CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 2228/2025 il GIP del Tribunale di Milano, in funzione digiudice dell’esecuzione, pronunciandosi su richiesta del P.M. in data 6 dicembre 2025, ascioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 12 dicembre 2025, ha dichiaratola temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 10 settembre 2025, eseguito il 24novembre 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto dimaltrattamenti in famiglia commesso in danno della madre alla pena di anni uno direclusione con sentenza n. 1598 del 2023 emessa dal GUP di Milano il 19 aprile 2023,confermata dalla Corte d’appello di Milano il 5 giugno 2024, irrevocabile il 19 ottobre 2024.1.1. In esito all’adozione del suddetto ordine di esecuzione la difesa del condannatoaveva avanzato al GIP di Milano, con istanza pervenuta il 26 novembre 2025, richiesta dicorrezione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo dellasuccitata sentenza nella parte in cui recepiva il capo di imputazione senza escluderel’aggravante del comma secondo dell’art. 572 cod. pen.; aggravante che, all’indomanidell’adozione del cd. “codice rosso”, ha qualificato il delitto circostanziato di cui all’art. 572,comma secondo, cod. pen. come ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art.656, comma 5, cod. proc. pen.1.2. Il GIP, con decreto emesso inaudita altera parte in data 5 dicembre 2025, harigettato la richiesta del difensore nel duplice rilievo che:a) nel dispositivo della sentenza di condanna non è menzionata l’aggravante indicata inrubrica, la quale non è neppure contestata in fatto;b) dalla motivazione della sentenza risulta evidente che l’aggravante in questione nonsia stata neppure valutata.1.3. In esito a tale provvedimento, la difesa del condannato ha chiesto al P.M.dell’esecuzione di Milano l’immediata scarcerazione con istanza del 6 dicembre 2025.1.4. Il P.M. di Milano, investito della suddetta istanza di immediata scarcerazione, l’hatrasmessa con urgenza al GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimentodel 6 dicembre 2025, ritenendo necessario fissare incidente di esecuzione affinché nelcontraddittorio delle parti, essendo detta ordinanza resa inaudita altera parte, si dessenuovamente corso al procedimento correttivo azionato dalla difesa, “significando che nellemore della decisione da assumere con le forme dell’incidente” non avrebbe potuto “darsicorso alla richiesta di scarcerazione”;Nel corpo del provvedimento di trasmissione al GIP il P.M. ha valorizzato le seguenticircostanze: l’aggravante di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., contrariamente aquanto assunto dalla difesa, risulta essere stata contestata in fatto, nella misura in cui si famenzione dei maltrattamenti commessi in danno della madre del condannato la quale, inragione dell’età, deve ritenersi (quantomeno secondo l’impostazione accusatoria) personacon disabilità; il dispositivo di condanna si richiama testualmente all’imputazione senzaescludere l’aggravante dell’art. 572, comma secondo, cod. pen.1.4. Il GIP, investito dell’incidente di esecuzione, nell’ordinanza in epigrafe, nelrichiamarsi al contenuto del precedente decreto del 5 dicembre 2025, ha ribadito chel’aggravante ex art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta solo riportata in rubrica nellacontestazione e non contestata in fatto, sicché si tratta all’evidenza di un mero refuso distampa; ritenuta, pertanto, la piena coerenza tra il dispositivo della sentenza, che noncontiene alcun riferimento all’aggravante in questione, e la relativa motivazione,conseguentemente ha escluso la sussistenza di alcun errore materiale da correggere e, alcontempo, ha ritenuto accoglibile la richiesta difensiva di provvisoria sospensione dell’ordinedi esecuzione pena emesso dal P.M., non versandosi – nella specie – in alcuna delle ipotesidi cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., bensì in quella di cui all’art. 656, comma 5, cod.proc. pen., avuto riguardo anche all’entità della pena detentiva inflitta all’XXXXXXXX con lasuccitata sentenza emessa dal GUP di Milano.2. Avverso l’ordinanza in preambolo propone ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica di Milano, affidato a due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si denunciano inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione per avereil Giudice dell’esecuzione, nel respingere il ricorso alla procedura azionata dalla difesa delcondannato, contraddittoriamente fatto riferimento alla circostanza aggravante di cui alcomma secondo dell’art. 572 cod. pen. come mero refuso di stampa, come tale meritevole,dunque, di correzione.Si deduce, richiamandosi a tal fine vari precedenti giurisprudenziali di questa Corte,che il caso al vaglio integra la situazione tipica in cui devesi fare ricorso alla procedura di cuiall’art. 130 cod. proc. pen., strumento imposto proprio per armonizzare l’estrinsecazioneformale della decisione col suo reale e tangibile contenuto.2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’incompetenza del giudice che ha emessol’ordinanza, posto che l’art. 130 cod. proc. pen. affida lo strumento correttivo al giudice cheha emesso il provvedimento e, se questo è impugnato e l’impugnazione non è dichiaratainammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere l’impugnazione.Nella specie, poiché la sentenza di primo grado è stata impugnata e l’impugnazione non èstata dichiarata inammissibile, avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte d’appello di Milano enon già il GIP.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni.4. Con memoria del 17 marzo 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia dell'imputato condannato, ha rappresentato e documentato che, a seguito di propriaistanza di computo di presofferto, l’ordine di esecuzione n. 6686/2024 sospesodall’ordinanza impugnata è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con decreto del 3 febbraio 2026 dicomputo custodia cautelare e delle pene espiate per altro reato ex art. 657 cod. proc. pen.;pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, oltre che per i motivi giàdedotti dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, anche per la sopravvenutacarenza di interesse all’impugnazione, come documentata dall’allegato decreto di computo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per plurime e distinte ragioni.1. Osserva preliminarmente la Corte come il decisum dell’ordinanza impugnata – chepure ha rigettato “ogni altra richiesta” (pag. 4 ord. imp.), tale dovendo ritenersi quella dicorrezione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. avanzata il 26 novembre 2025 dalladifesa del condannato (allo scopo di rettificare l’aggravante “ostativa” di cui all’art. 572,comma secondo, cod. pen. e, quindi, di beneficiare della sospensione dell’ordine diesecuzione) e poi fatta propria dallo stesso P.M. (per opposte ragioni meglio esplicitate) nelprovvedimento del 6 dicembre 2025 di promuovimento dell’incidente di esecuzione – vadaindividuato (e circoscritto) nella declaratoria di temporanea sospensione dell’ordine diesecuzione pena n. 6686/2024 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica di Milano neiconfronti dell’XXXXXXXX.Orbene, come documentato dalla difesa del condannato, detto ordine di esecuzionedella pena è stato revocato dallo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura dellaRepubblica di Milano con decreto n. 6686/2024 SIEP emesso il 3 febbraio 2026 (cfr. foll 19-20, allegati alla memoria difensiva di replica del 17 marzo 2026 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Edoardo [OSCURATO:PERSONA]), che ha dichiarato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazionedell’art. 657 cod. proc. pen. disponendo il «non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti diesecuzione in quanto non risulta esservi pena da eseguire» ed ha richiesto l’immediatarestituzione dell’ordine di esecuzione con decreto di sospensione emesso in data 12dicembre 2025 n. 6686/2024 SIEP «in quanto non più eseguibile».Tanto basterebbe per dichiarare l’odierno ricorso per cassazione inammissibile perdifetto (sopravvenuto) di interesse.2. Per completezza mette conto rilevare che il ricorso sarebbe (stato) comunqueinammissibile per un ulteriore ordine di ragioni.Invero, proprio perché il contenuto decisoriodell’ordinanza d’esecuzione impugnata vaindividuato nell’accoglimento, nel merito, dell’istanza difensiva di sospensione dell’ordine diesecuzione pena n. 6686/2024 (per avere il Giudice dell’esecuzione escluso che si versi inalcuna delle ipotesi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., avuto riguardo sia al titolo direato, non aggravato, sia all’entità della pena detentiva applicata con la sentenza del GUP diMilano irrevocabile il 19 ottobre 2024), a prescindere del rigetto dello “strumento” correttivoex art. 130 cod. proc. pen. che era stato richiesto (dalla difesa prima e, per opposte ragioni,dal P.M. poi), le doglianze del P.M. ricorrente si rivelano del tutto “fuori fuoco” perché siconcentrano, peraltro in forma perplessa, sulla mancata attivazione del rimedio processualequando avrebbero dovuto investire le questioni esecutive (e non più meramente “correttive”)D’altra parte, l’ordinanza impugnata è stata resa all’esito dell’incidente d’esecuzionepromosso dallo stesso P.M. con istanza del 6 dicembre 2025, allorché è stato investito dalladifesa del condannato dell’istanza di immediata scarcerazione, sulla quale, esso P.M.dell’esecuzione, non ha inteso provvedere, trasmettendo l’istanza al GIP affinché decidessein contraddittorio. Sicché delle due l’una: o il P.M. avrebbe dovuto ricorrere per cassazioneavverso il provvedimento reso inaudita altera parte dal Giudice dell’esecuzione il 5 dicembre2025 (ma non l’ha fatto perché ha invece promosso incidente di esecuzione esitato,giustappunto, nell’ordinanza impugnata), e in quella sede (e non in questa) dolersi semmaidell’inosservanza e dell’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 130cod. proc. pen. e dell’incompetenza funzionale del GIP in favore della Corte d’appello (v.supra § 2.1 e § 2.2. del ritenuto in fatto); oppure il P.M. avrebbe dovuto dedurre in questasede specifici profili di censura concernenti (non più il preteso contrasto tra dispositivo emotivazione, asseritamente da correggere ex art. 130 cod. proc. pen.) il titolo esecutivoprovvisoriamente sospeso dall’ordinanza impugnata, come interpretato – peraltro del tuttolegittimamente e rettamente – dal Giudice dell’esecuzione. L’astrattezza e il carattere “aberrante” del petitum del primo motivo ricorso (e, in sensologicamente correlato, anche del secondo motivo di ricorso, relativo all’eccepitaincompetenza funzionale) - che si duole (solo) dello strumento processuale non attivato matrascura del tutto di confrontarsi con la specifica ratio decidendi dell’ordinanza impugnataquanto all’ostatività (o meno) dell’aggravante in questione – avrebbero resto il ricorso in ognicaso inammissibile per aspecificità (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unicafunzione per la quale è previsto e ammesso cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 34383 del 13/6/2024,Barozzi, non mass. sul punto, in motiv. § 3; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, inmotiv.; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022,dep. 2023, Fiore, in motiv.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01,secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano ariprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali dicensura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino diuna critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni dellaloro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito»).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del P.M. va dichiaratoinammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualitrattandosi di parte pubblica. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.M.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.