e di quella del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 11 febbraio 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al numero 1089/2020 R.G.

Sius, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) e 30, cod. proc. pen. 1.1.

Si tratta di procedimento introdotto con la domanda di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, proposta ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento al periodov22 settembre 2010 al 4 novembre 2014, di riconoscimento della lesione dei diritti fondamentali di cui all'art. 3 CEDU e del ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, sotto il profilo dell'illegittima limitazione delle ore ammesse per la fruizione dell'aria aperta, del divieto di cuocere cibi, della carenza di illuminazione artificiale, durante la detenzione sofferta presso il carcere di Tolmezzo.

1.2. Si tratta di tre reclami proposti da Amato all'Ufficio di sorveglianza di Udine, rispetto a uno dei quali il Magistrato di sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile la domanda perché già oggetto di valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza n. 1075/2016, resa in data 13 ottobre 2016, aveva parzialmente accolto la domanda di ristoro proposta dal medesimo Amato, in data 4 novembre 2014, limitatamente ad alcuni periodi, respingendola per quello compreso tra il 22 settembre 2010 e la data della domanda medesima.

Ciò assumendo che la decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2016, passata in giudicato, copriva il dedotto ed il deducibile in quanto, rispetto a detto periodo, si era formato il giudicato esecutivo.

1.3. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha declinato la propria competenza, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il periodo di detenzione indicato era già stato oggetto della descritta ordinanza esecutiva del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2016, al quale quindi, andava proposto il relativo reclamo, non anche al Magistrato di sorveglianza di Udine, come avvenuto nel caso al vaglio. 2.0sserva il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento che ha sollevato il conflitto ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. che erroneamente il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva dichiarato la propria incompetenza perché, rispetto all'indicato periodo, si sarebbe formato il giudicato indicando che il reclamo avrebbe dovuto essere proposto al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] e non a quello di Udine.

Si sostiene, invece, che Amato aveva, in sostanza, proposto una nuova domanda vista la diversa causale della dedotta disumanità dell'espiazione della pena, come richiesta ex art. 35-ter Ord. pen., rispetto all'originaria domanda (con identico petitum : quello della riduzione di un giorno di detenzione ogni dieci rispetto al periodo di detenzione dal 22 settembre 2010 al 4 novembre 2014)/ avendo questa una diversa causa petendi (cioè la dedotta illegittima limitazione delle ore ammesse per la fruizione dell'aria aperta, del divieto di cuocere cibi, della carenza di illuminazione artificiale, durante la detenzione sofferta dal predetto presso il carcere di Tolmezzo), con radicamento della competenza, ex art. 677 cod. proc. pen. presso il Tribunale di sorveglianza di Udine, territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione del periodo cui la nuova domanda fa riferimento. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria, essendosi svolto il giudizio a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente modificato, con la quale ha chiesto riconoscersi la competenza a decidere del Tribunale di sorveglianza di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che deve essere individuata la competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in capo al Tribunale di sorveglianza di Trieste. 1.Invero, si osserva preliminarmente, che il conflitto è ammissibile, posto che due giudici hanno declinato la propria cognizione rispetto all'istanza risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, si rileva che la decisione già adottata dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], aveva senz'altro ad oggetto una diversa causa petendi rispetto a quella del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] su cui si è formata la stasi procedimentale da risolvere da parte di questa Corte (la ristrettezza dello spazio detentivo all'interno della cella, l'inadeguatezza di servizi igienici e arredi, l'insufficienza delle condizioni di illuminazione, riscaldamento e sicurezza degli ambienti, la scarsa qualità del vitto, le limitazioni riguardanti i colloqui con i familiari e la ricezione di stampati dall'esterno).

Si tratta di decisione già adottata nel senso del parziale accoglimento della domanda e solo limitatamente a tale statuizione si è formato il giudicato esecutivo.1.1.Diversamente, deve rilevare il Collegio che nel procedimento di sorveglianza, la preclusione da giudicato opera rebus sic stantibus e pertanto non impedisce la rivalutazione di nuovi elementi, di fatto o di diritto, che non abbiano formato oggetto della pregressa cognizione (cfr. Sez.

U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350; Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604).

Si tratta, dunque, di preclusione che non si estende alle questioni meramente deducibili ma fa esclusivo riferimento a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 32815 del 9/07/2021, Amato, non massimata; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319). 1.2.L'istanza, mediante cui l'interessato sottopone al giudice di sorveglianza una questione che assume non antecedentemente dedotta, né implicitamente valutata (sul punto, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Pavaglianiti, Rv. 279786), nella precedente decisione definitiva, non dà vita, invero, alla riedizione del procedimento ormai esaurito e non può, pertanto, ritenersi funzionalmente attribuita alla cognizione del giudice che si è già pronunciato.

Si tratta di istanza che è, dunque, idonea all'instaurazione di un procedimento successivo e distinto, in cui le allegazioni dovranno essere scrutinate anzitutto sotto il profilo della loro effettiva novità, da cui dipende anche l'ammissibilità della riproposta iniziativa giudiziaria e, se del caso, ulteriormente nel merito, in vista di una decisione che potrà avere contenuto conforme o difforme da quella già adottata.

1.3. Se ne ricava che le regole di riparto della competenza territoriale, rispetto al procedimento ex novo introdotto dinanzi alla magistratura di sorveglianza, saranno quelle ordinarie, chevfondano, se l'interessato è detenuto, come nel caso di specie, sul collegamento tra luogo di detenzione e sede giudiziaria, sancito dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., quale esistente all'atto della rinnovata domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317).

2. Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza di Trieste deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Trieste cui disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo riconoscersi la competenza a decidere del Tribunale di sorveglianza di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della decisione emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], in data 10 gennaio 2022 e di quella del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 11 febbraio 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al numero 1089/2020 R.G. Sius, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) e 30, cod. proc. pen. 1.1. Si tratta di procedimento introdotto con la domanda di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, proposta ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento al periodov22 settembre 2010 al 4 novembre 2014, di riconoscimento della lesione dei diritti fondamentali di cui all'art. 3 CEDU e del ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, sotto il profilo dell'illegittima limitazione delle ore ammesse per la fruizione dell'aria aperta, del divieto di cuocere cibi, della carenza di illuminazione artificiale, durante la detenzione sofferta presso il carcere di Tolmezzo. 1.2. Si tratta di tre reclami proposti da Amato all'Ufficio di sorveglianza di Udine, rispetto a uno dei quali il Magistrato di sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile la domanda perché già oggetto di valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza n. 1075/2016, resa in data 13 ottobre 2016, aveva parzialmente accolto la domanda di ristoro proposta dal medesimo Amato, in data 4 novembre 2014, limitatamente ad alcuni periodi, respingendola per quello compreso tra il 22 settembre 2010 e la data della domanda medesima. Ciò assumendo che la decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2016, passata in giudicato, copriva il dedotto ed il deducibile in quanto, rispetto a detto periodo, si era formato il giudicato esecutivo. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha declinato la propria competenza, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il periodo di detenzione indicato era già stato oggetto della descritta ordinanza esecutiva del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2016, al quale quindi, andava proposto il relativo reclamo, non anche al Magistrato di sorveglianza di Udine, come avvenuto nel caso al vaglio. 2.0sserva il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento che ha sollevato il conflitto ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. che erroneamente il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva dichiarato la propria incompetenza perché, rispetto all'indicato periodo, si sarebbe formato il giudicato indicando che il reclamo avrebbe dovuto essere proposto al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] e non a quello di Udine. Si sostiene, invece, che Amato aveva, in sostanza, proposto una nuova domanda vista la diversa causale della dedotta disumanità dell'espiazione della pena, come richiesta ex art. 35-ter Ord. pen., rispetto all'originaria domanda (con identico petitum : quello della riduzione di un giorno di detenzione ogni dieci rispetto al periodo di detenzione dal 22 settembre 2010 al 4 novembre 2014)/ avendo questa una diversa causa petendi (cioè la dedotta illegittima limitazione delle ore ammesse per la fruizione dell'aria aperta, del divieto di cuocere cibi, della carenza di illuminazione artificiale, durante la detenzione sofferta dal predetto presso il carcere di Tolmezzo), con radicamento della competenza, ex art. 677 cod. proc. pen. presso il Tribunale di sorveglianza di Udine, territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione del periodo cui la nuova domanda fa riferimento. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria, essendosi svolto il giudizio a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente modificato, con la quale ha chiesto riconoscersi la competenza a decidere del Tribunale di sorveglianza di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che deve essere individuata la competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in capo al Tribunale di sorveglianza di Trieste. 1.Invero, si osserva preliminarmente, che il conflitto è ammissibile, posto che due giudici hanno declinato la propria cognizione rispetto all'istanza risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, si rileva che la decisione già adottata dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], aveva senz'altro ad oggetto una diversa causa petendi rispetto a quella del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] su cui si è formata la stasi procedimentale da risolvere da parte di questa Corte (la ristrettezza dello spazio detentivo all'interno della cella, l'inadeguatezza di servizi igienici e arredi, l'insufficienza delle condizioni di illuminazione, riscaldamento e sicurezza degli ambienti, la scarsa qualità del vitto, le limitazioni riguardanti i colloqui con i familiari e la ricezione di stampati dall'esterno). Si tratta di decisione già adottata nel senso del parziale accoglimento della domanda e solo limitatamente a tale statuizione si è formato il giudicato esecutivo.1.1.Diversamente, deve rilevare il Collegio che nel procedimento di sorveglianza, la preclusione da giudicato opera rebus sic stantibus e pertanto non impedisce la rivalutazione di nuovi elementi, di fatto o di diritto, che non abbiano formato oggetto della pregressa cognizione (cfr. Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350; Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604). Si tratta, dunque, di preclusione che non si estende alle questioni meramente deducibili ma fa esclusivo riferimento a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 32815 del 9/07/2021, Amato, non massimata; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319). 1.2.L'istanza, mediante cui l'interessato sottopone al giudice di sorveglianza una questione che assume non antecedentemente dedotta, né implicitamente valutata (sul punto, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Pavaglianiti, Rv. 279786), nella precedente decisione definitiva, non dà vita, invero, alla riedizione del procedimento ormai esaurito e non può, pertanto, ritenersi funzionalmente attribuita alla cognizione del giudice che si è già pronunciato. Si tratta di istanza che è, dunque, idonea all'instaurazione di un procedimento successivo e distinto, in cui le allegazioni dovranno essere scrutinate anzitutto sotto il profilo della loro effettiva novità, da cui dipende anche l'ammissibilità della riproposta iniziativa giudiziaria e, se del caso, ulteriormente nel merito, in vista di una decisione che potrà avere contenuto conforme o difforme da quella già adottata. 1.3. Se ne ricava che le regole di riparto della competenza territoriale, rispetto al procedimento ex novo introdotto dinanzi alla magistratura di sorveglianza, saranno quelle ordinarie, chevfondano, se l'interessato è detenuto, come nel caso di specie, sul collegamento tra luogo di detenzione e sede giudiziaria, sancito dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., quale esistente all'atto della rinnovata domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317). 2. Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza di Trieste deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Trieste cui disp
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